La suddetta distinzione spiega rilievo nell’ambito dell’oggetto dell’obbligazione, con riguardo al contenuto della prestazione. Considerato, in primo luogo, che la prestazione cui il debitore è tenuto deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore, come disposto dall’art. 1174 c.c., le obbligazioni si distinguono, guardando alla tipologia di prestazione dovuta, a seconda che questa corrisponda a un dare, un facere o un non facere, ossia, rispettivamente: il trasferimento del diritto su un bene o la consegna di un bene; il compimento di un’attività materiale o giuridica, diversa da quella del dare; l’osservanza di una condotta omissiva (torrente-sChlesinger). La partizione fra obbligazioni di mezzi e di risultato si riferisce specificamente alle obbligazioni la cui prestazione è di facere. Le obbligazioni di mezzi sono quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività determinata, senza assicurare che da ciò derivi un qualsivoglia esito, mentre nelle obbligazioni di risultato egli è obbligato a compiere un’attività e da ciò ottenere un certo risultato (cfr. Mengoni). Tra le prime sono state tradizionalmente annoverate quelle aventi ad oggetto prestazioni riferibili all’esercizio di professioni intellettuali, come, per antonomasia, la professione dell’avvocato; mentre tra le seconde sono state incluse, ad esempio, quella dell’appaltatore obbligatosi a costruire un edificio o quella dell’artigiano che si occupa della lavatura a secco (Cass., 29 novembre 1984, n. 6257, in Giust. civ. 1985, I, 3150 ss.).
Nell’obbligazione di risultato il debitore si libera solo con il conseguimento del risultato stesso, ossia adempie se all’esito dell’attività svolta ottiene appunto il risultato. Così, per esempio, chi si sia obbligato a costruire un muro sul confine di un fondo adempie, con ciò estinguendo l’obbligazione, solamente quando il muro venga eretto, non potendo addurre semplicemente di essersi impegnato per la sua realizzazione nonostante il muro non sia stato costruito. Nell’obbligazione di mezzi, invece, il debitore si considera liberato nel momento in cui egli abbia tenuto la diligenza richiesta dalla prestazione, che il più delle volte, trattandosi di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, sarà non la diligenza del buon padre di famiglia, bensì la diligenza specifica relativa alla natura dell’attività esercitata dal professionista. Ad esempio, l’avvocato si riterrà adempiente nel momento in cui egli abbia svolto la sua attività, poniamo il caso giudiziale, con la diligenza che si richiede per chi esercita la professione di avvocato, indipendentemente dal fatto che poi il giudizio termini con una pronuncia favorevole al suo assistito o meno.
La responsabilità del professionista
Non si potrà quindi far valere una responsabilità professionale se l’avvocato non “vince la causa”, ma sarà possibile discutere eventualmente della diligenza da questi tenuta nell’eseguire la prestazione di facere, tenendo conto che in questi casi la disposizione di cui all’art. 1176 c.c., sulla diligenza nell’adempimento, si pone in relazione con la norma espressa dall’art. 2236 c.c., per cui, se tale prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave. Sotto il profilo della correlazione (e interpretazione logico-sistematica) tra gli artt. 1176 e 2236 c.c., e in generale per la responsabilità professionale, ricorre l’insegnamento della S.C., secondo cui la relazione tra le due norme è di integrazione per complementarietà e non già per specialità (cfr. Cass. 7 maggio 1998, n. 3389; Cass. 13 febbraio 1998, n. 1560; ed in termini per la fattispecie: Cass.18 maggio 1988, n. 3463). In altri termini vale, come regola generale, quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, secondo comma) con riguardo alla natura della attività prestata; ma quando la “prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” opera la successiva norma dell’art. 2236, delimitando la responsabilità professionale al dolo od alla colpa grave. (Cfr. s.u. 26 marzo 1997, n. 2661) (così Cass., 15 gennaio 2001, n. 499, in DeJure).
Sintetizzando, riprendendo la giurisprudenza intervenuta sul punto, si può dunque affermare che
nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un particolare esito positivo dell’attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l’attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obligatione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con l’ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato dall’aleatorietà, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi. Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obligatione (Cass., s.u., 28 luglio 2005, n. 15781, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 828 ss., con nota di viglione).
L’intervento delle Sezioni Unite
L’anzidetta dicotomia, fra obbligazioni di mezzi e di risultato, è stata, come noto, poi superata, almeno formalmente. Nel 2005, le sezioni unite della Cassazione appena richiamate osservarono che tale suddivisione
non è immune da profili problematici, specialmente se applicata proprio alle ipotesi di prestazione d’opera intellettuale, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenendo conto, altresì, che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni. In realtà, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, sicché molti autori criticano la distinzione poiché in ciascuna obbligazione assumono rilievo così il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, come l’impegno che il debitore deve porre per ottenerlo (Cass., s.u., 28 luglio 2005, n. 15781, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 828 ss., con nota di viglione).
