REPUBBLICA ITALIANA N. 1429/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1447/07 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima, composto dai ******************:
Dott. ******************* Presidente
Dott.ssa ********************** Giudice
Dott. ************************** Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n 1447/07 R.G. proposto dalla società *** *** Srl, rappresentata e difesa dall’ Avv. ****************, con domicilio eletto in CATANIA via Vecchia Ognina nr. 140;
contro
il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ****************, con domicilio eletto in CATANIA, via Gorizia 54 (presso lo studio dell’Avv. *************);
per l’annullamento
del provvedimento di diniego n. 10/07 dell’8 giugno 2007, con il quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica ed edilizia privata del Comune di Siracusa ha denegato, alla ditta ricorrente, la richiesta concessione edilizia (pratica n. 3756/S) “in quanto il progetto, così integrato, non è conforme alle misure di salvaguardia attualmente efficaci per la città di Siracusa”;
nonché ove occorra:
- della missiva prot. n. 006760 del 3 maggio 2007, avente il contenuto meglio descritto in atti;
- della nota rif. ***** 5.3 prot. n. 32897 del 7 maggio 2007, avente il contenuto meglio descritto in atti;
di ogni altro atto, allo stato non conosciuto, antecedente, connesso e conseguente;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la Camera di Consiglio del 19.07.2007 il Referendario Dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Visto l’art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Tar può definire il giudizio nel merito, a norma dell’art. 26 della stessa legge n. 1034/1971 (nel testo modificato dalla L. n.205/2000);
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti presenti alla camera di Consiglio;
Ritenuto, in fatto ed in diritto, quanto segue;
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 giugno 2007 e depositato il 29 successivo, la società *** *** ha impugnato il provvedimento nr. 10/07 dell’8 giugno 2007 con il quale il Comune di Siracusa, avuto riguardo alle vigenti misure di salvaguardia, ha respinto il progetto edilizio a suo tempo dalla stessa presentato e le note, meglio specificate in epigrafe, con le quali l’ Amministrazione ha richiesto un parere all’******** circa la durata delle misure di salvaguardia per la Città di Siracusa, da quest’ultimo ritenute di durata quinquennale.
Premette la ricorrente che il Consiglio Comunale della Città di Siracusa adottava il Piano Regolatore Generale con deliberazione n. 92 del 27 aprile 2004, pubblicata all’Albo per quindici giorni consecutivi dal 6 giugno 2004 al 20 giugno 2004; il progetto di Piano veniva quindi depositato per la visione al pubblico presso la Segreteria del Comune a far data dal 2 luglio 2004 e, per i successivi venti giorni consecutivi, fino al 22 luglio successivo. Il PRG veniva, poi, inviato all’******** il 21 luglio 2005 con nota prot. 9185, u***mente alla proposta di deliberazione nr. 35 del 10 maggio 2005, avente ad oggetto la replica e le controdeduzioni ad alcune osservazioni pervenute sullo schema di Piano. Successivamente, con nota prot. 1387 del 4 novembre 2005, sono state trasmesse le deliberazioni nn. 176, 195, 210, 212, 216 e 218 del 2005, relative ad altre osservazioni.
In punto di diritto, la società ricorrente premette ancora che, a norma dell’art. 1 della l. n. 1902/52, il competente Dirigente deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione del P.R.G. quando riconosca che le stesse siano in contrasto con il Piano adottato: ai sensi del comma 3 di tale disposizione, la sospensione non potrà essere protratta oltre il terzo anno dalla data della deliberazione di adozione, a meno che (quarto comma), il Comune non presenti il Piano all’Assessorato regionale entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del Piano, ed in tal caso la durata del periodo di sospensione dell’esame delle domande di concessione edilizia avrà durata di cinque anni, decorrenti dalla adozione della deliberazione di adozione.
Ora, secondo la ricorrente, poiché, in Sicilia, la pubblicazione del Piano deve avvenire, a mente dell’art. 3, comma 1, della L.R. n. 71/78, non oltre il decimo giorno dalla data della adozione della delibera, da questa data andrebbe computato il termine dell’anno, al cui rispetto l’art. 1 della l. 1902/52 condiziona la previsione di favore di un termine quinquennale di applicazione della sospensione dell’esame delle domande di concessione edilizia presentate in contrasto con il PRG adottato.
