Tamponamento a catena, unico responsabile è l’ultimo conducente

Redazione 21/06/18
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In tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento tra due veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta (c.d. tamponamento a catena), unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa. E’ pertanto in tal caso applicabile la disposizione generale di cui all’art. 2043 c.c.

Il fatto

Questo è il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 15788 del 15 giugno 2018, chiamata a decidere in ordine ad una vicenda di tamponamento a catena avvenuto al centro di una città, ove il conducente del primo e del secondo veicolo convenivano in giudizio il conducente ed il proprietario del terzo veicolo (nonché la compagnia assicurativa), ritenuti unici responsabili del sinistro stradale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. La domanda attorea veniva tuttavia respinta sia dal Giudice di Pace che dal Tribunale in secondo grado.

Non trova applicazione la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.c., ma l’art. 2043 c.c.

Avverso tale ultima pronuncia i conducenti attori ricorrevano in Cassazione, lamentando come i Giudici d’appello avessero errato nell’applicare l’art. 2054 c.c., anziché la disciplina dell’art. 2043 c.c.. Sostenevano difatti come, pur ritenendosi provato il tamponamento a catena – e quindi riconoscendo che l’energia che aveva determinato l’urto fosse stata quella trasmessa dall’ultimo veicolo – si fosse tuttavia applicata al caso di specie la previsione normativa di presunzione di responsabilità di cui art. 2054 comma 2 c.c., continuando a fare riferimento ad una fattispecie diversa da quella emersa dai fatti di causa. Tuttalpiù il conducente dell’ultimo veicolo (e non gli altri) avrebbe dovuto dimostrare di non aver potuto evitare l’impatto con l’auto davanti.

Una censura accolta dalla Corte di Cassazione, la quale prende innanzitutto atto che nel centro cittadino, i primi due veicoli procedevano lentamente ed incolonnati e che invece il terzo veicolo sopraggiungeva a velocità, determinando la spinta meccanica causa del sinistro. E’ stata pertanto tale vettura ad imprimere la spinta in avanti all’ultimo veicolo della colonna, così causando il tamponamento a catena. Va dunque applicato il principio secondo cui “nel caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa”. Cassata la sentenza, il giudice del rinvio – concludono gli Ermellini – dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi generali di cui all’art. 2043 c.c.

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