TAR Catania, Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 98. Presidente Leo, estensore Leggio. “Cenere” dell’Etna: riconosciuto il diritto dei ricorrenti di ottenere l’applicazione del beneficio della sospensione del versamento dei contributi di previdenza ed assiste

sentenza 09/02/06
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO??

Sentenza? n.????? 98

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE?Anno????????????? 2006

PER LA SICILIA ? SEZIONE STACCATA DI CATANIA –? R.G. ?n.????????? 1387

– 3^ Sezione –? Anno????????????? 2005

????????????????????????????????????????????????????

Dott. ***********????????????????????????????? ?? ??????????????????????????? Presidente

Dott.ssa ***************???????????????????????????????? Referendario, rel. est.

Dott. **************************?? ??????????? Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1387/2005 R.G., con relativi motivi aggiunti, proposto da?****?.

Tutti rappresentati e difesi dall?avv. **************, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di questi in Catania via P. ******* n?40;

CONTRO

– UNIVERSITA? DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro-tempore;

-MINISTERO DELL?ISTRUZIONE, RICERCA ED UNIVERSITA, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato ex lege presso l?Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in via Vecchia Ognina n?149;

e nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL?AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP), in persona del rappresentante legale pro-tempore,? con sede in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme n? 55;

PER OTTENERE:

l?applicazione del beneficio della sospensione del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale posti a carico del lavoratore, secondo le previsioni normative meglio richiamate in ricorso, anche, ove occorra, previo annullamento di ogni contrario provvedimento dell?Amministrazione e con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.

ed altres?

per l?annullamento

– dell?Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.06.2005 n?3442, pubblicata nella G.U. n?139 del 17.06.2005

– di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque connesso presupposto o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l?atto di costituzione nel giudizio dell?Avvocatura di Stato;

Visti i motivi aggiunti notificati il 27.07.2005 e depositati in data 03.08.2005;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore la dr.ssa ***************;

Uditi, all?udienza pubblica del 24 novembre 2005, gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, tutti dipendenti in servizio dell?Universit? degli Studi di Catania e per la quasi totalit? anche residenti nel territorio della Provincia di Catania, espongono quanto segue:

Nel mese di luglio del 2001 il territorio della provincia di Catania ? stato interessato da eventi tellurici dipendenti dall?attivit? eruttiva del vulcano Etna, con fenomeni anche di emissioni gassose e di lapilli (cenere) che, con periodicit? ed estensione varia, hanno investito la citt? di Catania e il territorio della provincia, con sconfinamenti anche nelle province di Enna, Siracusa e Ragusa.

Nuovi episodi tellurici ed eruttivi si sono poi verificati il 27.10.2002 accompagnati da fenomeni di emissione abbondante di cenere lavica, getti di gas e frammenti solidi del vulcano Etna, protrattisi per diversi mesi e la cui gravit? ha comportato anche, per motivi di sicurezza, la chiusura, per vari e lunghi periodi, dello scalo aeroportuale di ?Fontanarossa?.

Espongono i ricorrenti che la ?cenere?, in particolare, ha provocato in modo generalizzato danni alle autovetture, alle abitazioni, ai condotti fognari ed alle reti idriche della gran parte della popolazione della provincia di Catania, soprattutto per l?intasamento delle vie d?aria e delle condutture di scolo.

A fronte di detti eventi ? intervenuta l?Autorit? di Protezione civile al fine di alleviare i disagi e favorire il soccorso delle popolazioni colpite, adottando misure emergenziali.

A tal proposito, in relazione al primo degli eventi vulcanici, ?con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.07.2001 ? stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell?art. 5, comma 1, della legge 24.02.1992 n. 225, lo ?stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania? relativamente ai territori dei Comuni appositamente rientranti nei provvedimenti di accertamento della Prefettura, appositamente demandati a quest?ultima dal suddetto decreto.

Successivamente, ripetutisi gli eventi vulcanici ed eruttivi nel 2002, lo stato di ?emergenza?, inizialmente dichiarato sino al 31.12.2001, veniva progressivamente prorogato, sempre in forza di Decreti ai sensi dell?art. 5, comma 1 legge 24.02.1992 n. 225, sino al 31.03.2004 e da ultimo, ancora, sino al 31.03.2005.

