La svolta telematica del processo penale: cadenze triennali dei depositi online

L’effetto del decreto del ministro della Giustizia nr.206 del 27 dicembre 2024[1] è quello di costruire un processo penale telematico trifasico.

L’effetto del decreto del ministro della Giustizia nr.206 del 27 dicembre 2024[1] è quello di costruire un processo penale telematico di matrice trifasico, spalmato sul triennio 2025/2027. Il regolamento del ministro della Giustizia disegna infatti questo nuovo calendario, per la transizione digitale nel deposito degli atti prevista, in prima battuta, dalla cosiddetta riforma Cartabia[2].
Dal 1° gennaio 2025 è intanto obbligatorio il deposito, da effettuare soltanto tramite portale, di tutti gli atti degli avvocati destinati alla procura della Repubblica e al tribunale, sia per il dibattimento che per il G.I.P.. Il provvedimento introduce una disciplina transitoria che proroga, in successive fasi temporali, il regime del doppio binario – analogico e telematico – per il deposito degli atti dei soggetti interni ed esterni, negli uffici giudiziari penali.
Al 31 dicembre 2025 è rinviato il solo obbligo di deposito telematico per magistrati e cancellieri, in modo da consentire agli uffici la necessaria fase di adattamento alle nuove implementazioni di APP 2.0; è la nuova cattedra digitale prevista dal 18 ottobre 2024. Ma, come avremo modo di vedere, dopo la falsa partenza dell’applicativo, nei principali uffici giudiziari d’Italia è stato disposto il doppio binario con provvedimenti dei capi degli uffici.
Fino al 31 dicembre 2025 si possono depositare, con modalità cartacea e via PEC, atti relativi a procedimenti cautelari personali e reali, quindi istanze ex articolo 299[3] c.p.p., riesami ed appelli ex articoli 310[4] c.p.p.. L’opzione posta elettronica certificata è consentita in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche. Diventa esclusivo l’online dal 31 marzo 2025 per riti abbreviati, direttissime e giudizi immediati[5]. La scadenza calendarizzata finale per il totale processo penale telematico in Italia è fissata al 1° gennaio 2027.
Al testo del decreto abbiamo dedicato l’articolo Processo penale telematico: le modifiche in Gazzetta (testo in PDF)
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Indice

1. Il calendario di attuazione


Si rivela più che opportuno ricostruire dettagliatamente l’intero calendario del processo penale telematico adottato nel nostro Paese.
Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio per magistrati, cancellieri e difensori il deposito di atti, documenti, richieste e memorie presso i seguenti uffici:

  • procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
  • procura europea;
  • sezione del G.I.P. del tribunale ordinario;
  • tribunale ordinario;
  • procura generale presso la corte di appello, per il solo procedimento di avocazione.

Il tutto si sviluppa con una consistente serie di deroghe. Fino al 31 dicembre 2025, a magistrati e cancellieri è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie diversi da quelli relativi ai procedimenti qui di seguito indicati:

  • udienza preliminare;
  • patteggiamento;
  • procedimento per decreto;
  • messa alla prova;
  • i procedimenti di cui agli articoli 408, 409, 410, 411, 414 e 415 c.p.p.

[6] Sempre per tutto l’anno 2025 in corso è permesso ai magistrati, cancellieri e avvocati di depositare con modalità non telematiche atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di misure cautelari e impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
Il 31 marzo 2025 è prefigurato un altro “D-Day”. Fino all’indicata data sono ammessi, per i soggetti abilitati interni al ministero della Giustizia, l’iscrizione delle notizie di reato ex articolo 335[7] c.p.p. e, per magistrati e difensori, il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di riti abbreviati, giudizio direttissimo, giudizio immediato, comprese dunque le impugnazioni. Per approfondimenti, consigliamo il volume Tecniche di redazione degli atti penali -Guida pratica con regole, modelli ed esempi

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Francesca Sassano | Maggioli Editore 2024

2. Segue: il prosieguo attuativo


Dal 1° gennaio 2027 diverrà obbligatorio per tutti i protagonisti del PPT il deposito di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate ai seguenti uffici giudiziari:

  • giudice di pace;
  • procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • tribunale per i minorenni;
  • tribunale di sorveglianza;
  • corte di appello;
  • procura generale presso la corte di appello;
  • cassazione,
  • procura generale presso la corte di cassazione.

