Svizzera fuori dalla lista Paesi fiscalmente privilegiati: no effetti retroattivi

Marco Alberi 08/09/23

La cancellazione della Confederazione Svizzera dalla black list di cui al D.M. 4 maggio 1999, contenente i Paesi considerati fiscalmente privilegiati ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 2-bis del TUIR, avvenuta ad opera del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023, ha suscitato molto interesse negli operatori.
Per espressa previsione legislativa, l’efficacia delle suddette modifiche decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto (i.e. il 2024).
Il dettato normativo prima, il recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 25/2023) poi, lasciano poche speranze alla possibilità di applicare il favor rei alle violazioni antecedenti l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Indice

1. Svizzera ufficialmente white list


Com’è noto, l’articolo 12, comma 3 della legge 13 giugno 2023, n. 83 ha previsto, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della predetta legge, la cancellazione della Svizzera dall’elenco degli Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF di cui all’articolo 1 del D.M. 4 maggio 1999 (cd. “Black List”).
Con il successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175 è stata quindi espunta la Svizzera dalla Black List.


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2. Decorrenza degli effetti: il no alla retroattività


In merito alla decorrenza temporale degli effetti dell’eliminazione della Svizzera dalla Black List, l’articolo 12 comma 3 stabilisce che “L’efficacia delle modifiche al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità a tali disposizioni.”
Alla luce di quanto sopra, a partire dal periodo di imposta 2024, i contribuenti italiani che trasferiranno la propria residenza in Svizzera non saranno più assoggettati al principio d’inversione dell’onere della prova: la dimostrazione dell’eventuale carattere fittizio del trasferimento di residenza all’estero sarà dunque a carico dell’Amministrazione finanziaria, così come avviene per tutti i Paesi non ricompresi nella Black List citata.
Restano tuttavia fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta 2023.
In altri termini, con la previsione di cui all’ultimo paragrafo del già citato comma 3, il legislatore ha voluto escludere gli effetti retroattivi alle nuove disposizioni in commento, negando di fatto il principio del favor rei.
Dunque, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 le attività di natura finanziaria e gli investimenti che dovessero essere detenuti in Svizzera nel corso del 2023, in violazione degli obblighi del cd. “monitoraggio fiscale” di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 continuano a presumersi, salvo prova contraria a carico del contribuente, costituite mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.
In tal caso, stante il disposto dei commi 2-bis e 2-ter del citato articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, i termini per la notifica dei relativi atti di accertamento e sanzionatori sono raddoppiati (cfr. sul punto la Circolare 18 agosto 2023, n. 25/E).

Marco Alberi

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