A tale proposito, con? Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.10.2002 (Gazz. Uff. 04.11.2002 n?258) veniva dichiarato, sempre ai sensi e per gli effetti dell?art. 5, comma 1 L. n. 225/92, ?lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all?attivit? vulcanica dell?Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area?; con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n?3254 (Gazz. Uff. 06.12.2002 n? 286), parimenti adottata ai sensi e per gli effetti dell?art. 5 L. n. 225/92, nonch? ai sensi dell?art. 2, comma 2, del coevo decreto-legge 04.11.2002 n?245 (poi successivamente convertito, con modifiche, in legge 27.12.2002 n?286), si provvedeva ad adottare una serie di misure concrete in favore delle popolazioni colpite, al fine di alleviare i disagi provocati dagli eccezionali eventi calamitosi, disponendo, tra l?altro, per quanto di interesse dei ricorrenti all?art. 5: << 1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale (?), ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, (?). Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali (?), non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverr? mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa
.>>.

La sospensione del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico del lavoratore, inizialmente fissata ?al 31.03.2003?, veniva da ultimo prorogata ?fino al 31.03.2004?, in forza dell? Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2003 n?3282 (Gazz. Uff. 30.04.2003 n? 99), il cui art. 14, comma 2, cos? dispone: << 2. La sospensione dei termini di cui all’ art.5, commi 1 (?) dell?ordinanza n.3254/2002 ? prorogata fino al 31 marzo 2004 (?.).

3. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalit? di cui al comma 2 dell’ art.5 dell?ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3254/2002.>>.?

Espongono dunque i ricorrenti che nonostante tali chiare previsioni normative, asseritamente dotate di efficacia derogatoria di ogni disciplina di legge contraria a motivo della eccezionalit? della situazione di emergenza conseguente ai gravi eventi calamitosi, il datore di lavoro pubblico, odierno intimato, ? rimasto assolutamente inerte, omettendo di dare concreta applicazione alla disposta ?sospensione del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale? ed altres? continuando, al contrario, ad effettuare le trattenute ordinarie in favore dell?Ente previdenziale, odierno controinteressato.

Quest?ultimo, dal canto suo, forniva, su tale materia, indicazioni operative, tenendo conto del ritardo col quale i datori di lavoro pubblici avevano variamente dato attuazione alla ?sospensione?, ovvero avevano del tutto omesso, come nella specie,? di effettuare la ?sospensione? medesima continuando a trattenere e, quindi, a versare all?Ente di previdenza i contributi di legge e dava, inoltre, indicazioni sulla esatta individuazione dei destinatari dei benefici (i ricorrenti richiamano la nota operativa INPDAP n?66 del 27.01.2004 , e la n?2 del 14.01.2005 ), prevedendo che fosse necessaria una apposita istanza per l?applicazione dei suddetti benefici.

Pertanto, pur affermando che la produzione della istanza non aveva carattere di obbligatoriet?, discendendo il beneficio direttamente dalla previsione normativa citata,? gli odierni ricorrenti espongono di avere dato corso a dette? istanze.

Ci? premesso, gli odierni ricorrenti, allegando di essere tutti residenti in Comuni posti nel territorio della provincia di Catania alla data del 29.10.2002 e successivo periodo, ovvero ivi operando, nello stesso periodo, per lo svolgimento della loro attivit? lavorativa alle dipendenze dell?odierna Amministrazione resistente, come da autocertificazioni prodotte in atti, lamentano di avere subito grave pregiudizio dalla perdurante omissione della ?sospensione dei contributi di previdenza ed assistenza sociale? nel periodo Novembre 2002 ? 31 Marzo 2004, e affermano di avere? diritto al pieno riconoscimento del beneficio di legge, oltre al risarcimento di ogni danno subito e subendo e agli accessori di legge, nonch? alla piena refusione delle spese del presente giudizio.

Si ? costituita in giudizio l?Avvocatura di Stato, contestando il dedotto avversario e chiedendone il rigetto.

A seguito dell?adozione della ordinanza P.C.M. nr. 3442 del 10.06.2005, i ricorrenti hanno altres? proposto motivi aggiunti contro quest?ultimo provvedimento, chiedendone l?annullamento per i seguenti motivi:

1. Difetto di motivazione, violazione dell?art. 5, comma 5, legge 24.02.1992 n?225. Eccesso di potere per motivazione illogica ed irrazionale, difetto di presupposti.

2. Eccesso di potere per disparit? di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione dell?art. 3 Cost.. Violazione del canone di ragionevolezza.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2005 i ricorrenti hanno rinunciato alla trattazione della domanda cautelare.