Inoltre, la “presentazione” del Piano dovrebbe essere corredata dalle osservazioni ed opposizioni (e relative delibere comunali) pervenute a seguito della pubblicazione, a mente dell’art. 3 comma 6 della L.R. 71/78 citata, e, quindi, il periodo quinquennale di sospensione potrebbe applicarsi solamente laddove, nell’anno dalla scadenza del termine legale di pubblicazione del Piano, il Comune abbia provveduto alla completa trasmissione all’Assessorato del Piano, comprensivo di allegati ed osservazioni.
In punto di fatto, la ricorrente espone che la propria istanza di concessione edilizia era stata presentata al Comune di Siracusa in data 3 maggio 2007; aveva ottenuto, poi, i pareri favorevoli degli altri Enti aventi titolo a partecipare alla istruttoria in varie date successive, l’ultima delle quali il 21 maggio 2007.
Nonostante fossero decorsi tre anni dall’adozione dello strumento urbanistico già il 27 aprile 2007, il Comune, in data 18 giugno 2007, con il provvedimento nr. 13, denegava il progetto in quanto non conforme alle misure di salvaguardia così come vigenti per la Città di Siracusa.
Avverso il suddetto provvedimento, la società ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura: “Violazione dell’art. unico della l. n. 1902/52, dell’art. 3 della L.R. 71/78. Eccesso di potere per omessa motivazione del ritardo nella pubblicazione della deliberazione di adozione del PRG”
Si è costituito il Comune di Siracusa, con memoria depositata il 16 luglio 2007, con cui si resiste al ricorso avversario, domandandone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza.
Alla camera di consiglio del 19 luglio 2007, la causa è stata trattenuta in decisione per l’esame della domanda cautelare.
Il giudizio può essere deciso in forma semplificata, a mente dell’art. 21 e dell’art. 26 della l. 1034/71.
I) Il ricorso è fondato, e come tale va accolto, disattendendo le tesi della difesa comunale.
Secondo quest’ultima, l’art. 1 della l. 1902/52, laddove prevede il maggior termine quinquennale di durata del periodo di sospensione relativo alle misure di salvaguardia, condiziona l’applicazione di tale disciplina alla trasmissione entro un anno del relativo progetto di Piano da computarsi dalla effettiva pubblicazione, essendo il termine di cui all’art. 3 della L.R. 71/78 a natura e carattere ordinatorio e non perentorio.
Il Collegio non condivide la tesi della difesa dell’Amministrazione ricorrente, sia pure avvalorata da autorevole parere del CGA (parere nr. 145/96, secondo il quale la disposizione di cui alla legge 1902/52 fa riferimento alla previsione di cui alla legge 1150/1942, che prevede, all’art. 9, che il progetto di Piano deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e quindi non può che interpretarsi come conseguente a tale adempimento effettivo).
Infatti, se nell’Ordinamento nazionale può avere una evidente logica l’interpretazione sistematica proposta dal CGA nel cennato parere, in quello Regionale tale coordinamento non trova alcuna applicabilità, posto che l’istituto del deposito del Piano regolatore nella Segreteria del Comune è assistito da una previsione specifica di tempi determinati decorrenti dalla data di adozione dell’atto (a norma dell’art. 3 comma 1 della L.R. 71/1978, “Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi”).
Naturalmente, questi termini hanno natura ordinatoria, così come ritenuto dal Comune: ma ciò non toglie che la loro posticipabilità nel tempo non autorizza a considerare egualmente cedevole la previsione di cui alla citata legge 1902/52, la quale si riferisce alla previsione legale del termine di pubblicazione mediante deposito del Piano.
Ciò deriva proprio dalla natura di norma eccezionale che il quarto comma possiede rispetto alla norma generale di cui al comma 3 dell’art. 1 della più volte citata legge 1902/52: la prima postula che il Comune sia stato diligente nel rispetto della scansione procedimentale che connota la fase in cui l’iniziativa urbanistica giace nella propria disponibilità, “premiandolo” con una maggiore durata dei termini di sospensione, rispetto alla generalità delle procedure disciplinate nel comma 3.