Fino al 31 dicembre 2026 resta permesso ai difensori il deposito telematico di atti documenti, richieste e memorie indirizzate ai giudici di pace, alla corte di appello e alla procura generale presso la corte di appello. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2026 resta consentito ai soggetti abilitati interni ed esterni, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate ai seguenti uffici giudiziari:

  • giudice di pace;
  • procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • tribunale per i minorenni;
  • tribunale di sorveglianza;
  • corte di appello;
  • procura generale presso la corte di appello;
  • cassazione;
  • procura generale presso la cassazione.

Il tutto, così come configurato, previo provvedimento del capo dipartimento dell’innovazione tecnologica del ministero della Giustizia, attestante la funzionalità dei sistemi. Si tratta di disposizioni che hanno quale obiettivo il supporto della gradualità del passaggio al nuovo regime, anche negli uffici in cui il deposito telematico diverrà obbligatorio soltanto a far data dal 1° gennaio 2027.
Quest’ultima data segna anche lo spartiacque nel quale l’obbligo infotelematico sarà esteso nei procedimenti in materia di misure di prevenzione, esecuzione e rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

3. Il problema delle impugnazioni


Sul punto delle impugnazioni è d’obbligo richiamare il grido d’allarme dell’unione delle camere penali d’Italia. È doveroso – scrivono i penalisti italiani – un immediato intervento che assicuri la possibilità di depositare, anche con modalità non telematiche, gli appelli e tutti gli atti soggetti a termini perentori. Altrimenti si va incontro al rischio che lo spirare del termine per il deposito di atti fondamentali per l’esercizio del diritto di difesa diventi concreto e reale. Il tutto per motivi assolutamente estranei ai difensori e ai loro assistiti. Il processo penale telematico, dicono a chiare lettere i penalisti italiani, può essere attuato unicamente nel rispetto del pieno ed effettivo diritto di difesa costituzionalmente previsto dall’art.24[8] Cost.
Gli uffici ministeriali rispondono a tali doglianze dei penalisti, rappresentando che il governo si è trovato nella condizione obbligata di dovere dare esecuzione agli impegni presi dall’esecutivo precedente, sia in sede nazionale che europea. La qualcosa, va altresì detto, ha poco rilievo giacché l’indicata programmazione condurrà al 1° gennaio 2027 l’attuazione del processo penale telematico.

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4.Conclusioni. Il processo penale telematico tra STOPandGO


Volendo innanzitutto ricapitolare, in termini ordinati e precisi, la transizione del processo penale verso l’era telematica, si possono fissare i seguenti passaggi chiave:

  • è rinviato al 31 dicembre 2025 il solo obbligo di deposito telematico unicamente per gli utenti interni al sistema, come magistrati e cancellieri;
  • è obbligatorio dal 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente tramite portale di tutti gli atti degli avvocati destinati alle procure e ai tribunali, sia al dibattimento che al GIP;
  • è possibile depositare con cartaceo e via PEC gli atti relativi a procedimenti cautelari personali e reali fino al 31 dicembre 2025;
  • è obbligatoria dal 31 marzo 2025 la modalità telematica per riti abbreviati, direttissime e giudizi immediati;
  • dal 1° gennaio 2027 diverrà operativo l’obbligo di deposito telematico per il giudice di pace, la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ed il tribunale medesimo, il tribunale di sorveglianza, la corte di appello e la relativa procura generale presso di essa, la cassazione e la relativa procura generale presso di essa;
  • fino al 31 dicembre 2026 sono previste disposizioni che puntano a supportare la gradualità del passaggio a nuovo regime anche negli uffici in cui il deposito telematico diventerà di rigore soltanto dall’anno 2027;
  • l’opzione per la PEC è consentita in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche.

Senonché l’APP 2.0 non ha sortito sin da subito gli effetti sperati. Già dal primo giorno di applicazione nel PPT è scattato l’arresto alla dimensione digitale nei principali tribunali italiani: Roma, Milano e Napoli in testa.
I presidenti dei tribunali hanno adottato decreti di sospensione a favore dei soggetti abilitati interni, ossia magistrati e cancellieri, e non per gli avvocati. Da qui la richiesta dell’unione delle camere penali di intervenire immediatamente a livello legislativo per porre argine ad un fenomeno connotato da assoluta imprevedibilità. Dicono i penalisti italiani, che le regole processuali devono essere uguali per tutti laddove, all’esito degli adottati decreti, l’uso del cartaceo vale solo all’interno degli uffici giudiziari, ancorché temporaneamente[9].
Il CSM ha avviato un monitoraggio urgente sul PPT. Il gabinetto del ministero della Giustizia ha inviato una nota ai presidenti dei tribunali, affinché assicurino il tempestivo adempimento delle procedure indispensabili per l’avvio ordinato del PPT, in termini di profilatura degli utenti e rilascio della firma digitale ossia proprio di quelli elementi, la mancanza dei quali, ha comportato la sospensione temporanea di APP 2.0. Si tratta comunque di provvedimenti sospensivi che possono essere messi in atto esclusivamente in ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici di cui sono dotati gli uffici giudiziari.
Va da sé che il caos generato dall’APP 2.0 ben lungi dall’essere risolto, farà ancora discutere gli ambienti giudiziari con buona pace dell’articolo 3 del regolamento in materia di PPT, recante i termini di transizione al nuovo regime del processo penale telematico che ha visto come ultimo atto quello entrato in vigore il 30 dicembre 2024, di cui si è voluto dar conto nel presente scritto.