All? udienza pubblica del 24 novembre 2005, sentiti gli avvocati delle parti, nonch? l?esposizione orale delle difese dell?Avvocatura di Stato, la causa ? stata trattenuta per la decisione.

In diritto

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti chiedono che siano loro applicati i benefici relativi alla sospensione dei versamenti dei contributi dei lavoratori per il periodo indicato, in ossequio alle ordinanze e provvedimenti di Protezione Civile meglio indicati e richiamati in narrativa.

Il ricorso ? fondato e come tale deve essere pienamente accolto.

E? incontroverso, infatti, tra le parti quanto segue:

A) il presupposto delle ordinanze di Protezione civile, ossia l?accadimento eccezionale ed imprevedibile, rappresentato nella specie dall?evento tellurico e vulcanico, accompagnato da emissioni effusive di cenere;

B) il grave nocumento subito dalle popolazioni colpite;

C) le finalit? e gli scopi dei provvedimenti normativi di protezione civile, che sono stati richiamati e di cui si chiede l?applicazione.

Non ? contestato, poi, che i ricorrenti siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dai provvedimenti normativi richiamati in premessa, ossia l?essere dipendenti della P.A. convenuta ed essere in servizio e/o residenti nel periodo indicato nel territorio del Comune di Catania.

Ci? posto, i limiti della odierna controversia sono dati dai seguenti punti controversi:

a)????????????????? secondo la difesa dell?Amministrazione, i benefici di cui si richiede l?applicazione sono previsti dalle fonti normative citate solamente a favore dei datori di lavoro privati;

b)????????????????? secondo la difesa dell?Amministrazione, i benefici consistono nella facolt? per questi ultimi di trattenere i fondi costituiti dalle trattenute ?versande? per conto ed in nome dei lavoratori dipendenti, al fine di poterne usufruire quale riserva di liquidit? per poter fare fronte ai disagi ed alle necessit? derivanti dallo stato emergenziale.

La difesa dell?Amministrazione ha poi invocato l?applicazione dell? O.P.C.M. 10.06.2005 n?3442, con il quale ? stato ?autenticamente? interpretato il sistema normativo del 2002, sancendone una limitazione della sfera di applicazione territoriale dello stesso, con l?esclusione, ora per allora, del territorio del Comune di Catania.

Con detto provvedimento normativo, infatti, sono stati indicati i Comuni della Regione Sicilia interessati dagli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.10.2002; ? stato limitato esclusivamente in favore dei datori di lavoro privati aventi sede legale o operativa nei Comuni individuati, il beneficio della sospensione dei contributi di previdenza ed assistenza di cui all?art. 5 dell?OPCM del 29.11.2002 n?3254; ? stato conferito agli enti previdenziali il potere di disciplinare le modalit? di recupero dei contributi sospesi nel caso dei datori di lavoro privati ammessi al beneficio, mentre i datori di lavoro di coloro che avevano comunque beneficiato della sospensione sono stati gravati dell?onere della ripetizione delle somme sospese, attraverso un piano di rientro della durata massima di ventiquattro mesi;? ? stato infine abrogato, dalla data di entrata in vigore dell?Ordinanza, l?art. 5 dell?OPCM n?3254/2002, nella parte in contrasto con le nuove disposizioni.

Secondo le tesi dell?Avvocatura, tale ultimo decreto, in realt?, non ha che un mero valore ricognitivo ed interpretativo della normativa precedente, in quanto gi? da essa si possono trarre le conclusioni circa la sua applicabilit? oggettiva e soggettiva che poi sono state trasfuse nell?OPCM del 2005; tuttavia, la difesa erariale ha chiesto, in subordine e qualora non se ne ravvisasse la natura di atto normativo di interpretazione autentica della precedente ordinanza 2002, di qualificarlo come atto di revoca, come tale legittimante solo una indennit? ai beneficiari incisi dal provvedimento di secondo grado.

Con i motivi aggiunti, le parti ricorrenti hanno impugnato l?O.P.C.M. 10.06.2005 n?3442, lamentando che detto provvedimento sarebbe illegittimo per omessa o mancante motivazione, irragionevolezza, disparit? di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Il Collegio, per priorit? logico-giuridica, dovrebbe a questo punto esaminare prima i motivi aggiunti e poi, in subordine, le questioni attinenti la richiesta introdotta con il ricorso.

