Il mutuatario dovrà corrispondere alla banca metà degli interessi che matureranno sul debito residuo nel periodo di sospensione
Con il decreto legge del 17 marzo 2020, il c.d. “Cura Italia”, è stata introdotta la possibilità, per chi ha sottoscritto un mutuo e si trova in difficoltà economica a causa del Coronavirus, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi.
La sospensione viene concessa sono in presenza di alcune condizioni (link) e comporta una sospensione della rata del mutuo che interesserà la quota del capitale e la metà degli interessi corrispettivi maturati sullo stesso.
Proviamo, dunque, a fare chiarezza sul meccanismo di sospensione previsto dal decreto sopra menzionato.
L’art. 54 del predetto decreto estende il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”) anche alle situazione emergenziale derivanti dalla compromissione delle condizioni economiche creatosi a seguito restrizione previste per il contenimento del covid 19, ponendo a carico del Fondo il “pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”.
Semplificando il predetto fondo pagherà alle banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione mentre l’altra metà dovrà essere pagata da titolare del finanziamento alla ripresa dei versamenti.
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Dunque la banca provvederà a sospende il pagamento delle rate per il periodo richiesto e durante la sospensione stessa continueranno a maturare gli interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo pari alla durata residua del mutuo.
Perciò al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Conseguentemente il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Quindi è fondamentale evidenziare che, anche se la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e non comporta il pagamento di interessi di mora, l’allungamento della durata del mutuo comporterà il pagamento degli interessi corrispettivi, che matureranno nel periodo di sospensione, nella quota nel 50%.
Sicuramente potrà trovare un vantaggio da questo meccanismo di sospensione chi ha un debito residuo scarso. Diversamente è necessario valutare bene la necessità di accedere a questo beneficio e quindi pagare comunque ulteriori interessi, seppure ridotti del 50%.
Un’alternativa valida potrebbe essere quella di avviare una trattativa con la banca per valutare la possibilità di rinegoziare la rata anche facendo leva, su eventuali vizi di usurarietà del contratto di mutuo.
Si rammenta che la domanda per accedere al beneficio va presentata alla propria banca ma che la decisione circa l’accordare la sospensione del pagamento delle rate del mutuo resta a carico della Consap che rappresenta la società pubblica che gestisce l’agevolazione.
Di seguito troverete il link per scaricare il modulo per la presentazione della richiesta.
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
(Avv. Silvia Vitale)
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