Tar Campania, sentenza n. 506 del 4 febbraio 2008 – in tema di diritto di accesso

sentenza 28/02/08
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n. 506/08 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
Antonio Onorato Presidente
Andrea Pannone Consigliere
Paolo Carpentieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5756/2007 proposto dalla sig.ra Franca ***, rappresentata e
difesa dall’avv. Achille Maria Vellucci con domicilio eletto in Napoli, via Vittoria
Colonna n. 24 presso lo studio Trianiello,
contro
il Comune di ***, in persona del Sindaco e de Capo settore assetto del
territorio pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Iva
Palmieri e con lo stesso ex lege domiciliato in Napoli presso la Segreteria del
Giudice adito,
e nei confronti
della sig.ra Carmela ***,
per l’annullamento
della nota 12 luglio 2007 n. 0014883 di reiezione della domanda di accesso ai
documenti presentata il 21 febbraio 2007,
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al rilascio di copia degli atti richiesti,
Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
Viste le memorie prodotte,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore alla camera di consiglio del 24 gennaio 2008 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,
FATTO e DIRITTO
1-La ricorrente ha chiesto inutilmente al Comune di *** di accedere
alla <cartella edilizia relativa alle autorizzazioni e concessioni rilasciate> <a favore
della sig.ra *** Carmela, relativamente all’immobile di proprietà della stessa
sito in via ***li- immobile confinante ed adiacente quello
di proprietà della comparente>.
A tale domanda il Comune dopo ben quattro mesi ha risposto con la nota n.
0014883 a firma del Capo settore assetto del territorio che, facendo riferimento
ad una <comunicazione> della sig.ra ***, senza altre, sia pure vaghe,
motivazioni respinge la richiesta.
Di qui il ricorso in esame in relazione al quale il Comune costituito in giudizio ha
controdedotto rilevando che, in presenza dell’opposizione della controinteressata,
non sarebbe stato possibile accogliere la domanda di accesso <informale> e che
comunque la ricorrente avrebbe formulato una richiesta generica, rivolta
esclusivamente al controllo dell’azione amministrativa., senza neppure
dimostrare il suo interesse all’accesso.
2-In relazione alla prima deduzione del Comune resistente, per dimostrarne
l’infondatezza, il Collegio può limitatasi a rilevare che in tal modo attraverso l’atto
difensivo è stata integrata la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto
dallo stesso non emerge affatto che l’Amministrazione abbia respinto la
domanda di accesso per averla qualificata come <informale>.
D’altra parte, una siffatta qualificazione della domanda ad opera del Comune
nella fattispecie sembra esclusa dallo stesso fatto che l’Amministrazione, qualora
effettivamente avesse ritenuto <informale> la domanda della ricorrente, non
avrebbe potuto sic et simpliciter respingerla, ed avrebbe dovuto invece invitare
l’interessata a presentare la <richiesta d’accesso formale, di cui l’ufficio rilascia
ricevuta> di cui agli artt. 5 comma 6 e 6 comma 1 DPR 12 aprile 2006 n. 184.
3- In relazione alla seconda deduzione della difesa del Comune, il Collegio
conferma che effettivamente sussiste per il soggetto che esercita il diritto di
accesso l’onere di specificazione dei documenti richiesti e dell’interesse connesso
alla loro conoscenza.
Tuttavia, come la giurisprudenza ha chiarito, tale onere non comporta affatto la
formale indicazione di tutti gli estremi identificativi dei documenti (organo
emanante, numero di protocollo, data di adozione dell’atto), ma può ritenersi
assolto con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo cui l’atto è indirizzato, così da
mettere l’amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto
della domanda (Cfr. Cons. Stato sez. VI 27 ottobre 2006 n. 6441).
Pertanto, nel caso de quo la richiesta delle autorizzazioni e concessioni rilasciate
dal Comune in relazione all’immobile della controinteressata risulta
sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile.
Né , nella fattispecie, sembra lecito dubitare di quale sia l’interesse
giuridicamente qualificato che ha indotto la ricorrente a proporre la domanda di
accesso in quanto nella stessa è stato specificato che la stessa è proprietaria di
immobile confinante e comunque ricadente nella medesima zona.
E’, pertanto, del tutto evidente che la ricorrente, essendone titolare, ha agito
quale portatrice di quell’ <interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
stato chiesto l’accesso>, che l’art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo
conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto
statuito dall’art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un <interesse personale e
concreto>), prevede quale presupposto per la legittimazione all’azione e
l’accoglimento della relativa domanda.
Tanto basta comunque per escludere qualsiasi rilevanza alle questioni – pure
agitate dalle parti – in ordine alla contiguità o meno dell’immobile della ricorrente
con quello della controinteressata; ciò che conta, ai fini del presente giudizio, è
infatti il fatto che la sig.ra *** possiede immobili nella medesima zona ed è,
pertanto, già per tale motivo, titolare dell’interesse a che nell’ambito della stessa
l’edificazione sia conforme alla normativa vigente.
4-Nè l’accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da
valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l’acquisizione
della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il
diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della
relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI
n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa
(C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R.
Campania n. 2779/04).
Deve, poi, rilevarsi che l’eventuale natura privatistica di alcuni degli atti richiesti
non osta al riconoscimento del diritto di accesso.
Infatti, ai sensi dell’art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento
amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni
rappresentazione…del contenuto di atti…detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.
Del resto, l’insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall’art.
22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile
il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche
apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03;
C.d.S. sez. IV n. 961/03).
L’accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei
dati da parte dell’ente dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti.
5-Infine, non è neppure configurabile un qualche pregiudizio del diritto alla
riservatezza in quanto, ai sensi dell’art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve,
comunque, essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici>.
Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la
documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili>
(ovvero, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute
o la vita sessuale) per i quali l’art. 24 L. n. 241/90 e l’art. 60 D. Lgs. n. 193/03
prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20
aprile 2006 n. 2223).
6-Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di
accesso formulata dalla parte ricorrente ed ad annullare il, del tutto immotivato,
provvedimento di reiezione.
Per l’effetto, deve essere ordinato al Comune intimato di consentire alla ricorrente
di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e
dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l’istanza di
accesso a suo tempo depositata .
7-Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo
PQM
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione
Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l’effetto, ordina
al Comune di *** di consentire alla ricorrente di prendere visione ed
estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e
visura, della documentazione richiesta con l’istanza di accesso
Condanna il Comune di *** al pagamento in favore della parte
ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre
competenze, sono liquidate in complessivi €1000 (mille).
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto carico
dell’Amministrazione che ha dato origine alla controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2008.
Il PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)
 

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