Tuttavia, per la migliore comprensione della vicenda, ? pi? utile seguire l?ordine cronologico e temporale delle questioni proposte.

Cominciando l?analisi del caso all?esame del Collegio dalle doglianze riferite alla mancata osservanza della sospensione del versamento dei contributi, si osserva che le tesi dell?Avvocatura, espresse autorevolmente e non senza pregio, si rivelano tuttavia inattendibili ad un attento ed approfondito esame.

Infatti, a tale proposito, si deve rilevare che nessun elemento strutturale o letterale dell?ordinanza in esame supporta la interpretazione restrittiva che ne d? la difesa erariale.

A fronte di ci?, le richieste dei ricorrenti sono invece chiaramente fondate sulla lettera dell?art. 5 della citata Ordinanza 29.11.2002 n?3254, che dispone espressamente la sospensione dei versamenti senza alcuna distinzione tra datori di lavoro pubblici e privati ed i relativi dipendenti.

I provvedimenti emergenziali adottati nelle funzioni di Protezione Civile, proprio per la loro indiscussa e pacifica capacit? di innovare temporaneamente l?Ordinamento, salvi i soli principi generali di quest?ultimo, devono essere formulati in maniera dettagliata e la lettera di essi costituisce argomento interpretativo cui fare riferimento in maniera altrettanto rigorosa. Ci? infatti, ? naturalmente proprio di fonti del diritto che contengono ordini, direttive e disposizioni volte a far fronte a situazioni di emergenza, situazioni cio? connotate da un particolare deficit di riferimento sociale e quindi anche normativo, a fronte del quale l?intervento emergenziale trova la sua giustificazione causale.

Se cos? ?, il dato letterale della fonte normativa di Protezione civile deve essere considerato con il particolare rigore proprio di ogni atto o fatto suscettibile di apportare deroghe all?Ordinamento, e ci? per due ordini di motivi.

In primo luogo, il contesto di emergenza non consente di poter fare riferimento ad altri canoni interpretativi che richiedono la correlazione della fonte con le altre fonti dell?Ordinamento. Infatti, per definizione, in virt? della situazione emergenziale vengono meno gli ordinari strumenti di intervento dell?Ordinamento, cos? che ? necessario conferire capacit? derogatoria alla fonte normativa speciale di Protezione Civile affinch? possa opportunamente colmare il vuoto normativo derivante da eventi eccezionali ed imprevedibili con provvedimenti ed ordini contingibili, i quali pertanto devono essere, per cos? dire, ?autosufficienti?, ossia capaci di provvedere all?emergenza da soli.

Se cos? non fosse, si perderebbe il carattere di eccezionalit? e di immediatezza dell?intervento di Protezione civile, volto ad inserirsi in un quadro di riferimento per definizione ?confuso? a causa dell?emergenza.

In secondo luogo, proprio l?attitudine (e la vocazione) ad intervenire ?derogando? per fare fronte a situazioni di emergenza che le norme ordinarie non consentirebbero o addirittura impedirebbero di affrontare – perlomeno con i necessari ed accelerati tempi tecnici necessari -, fonda la caratteristica propria di questi provvedimenti che si pu? rinvenire nella peculiare attitudine di essi a fondare l?affidamento dei destinatari.

La comunicazione pubblica insita nel provvedimento tipico di Protezione Civile e la potest? derogatoria di esso sono (devono essere) infatti tali da consentire e fondare nei destinatari di esso il massimo grado di affidamento sulle disposizioni che vengono impartite ed erogate; altrimenti, anche qui verrebbe meno l?attitudine della pubblica funzione della Protezione civile di ?gestire? adeguatamente le situazioni di emergenza, perch? il grado di efficacia ed incisivit? dell?intervento dipende proporzionalmente ed in via immediata e diretta dalla capacit? dell?intervento straordinario di essere chiaro, esaustivo, completo, in relazione all?evento-danno che sta compromettendo la ordinaria funzionalit? del sistema-societ? civile.

Quindi, nei provvedimenti di protezione civile ?tipici? la lettera fonda il provvedimento, poich? i limiti della deroga devono essere interpretati rigorosamente, sia nel senso di definire esattamente quali sono le parti dell?ordinamento che vengono sospese o limitate e sia nel senso di definire esattamente quali siano le misure concrete che, nell?ambito di tale deroga, si inseriscono nel sistema delle fonti.

