Superbonus Barriere architettoniche 2024: vantaggio fiscale con ambito di applicazione ridimensionato nel rispetto del principio di solidarietà. Per l’approfondimento sul tema del contenzioso Superbonus abbiamo organizzato il corso di formazione “Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Aggiornato al Decreto Salva Casa – III edizione“
Indice
1. Premessa
Il superamento delle barriere architettoniche è finalizzato a rendere usufruibile l’immobile non soltanto da soggetti affetti da un handicap in senso proprio e oggetto di formale riconoscimento, ma può andare a beneficio anche di persone che, per l’età avanzata o per patologie debilitanti, possono avere delle difficoltà ad accedere all’immobile.
La I. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici. Di conseguenza, ad esempio, la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l’esecuzione dell’opera all’autorizzazione del condominio, avendo tale norma del regolamento valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un’effettiva abitabilità dell’immobile. Decisiva per l’affermazione del principio di solidarietà è stata la sentenza n. 167 del 1999 della Corte Costituzionale che ha evidenziato come la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche abbia configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap. In quest’ottica il Tar Lazio ha ritenuto illegittima, ad esempio, la pretesa della Soprintendenza di ricevere anche la certificazione attestante la disabilità del comproprietario per l’intervento volto all’allungamento del vano corsa ascensore (sentenza n. 12637/2023).
2. Principio di solidarietà e Bonus barriere architettoniche
In coerenza con il principio di solidarietà il Legislatore (con l’articolo 119-ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, Decreto Rilancio, introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -legge di bilancio 2022), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ha riconosciuto una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1 gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La legge di bilancio 2023 ha successivamente prorogato l’agevolazione sino al 31 dicembre 2025.
La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il bonus in questione versione 2023 ha riguardato sia le opere realizzate sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiva a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
3. Superbonus barriere architettoniche 2024: un vantaggio fiscale con ambito di applicazione ridimensionato
Il D.L. 29/12/2023, n. 212 (recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” e in vigore dal 30/12/2023), allo scopo di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici, ha ridimensionato la portata del bonus in questione (valido fino al dicembre 2025 e che resta al 75% fino al 2025).
In primo luogo viene ristretto l’ambito di applicazione del Bonus barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, al fine di evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici.
In particolare, il Bonus barriere architettoniche viene limitato agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Per poter fruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono avvenire con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis DPR 917/86 (cioè con il cosiddetto bonifico parlante). Inoltre, è prevista un’apposita asseverazione per confermare il rispetto dei requisiti tecnici rilasciata da tecnici abilitati.
A partire dal 01/01/2024 non sarà più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 L. n. 104/1992.
Le restrizioni del nuovo Bonus barriere non riguardano gli interventi per i quali entro il 29 dicembre risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo, se necessario, oppure siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
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