Sulla modalità di notificazione prevista dall’articolo 161 cod. proc. pen

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Un caso concreto affrontato dalla Cassazione con sentenza nr. 5097/18, I sez. pen., dep. il 08.11.2018 (Pres. Iasillo)

 

Il caso concreto

Il difensore dell’imputato eccepiva, davanti al Giudice per l’esecuzione, l’invalidità della dichiarazione di assenza nei confronti del proprio assistito, in quanto il processo si era celebrato in maniera irregolare. L’imputato, infatti, non aveva ricevuto valida notifica del decreto di citazione a giudizio.

L’Autorità Giudiziaria rilevava, al contrario, la ritualità delle notificazioni effettuate al momento dell’instaurazione del processo di primo grado. L’imputato aveva ricevuto a mani proprie il decreto, ex articolo 552 cod. proc. pen. Nell’atto de quo, infatti, era indicata la sua residenza anagrafica e, pertanto, essa stessa doveva considerarsi domicilio determinato, ai sensi dell’articolo 161, comma secondo, cod. proc. pen.

Tutte le successive notifiche, divenute impossibili in tale luogo, sono state effettuate al difensore, in mancanza di comunicazione del mutamento del domicilio stesso.

La difesa, ricorrendo per Cassazione, deduceva la violazione dell’articolo 161 cod. proc. pen. in quanto la residenza anagrafica, riportata sull’atto notificato, non poteva essere considerato domicilio dichiarato, tale pertanto da legittimare le notifiche al difensore, in caso di impossibilità o inidoneità nel luogo predetto, perché la notifica non era stata effettuata, ab origine, in quel luogo.[1] La notifica del decreto di citazione a giudizio era stata fatta dalla Polizia Giudiziaria in circostanze casuali. L’interessato, infatti, stava passeggiando per strada. Peraltro, ad abundantiam, l’imputato non risiedeva da anni in quel luogo e, ivi, risultava irreperibile.

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La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con sentenza emessa il 28 settembre 2018 e depositata il 08 novembre 2018 (Pres. Iasillo), respinge il ricorso.

L’articolo 161 cod. proc. pen. prevede che, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto,[2] l’Autorità procedente lo inviti a dichiarare uno dei luoghi indicato nell’articolo 157 cod. proc. pen. “Prima notificazione all’imputato non detenuto” o ad eleggere domicilio, con l’avvertimento che ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio determinato.[3]

In sua mancanza, insufficienza, inidoneità o impossibilità, le notificazioni andranno effettuate mediante consegna al difensore. Fuori dai casi in cui sia posto in essere un atto compiuto con l’intervento dell’interessato, l’invito predetto è contenuto nell’informativa di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il primo e il secondo comma dell’articolo analizzando sono differenti tra loro.

Nel primo caso, infatti, si prevede l’intervento dell’imputato, cui è equiparato l’indagato,[4] ad un primo atto compiuto dall’Autorità Giudiziaria.

Nel successivo comma, invece, rileva che l’imputato sia stato raggiunto dall’informativa di garanzia o da una prima notificazione e, di conseguenza, sia stato indicato sull’atto da notificare un luogo ove effettuare la comunicazione. In questo caso, qualora l’imputato non dichiari o elegga domicilio, il luogo ivi indicato diviene quello ove effettuare le successive notificazioni, il c.d. domicilio determinato.

Si attiverebbe, dunque, un meccanismo di determinazione legale del domicilio avente, però, natura sussidiaria. Se infatti l’interessato, dopo aver preso visione del domicilio contenuto nell’atto notificato dall’Autorità procedente, non fa nulla, dichiara tacitamente di accettare come luogo, per le ulteriori notifiche, quel domicilio ivi indicato. E’ necessario, quindi, che l’interessato sia stato reso edotto del contenuto dell’atto, ergo la notifica si sia perfezionata, e successivamente non dichiari altro domicilio differente idoneo.

La presunzione di legge, appena descritta, si applica anche quando la notificazione di un atto avvenga altrove rispetto al luogo contenuto nell’atto da portare a conoscenza all’interessato. L’importante, è questo è bene specificarlo, che l’imputato sia stato messo nelle condizioni di comprendere se il domicilio indicato nell’atto sia valido per le successive notificazioni.

Questo ragionamento tiene in considerazione la ratio legis del dato normativo.[5] Infatti, qualora, si dovesse valutare come erroneo il ragionamento effettuato dal Supremo Consesso ne deriverebbero inutili appesantimenti per le notificazione degli atti.  Aggravi procedurali che avrebbero impedito di portare a conoscenza del destinatario l’atto da notificare.

Un’eventuale irreperibilità del domicilio ivi indicato, concludono gli Ermellini, non ha alcuna rilevanza perché superata dalla prima notificazione andata a buon fine. L’imputato, pertanto, pur avendo la possibilità di mutare domicilio non lo ha fatto e, pertanto, ha accettato, in maniera concludente, il luogo previsto sull’atto già notificatogli.

Note

[1]               Così anche Cass. pen. n. 26498/2014. È affetta da vizio di nullità assoluta la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dal tentativo di eseguire l’adempimento nei confronti dell’imputato che ha eletto o dichiarato domicilio anche ove l’incombente sia stato successivamente effettuato con esito negativo.

[2]              Se l’imputato è detenuto, in virtù di quanto previsto dall’articolo 156 cod. proc. pen “Notificazioni all’imputato detenuto”, “le notificazioni all’imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona”(…).

[3]              Ex plurimis, Cass. pen. n. 16630/2017: Sono affette da nullità assoluta ed insanabile le notificazioni eseguite mediante consegna al difensore a causa della sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, qualora non risulti che quest’ultimo sia stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del predetto domicilio e del fatto che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità di tale comunicazione, le notificazioni verranno eseguite nelle forma di cui all’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

[4]              Sulla base di quanto previsto dall’art. 61 cod. proc. pen.

[5]              La dichiarazione o l’elezione di domicilio si pone come condizione imprescindibile al fine di rendere più agevole il risultato conoscitivo cui è preordinato il sistema delle notificazioni.

Dott. La Corte Giuseppe

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