Ci? posto, venendo all?esame dell?OPCM del 29.11.2002, come si ? detto prima, la lettera dell?art. 5 ? tale da non consentire interpretazioni equivoche o dubbie. Le tesi difensive dell?Avvocatura potrebbero trovare un loro indice testuale solo nel preambolo dell?Ordinanza, ove si fa riferimento alla necessit? di tutelare le attivit? produttive ed i servizi pubblici essenziali. Ma tale riferimento ? peraltro carente di un presupposto sostanziale: l?Ordinanza reca disposizioni molto eterogenee tra loro e sono tutte riferibili al medesimo preambolo motivazionale, chiamato a dare forma alla espressione dell?interesse pubblico perseguito dall?Ordinanza medesima.

Ragione per cui, la struttura stessa del provvedimento ? tale da dover imporre di considerare i riferimenti motivazionali del preambolo a tutto il contenuto del successivo articolato, rivelandone quindi la funzione di mera clausola di stile o comunque di finalit? generale che si intende perseguire, insuscettibile come tale di fondare interpretazioni teleologicamente orientate dei successivi articoli; il tutto a tacere, tra l?altro, che il riferimento ai servizi pubblici essenziali ? gi? prova letterale che comunque nella ?platea? dei destinatari della norma non possono essere considerati acriticamente solo i lavoratori e le aziende private, trovandosi espressamente anche quelli riferibili ai detti servizi pubblici essenziali.

Tale lettura del provvedimento in esame consente adesso di esaminare la domanda di annullamento dell?Ordinanza del 2005, contenuta nei motivi aggiunti.

Essa si rivela fondata e condivisibile.

Il provvedimento nr. 10.06.2005 n. 3442 ? effettivamente immotivato, irrazionale, affetto da disparit? di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Si deve intanto richiamare quanto appena sopra esposto: nella materia della Protezione Civile, il tratto essenziale e caratteristico che, giuridicamente, fonda il potere connotandolo casualmente ? la chiarezza e l?immediatezza del contenuto dell?ordine o della direttiva che si impartisce, perch? i destinatari di esso, trovandosi in una situazione appunto di emergenza, non hanno la possibilit? concreta di poter fare riferimento ai canoni interpretativi tradizionali.

Che quindi, a distanza di tempo ed in costanza di contenziosi con le Amministrazioni per la lamentata mancanza di applicazione dell?ordine impartito, la medesima autorit? di Protezione Civile ?reinterpreti autenticamente? un provvedimento i cui effetti si sono consolidati completamente, specie per l?intervenuta fine della emergenza, dopo quindi aver fatto completamente fondare i destinatari di esso nell?affidamento su quanto era stato pubblicamente comunicato, appare drasticamente confliggere con i principi dell?ordinamento cui la materia della Protezione Civile ? comunque soggetta; con la buona fede materiale che deve sussistere tra le parti di un procedimento amministrativo; con gli ulteriori ed elementari canoni di buona amministrazione e di adozione dei provvedimenti amministrativi che discendono dall?art. 97 della Costituzione.

Giova osservare che, sotto il profilo motivazionale, l?unico argomento di sostegno all?Ordinanza che ? dato comprendere nel preambolo di esso ? la verifica dell?esborso finanziario che l?intervento del 2002 ha provocato e sta provocando all?erario pubblico.

Tale argomento, di per s? eccezionalmente grave, depone contro la stessa amministrazione che ha adottato il provvedimento, dimostrando che la causa del provvedimento non ? quella tipica prevista dalla legge per l?esercizio del potere di Protezione Civile e come tale concorre a dimostrare come sia fondata la doglianza relativa alla ingiustizia manifesta;? se e nei limiti in cui possa ammettersene la riconducibilit? effettiva all?esercizio del potere, avrebbe comunque dovuto essere supportato da ben altre considerazioni. In primo luogo, infatti, si sarebbe dovuto dare conto della prevedibilit? di tale conseguenza finanziaria, essendo noto o comunque frutto di informazione esigibile secondo ordinaria diligenza ?contabile? che i provvedimenti del 2002 avrebbero comportato ingenti esborsi di denaro pubblico (e d?altronde ci? ? tipico di una situazione emergenziale conclamata come quella che ha interessato il territorio della provincia di Catania nel 2001-2002). In secondo luogo si sarebbe dovuto dare conto dell?effettiva quantit? di onere finanziario ?insopportabile? che si ? venuta a trovare gravante sull?erario. Inoltre, avendo asserito nel preambolo dell?Ordinanza che si deve procedere ad una verifica dei Comuni effettivamente interessati dall?evento eccezionale, si sarebbero dovute porre in essere (e puntualmente richiamare nella motivazione dell?atto) le necessarie verifiche tecniche e la relativa istruttoria, con la partecipazione degli interessati, in primo luogo i Comuni.