Il caso riguardava la progettazione e la costruzione di un fabbricato, con relativa direzione dei lavori, affidate, mediante appalto, a un ingegnere, un’impresa edile e uno studio tecnico. In particolare, a seguito dell’ultimazione dei lavori, del collaudo e della consegna, rilevati vizi e lesioni a pavimenti, pareti e solai, questi venivano denunciati e, esperita l’azione volta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità professionale, l’ingegnere e l’impresa venivano condannati. La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva accolto il gravame limitatamente all’entità del danno risarcibile e confermato per il resto la sentenza del giudice di prime cure, ebbe modo di chiarire diversi aspetti della problematica sottesa al caso.
In particolare, riportando la giurisprudenza secondo cui quella dell’ingegnere o architetto progettista è un’obbligazione di risultato nonostante appartenga alla sfera delle professioni intellettuali, sottolineò come la distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato fosse utilizzata dai giudici spesso
«per ampliare la responsabilità contrattuale del professionista, operando una sorta di metamorfosi dell’obbligazione di mezzi in quella di risultato, attraverso l’individuazione di doveri di informazione e di avviso […], definiti accessori ma integrativi rispetto all’obbligo primario della prestazione, ed ancorati a principi di buona fede, quali obblighi di protezione, indispensabili per il corretto adempimento della prestazione professionale in senso proprio».
In questo frangente, richiamò la sentenza della Cassazione dell’8 aprile 1997, n. 3046, facendo riferimento specificamente alla responsabilità professionale del medico: quella pronuncia si occupava nel dettaglio proprio della responsabilità del chirurgo plastico ed estetico (v. infra). Le considerazioni, svolte nella citata sentenza n. 15781 del 2005, furono poi riprese letteralmente dalle sezioni unite, nell’ambito della responsabilità medica in generale, con la storica sentenza n. 577 del 2008 (su cui infra; Cass., s.u., 11 gennaio 2008, n. 577, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 612 ss., con nota di de Matteis). Tuttavia, nonostante questa dicotomia sia stata formalmente accantonata, ad essa ci si continua a riferire in concreto per spiegare la responsabilità del sanitario. Così, secondo il Tribunale di Teramo, pronunciatosi con sentenza 7 novembre 2018, n. 777, se è vero che la colpa è inosservanza della diligenza richiesta, si afferma anche che l’obbligazione assunta dal professionista consiste in un’obbligazione di mezzi, cioè in un’attività indirizzata ad un risultato.
Il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento (v. Cass. 26 febbraio 2003, n. 2836). L’inadempimento (o l’inesatto adempimento) consiste nell’aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente prestazione o alla colpevole omissione dell’attività sanitaria (Trib. Teramo, 7 novembre 2018, n. 777, in DeJure).
Il presente contributo è tratto
La responsabilità del chirurgo esteticoIl volume analizza, in modo del tutto operativo, il tema della responsabilità del chirurgo estetico.Dopo un breve excursus storico sulla chirurgia estetica, lo scritto si concentra sui casi di responsabilità del chirurgo estetico e verifica quale sia la natura di tale responsabilità, come essa debba essere accertata, quali siano i danni risarcibili (e come possano essere risarciti in sede giudiziale, ovvero stragiudiziale).L’opera affronta, poi, alcuni casi specifici di responsabilità e verifica quando e se la responsabilità del medico possa coinvolgere anche quella della struttura presso cui questi opera.Il libro, infine, dedica una parte ai profili di responsabilità penale del chirurgo estetico.L’analisi viene condotta tramite lo studio della giurisprudenza intervenuta nel tempo sull’argomento, oltre che alla luce delle innovazioni che sul tema sono state introdotte dalla legge Gelli-Bianco.La trattazione, rivolta ad avvocati, magistrati, ricercatori, medici e operatori giudiziari/sanitari, è arricchita da schemi esemplificativi del contenuto riportato in ogni singolo paragrafo.Nicola PosteraroAvvocato, Dottore e Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università Statale di Milano. È stato assegnista di ricerca presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario. A proposito di questi temi, ha tenuto seminari presso alcune Università e relazionato a vari convegni (di alcuni dei quali ha anche curato l’organizzazione). È autore di pubblicazioni scientifiche (tra cui, una monografia sul procedimento amministrativo) ed è capo redattore dell’osservatorio di diritto sanitario della rivista elettronica Federalismi, oltre che redattore stabile del portale tematico sui contratti pubblici “L’Amministrativista”. Nicola Posteraro | 2019 Maggioli Editore 20.00 € 16.00 € |
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