Note


[1] Nota pubblicata sulla gazzetta ufficiale nr.304 del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore il giorno stesso.
[2] Vedi amplius S. Ricchitelli: La <<svolta>> telematica del processo penale italiano. Il Portale del Processo penale Telematico, www.diritto.it, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 13 aprile 2021; Il sistema penale e l’ordine giudiziario 4.0; profili generali e linee di tendenza. Note in margine ai decreti correttivi della riforma Cartabia, Gazzetta Forense nr.3/2024, Giapeto, Napoli; Guida alla riforma “Cartabia” (Legge nr.237/2021. I principi e criteri direttivi e le norme d’immediata applicazione – in vigore dal 19 ottobre 2021.), istant-book, Duepuntozero, Molfetta, 2021.
[3] C.p.p. art.299. Revoca e sostituzione delle misure. Testo applicabile fino al 24 agosto 2026: 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274. 2. Salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose. 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’estinzione, l’inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa. 3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all’udienza preliminare o al giudizio. 3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede 6. 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta. 4. Fermo quanto previsto, dall’articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. 4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. 4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3. 4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 3.
Testo applicabile dal 25 agosto 2026: 1. Le misure coercitive e interdittive 1 sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274. 2. Salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose. 2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’estinzione, l’inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, l’estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa. 3. Il pubblico ministero e l’imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell’articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all’udienza preliminare o al giudizio. 3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell’imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede. 3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l’istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l’interrogatorio dell’imputato che ne ha fatto richiesta. 4. Fermo quanto previsto, dall’articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un’altra più grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In questo caso, se ritiene che l’aggravamento debba comportare l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies. 4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l’imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. 4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell’imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall’accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3. 4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 286-bis, comma 3.  
[4] C.p.p. art.310. Appello: 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. 2. Si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne la copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. 3. L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
[5] D’altronde, come ricorda il dipartimento della transizione tecnologica del ministero di via Arenula, in base alla programmazione del PNRR la piena digitalizzazione del processo penale italiano di 1° grado deve essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2027 il deposito telematico diverrà obbligatorio per tutte le restanti autorità giudiziarie.
[6] C.p.p. art.408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato: 1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. 2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione. 3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni. – C.p.p. art.409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione: 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. 2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. –La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia. 3. Della fissazione dell’udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. 5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419. 6. L’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127 comma 5. – C.p.p. art.410. Opposizione alla richiesta di archiviazione: 1. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. 2. Se l’opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l’archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l’avviso per l’udienza è notificato al solo opponente. – C.p.p. art.411. Altri casi di archiviazione: 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. 1-bis. Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5. – C.p.p. art.414. Riapertura delle indagini: 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale. 2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’articolo 335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. – C.p.p. art.415. Reato commesso da persone ignote: 1. Quando è ignoto l’autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo. 4. Nell’ipotesi di cui all’articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l’eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
[7] C.p.p. art.335. Registro delle notizie di reato. 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
[8] Cost. art.24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
[9] A Milano ad esempio, il doppio binario vale fino al 31 marzo 2025 per magistrati e cancellieri in ordine agli atti, documenti, richieste e memorie su udienza preliminare, udienza predibattimentale e dibattimentale, patteggiamento, decreto penale di condanna e sospensione procedimentale per messa alla prova. Il decreto è adottato ex art.175-bis comma 4° c.p.p. e la successiva integrazione del provvedimento dispone che la sospensione vale anche per i difensori. Analoghi provvedimenti si registrano in un consistente numero di uffici giudiziari del Paese.

Prof. Sergio Ricchitelli

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