In caso di violazione di normativa avente riflessi sulla salute del lavoratore, è possibile l’esperimento del
processo cautelare anche qualora il comportamento imposto da parte datoriale sia stato per lungo tempo
tollerato dal lavoratore stesso.
A questa conclusione è giunto il Giudice del Lavoro di Verbania, con propria ordinanza in data 8 luglio 2010,
accogliendo il ricorso proposto da alcuni lavoratori della ASL del Verbano Cusio Ossola avverso la pretesa
dell’Amministrazione di appartenenza secondo cui costoro avrebbero dovuto garantire prestazioni di
reperibilità in misura maggiore al numero massimo consentito dal CCNL applicabile.
In particolare l’ASL sosteneva la non esperibilità della procedura di urgenza perché il comportamento
censurato era stato tollerato dai lavoratori i quali avevano superato i limiti contrattuali per anni senza
lamentele e perché, in ogni caso, stante la cronica carenza d’organico e l’oggettiva impossibilità di
assunzione di nuovo personale, sarebbe stato impossibile garantire il regolare svolgimento dei servizi.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo la tesi dei ricorrenti, ha invece ritenuto sussistere gli estremi per
l’accoglimento della domanda in quanto i limiti previsti dall’art. 7 del CCNL 20.09.2001 sono posti a tutela
della salute dei lavoratori onde consentirne un recupero psicofisico e una minore esposizione a stress con
conseguente rischio di errori anche gravi, ponendo a rischio la tutela di un bene costituzionalmente garantito (la salute dei pazienti e degli stessi lavoratori).
L’ordinanza de quo costituisce un importante precedente, atteso che spesso la giurisprudenza ha ritenuto
che un comportamento tollerato impedisca il ricorso a un giudizio cautelare.
Evidentemente, secondo il ragionamento del Giudice di Verbania, il principio di cui sopra è destinato a non
operare nel caso di messa a rischio di beni costituzionalmente garantiti, in particolare in quei casi in cui il
danno che emerge si aggrava giorno dopo giorno e un intervento urgente può avere effetti di impedirne
l’irreversibilità, cosa che invece potrebbe non verificarsi in caso di giudizio ordinario.
* a cura del Dr. Luigi Spadone, responsabile ufficio vertenze UIL FPL del VCO e dell’Avv. Diego Noretta del
Foro di Verbania
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