Riconosciuti euro 4000 tra cui il costo della cauzioni provvisoria_ per responsabilità precontrattuale
Sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità precontrattuale, che è configurabile tra l’altro nel caso nel caso di annullamento d’ufficio degli atti di gara per un vizio rilevato dall’amministrazione solo successivamente all’aggiudicazione definitiva o che avrebbe potuto rilevare già all’inizio della procedura
Allo stato degli atti, come sottolineato anche nella sentenza appellata , il vizio della originaria lex specialis, era stato determinato da un errore dell’Amministrazione comunale: il relativo progetto era stato, infatti trasmesso dalla Soprintendenza al Comune con nota n.1204 del 13 febbraio 2006 e il Comune, per una presumibile disattenzione, non aveva considerato come prescrittivi l’indicazione delle categorie di opere in esso contenute
Tale errore ha superficialmente ingenerato nella concorrente ATI un affidamento incolpevole solo in seguito frustrato con la determinazione assunta in sede di autotutela, con ciò violando i canoni di diligenza e buona fede scolpiti dall’art. 1337 c.c..
Il risarcimento dovuto alla odierna appellante riguarda il solo interesse negativo (spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipula contrattuale:costituzione dell’ATI, cauzioni e quant’altro necessario sino alla stipula ).
Tale danno è liquidabile in via equitativa in euro 4.000,00 (quattromila/00)
Non emergono invece sufficienti riscontri per perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni contrattuali
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