D’altronde, se così non fosse, come sottolinea la difesa della società ricorrente, il Comune potrebbe agevolmente avvantaggiarsi del maggior termine, semplicemente ritardando la pubblicazione del Piano, mediante deposito nella Segreteria fino a quando ciò non gli convenga e poi fidando della decorrenza del termine annuale da quest’ultimo adempimento, il che val quanto dire che la disposizione ordinaria e generale che fissa in tre anni la durata del periodo di sospensione per la vigenza delle misure di salvaguardia troverebbe applicazione solo sulla base della mera ed insindacabile “voluntas principis”, con inaccettabile compressione del diritto di proprietà degli interessati, costretti ad attendere un tempo potenzialmente indefinito per la conclusione dei procedimenti edilizi di loro iniziativa.
In Sicilia, tale diritto viene quindi più intensamente protetto, rispetto alla legislazione nazionale, proprio dalla disposizione di cui all’art. 3 comma 1 della L.R. 71/78 letta in una coerente interpretazione sistematica con l’articolo unico della legge 1902/52, che concorre ad imporre all’Amministrazione tempi certi e contingentati nell’esercizio del potere di disciplina urbanistica.
II) Eguali considerazioni inducono il Collegio ad aderire alla tesi dei ricorrenti anche in ordine alle modalità con cui la trasmissione del Piano entro l’anno deve avvenire.
Come si è detto, l’anno cui fa riferimento la norma della legge 1902/52 è inteso dal legislatore come un tempo determinato all’interno del quale si deve svolgere interamente l’esercizio del potere urbanistico per la fase affidata alla cura dell’Ente locale: il che equivale a dire che nessun effetto “premiale” può essere ricondotto alla ipotesi in cui nell’anno si trasmetta all’Assessorato il solo schema di Piano adottato, oppure il detto schema ed una parte soltanto delle osservazioni. Ciò che, invece, il legislatore postula è che il Comune inoltri all’Assessorato sia il Piano che tutte le osservazioni ed opposizioni pervenute e, naturalmente, ove adottate, le relative deliberazioni comunali di controdeduzioni. In altre parole, è necessario che, nell’anno previsto dalla citata legge 1902/52, articolo 1, comma 4, il Comune abbia interamente adempiuto alle proprie funzioni e responsabilità, consumando la relativa fase procedimentale di propria competenza.
Pertanto, va affermato che, in Sicilia, a mente dell’art. 1 comma 4 della legge 1902/52, il termine quinquennale di vigenza delle misure di salvaguardia decorrente dall’adozione del Piano regolatore, si applica solamente se il Comune abbia trasmesso all’Assessorato lo schema di Piano regolatore adottato, u***mente a tutte le osservazioni ed opposizioni presentate ed alle relative deliberazioni di controdeduzioni, ove adottate, entro un anno decorrente dallo scadere del termine legale di pubblicazione del Piano medesimo nella segreteria del Comune previsto dall’ art. 3 comma 1 della L.R. 71/78.
Sia il primo presupposto, che il secondo, nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, non sono stati rispettati e, pertanto, il termine di durata del periodo di sospensione dell’esame delle istanze di concessione edilizia presentate nel Comune di Siracusa, va considerato in tre anni, e non in cinque.
Il ricorso, pertanto, è fondato e come tale va accolto, annullando il provvedimento di rigetto impugnato e sancendo l’obbligo, per l’Amministrazione, di esaminare l’istanza della società ricorrente entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Ad avviso del Collegio, la novità della questione costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione prima ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto ANNULLA il provvedimento di rigetto impugnato, dichiarando l’obbligo, per l’Amministrazione, di esaminare l’istanza della società ricorrente entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 19.07.2007.
L’ESTENSORE
Dr. Salvatore Gatto Costantino
IL PRESIDENTE
Dr.Pancrazio Savasta.
Depositata in Segreteria il 17 settembre 2007
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