Superbonus e bonus facciate: decreto ingiuntivo fondato su clausole vessatorie

Contratti per interventi Superbonus e Bonus facciate: il decreto ingiuntivo fondato su clausole vessatorie contro il condominio deve essere revocato.

Allegati

Contratti per interventi Superbonus e Bonus facciate: il decreto ingiuntivo dell’appaltatore fondato su clausole vessatorie a danno del condominio deve essere revocato. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.
riferimenti normativi: artt.  33 e ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
precedenti giurisprudenziali: Trib. Avellino, Sentenza del 17/02/2025, n. 236

Tribunale di Taranto -sez. III civ.- sentenza n.84 del 22-01-2025

appalto-bonus-facciate-Superbonus-clausole-vessatorie-sentenza.pdf 170 KB

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Indice

1. La vicenda: il decreto ingiuntivo contro il condominio


La vicenda prendeva l’avvio quando un’impresa edile richiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio. L’obiettivo era ottenere il pagamento di una somma pari a 51.239,64 €, oltre agli interessi e alle spese legate alla procedura monitoria. Tale importo si riferiva al mancato saldo delle fatture indicate nel ricorso, riguardanti gli interessi di sconto e di anticipazione bancaria, maturati in virtù dei contratti stipulati per interventi di riqualificazione edilizia delle facciate (Bonus facciate) e il miglioramento dell’efficienza energetica (Superbonus). In particolare la pretesa dell’appaltatore si basava sull’articolo 14 del contratto di appalto relativo alle facciate, il quale stabiliva che gli interessi di sconto e gli interessi di anticipazione bancaria erano a carico del committente. Tale clausola autorizzava l’appaltatore a ricorrere alle proprie banche di riferimento per finanziare l’operazione, con l’impegno da parte del committente a rimborsare integralmente gli oneri finanziari sostenuti. Il contratto, inoltre, specificava che tali rimborsi dovevano essere effettuati entro la conclusione dei lavori. Allo stesso modo l’articolo 14 del contratto di appalto per interventi di efficientamento energetico, facendo riferimento alla normativa Superbonus, stabiliva che gli interessi finanziari, nello specifico quelli di sconto e di anticipazione bancaria (questi ultimi con un tetto massimo del 6%), erano a carico del committente. La clausola prevedeva, inoltre, che il committente autorizzasse l’appaltatore a servirsi delle proprie banche di riferimento, impegnandosi fin da subito a rimborsare integralmente gli oneri finanziari. Tali rimborsi sarebbero dovuti avvenire entro la conclusione dei lavori.
Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo. In primo luogo, l’opponente contestava la validità del decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito non era liquido e che mancava la necessaria prova scritta a supporto. In particolare, veniva sollevato il tema dell’erroneità nella misura degli interessi richiesti, poiché, trattandosi di un condominio – assimilabile a un consumatore – non erano applicabili gli interessi previsti dal DLgs. n. 231/2002. Inoltre, il condominio contestava l’individuazione del soggetto debitore, poiché alcune fatture risultavano intestate ai singoli condomini e non al condominio. Infine l’opponente denunciava i vizi e difetti nei lavori oggetto del rapporto contrattuale, che avrebbero giustificato la compensazione dei crediti reciproci tra le parti. In risposta, l’impresa chiedeva il rigetto dell’opposizione con la conferma integrale del decreto. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

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2. La questione: le clausole vessatorie


È valida una clausola che impone al consumatore gli interessi di sconto e di anticipazione bancaria, sebbene non specifichi chiaramente a cosa si riferiscano, né stabilisca un limite massimo per tali interessi?

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3. La soluzione


Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo. Il giudice ha rilevato che le clausole su cui si è basata la richiesta di pagamento avanzata dall’appaltatore, redatte in maniera non chiara e comprensibile, devono essere ritenute vessatorie e pertanto nulle, determinando a carico del condominio consumatore un significativo squilibrio sotto il profilo dell’adeguatezza del corrispettivo dei servizi. Come ha notato lo stesso giudice se l’appaltatore avesse voluto porre a carico del committente consumatore i costi applicati dalla banca in sede di cessione del credito di imposta e se avesse voluto ottenere una remunerazione ricevendo una percentuale di interessi avrebbe dovuto esplicitare in contratto in maniera molto più chiara le singole voci poste a base della pretesa creditoria, non potendosi altrimenti porre a carico del consumatore degli oneri in aperto contrasto con la finalità della normativa relativa ai bonus fiscali e in aperto contrasto con il tenore letterale delle espressioni utilizzate.

4. Le riflessioni conclusive


Come osservato dal Tribunale di Busto Arsizio, la normativa sui bonus fiscali non intendeva imporre al committente un onere aggiuntivo, come quello di farsi carico degli oneri di cessione. Pertanto, se tale fosse stata l’intenzione dell’appaltatore, quest’ultimo avrebbe dovuto esplicitare in modo molto più chiaro e dettagliato (preferibilmente per iscritto) la natura degli interessi di sconto. Stesso discorso deve essere effettuato per gli interessi di anticipazione bancaria. In ogni caso tali clausole sono da ritenersi nulle, in quanto violano i principi di trasparenza e equilibrio contrattuale. La loro nullità si giustifica perché impongono al condominio un onere eccessivo, creando uno squilibrio significativo tra il prezzo del servizio offerto e il valore delle prestazioni concordate. In altre parole, le clausole svantaggiano ingiustamente il condominio, escludendolo da una protezione adeguata come consumatore. Si ricorda infatti che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in data2 aprile 2020 (causa C-329/19) ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità italiana per il quale il condominio è da considerarsi alla stregua di un consumatore, con conseguente applicazione delle tutele previste dal Codice del Consumo atteso che l’amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica, agisce come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanti persone fisiche operanti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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