Quindi, essendo detti provvedimenti comunque soggetti all?obbligo di motivazione (ex art. 5, comma 5, della legge 24.02.1992 n?225) ed essendo doverosamente accompagnati da appositi stanziamenti contabili, appare del tutto inverosimile che, a distanza di notevole tempo da essi, si alleghino ragioni di ?deficit? di cassa per giustificarne una sostanziale rettifica e che ci si rappresenti la necessit? di verificare (ad emergenza finita ed a provvedimenti di intervento gi? adottati e resi noti, oltre che consolidati) quale fosse l?estensione del territorio interessato.

In realt?, l?esigenza finanziaria sopravvenuta – per come emerge dalle premesse motivazionali dell?Ordinanza impugnata – potrebbe essere dovuta solamente o a carenti o insufficienti previsioni svolte al momento della emergenza, o a sopravvenute esigenze finanziarie relative a diversi settori del bilancio dello Stato; ed in entrambi i casi si sarebbe dovuto adottare non un provvedimento di Protezione Civile, ma un provvedimento di modifica contabile dello stato della spesa, eventualmente attingendo ad altre fonti o riducendo altre uscite, ma non certamente incidendo su un impegno (in senso giuridico prima che contabile) di spesa gi? definitivo e relativo ad obbligazioni pubbliche consolidate.??

Non pu? poi neppure essere condivisa la tesi difensiva ulteriore dell?Avvocatura di Stato secondo cui il provvedimento in esame sarebbe, sostanzialmente, una revoca in parte qua di quello del 2002.

Intanto, come si ? detto, il provvedimento del 2002 ha sortito tutti i suoi effetti ed ha fondato legittimo affidamento sui suoi contenuti; in secondo luogo anche la revoca ? soggetta a tutti i presupposti motivazionali e causali che sono insiti nell?esercizio del potere a fronte del quale essa ? esercitata, presupposti che si ? visto mancare del tutto.

Quindi della revoca mancano tutti i dati strutturali ed essenziali, posto che non ? espressa alcuna volont? in tal senso, ? del tutto carente la motivazione, il provvedimento ha espressamente e necessariamente efficacia ?ex tunc? (mentre la revoca, nella lettura di essa che ne offre la disposizione di cui all?art. 21 quinquies L. n. 241/90 ha efficacia ?ex nunc? ) poich? se cos? non fosse il provvedimento in esame sarebbe stato inutiliter datum, dato che il diritto alla sospensione dei contributi ? pienamente maturato, anche con riferimento alle modalit? di rimborso di quanto gi? sospeso; manca ogni valutazione di interesse pubblico afferente la causa tipica del potere di Protezione Civile, essendo fondato il provvedimento solo su non meglio identificate esigenze di ?cassa?.?

Quanto alla domanda della parte ricorrente dunque essa ? fondata, ma non pu? accogliersi la richiesta di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.

Trattandosi di crediti di lavoro di dipendenti pubblici vige infatti la speciale disciplina di cui al combinato disposto dell?art. 16, comma 6, l. 412/1991 e 22, comma 36, legge 724/1994 e pertanto dovr? essere corrisposta dall?Amministrazione la sola maggior somma tra interessi e rivalutazione.??

Da tutto quanto sopra, discende dunque che il ricorso ed i motivi aggiunti ad esso sono fondati e come tali da accogliersi nei limiti esposti, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti e con la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo la sua competenza di legge, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre accessori come per legge per tutti i periodi indicati in ricorso.

Si ritiene equo compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. terza, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di quanto indicato in premessa e, per l?effetto:

annulla l?O.P.C.M. 10.06.2005 n?3442, per quanto esposto in motivazione;

dichiara l?obbligo per l?Amministrazione resistente ( in persona degli organi che la rappresentano in tutte le articolazioni territoriali) nonch? per le altre Amministrazioni convenute ( secondo le rispettive competenze di legge) alla immediata restituzione delle somme, illegittimamente trattenute a titolo di ritenute di previdenza ed assistenza sociale su tutte le voci della retribuzione degli odierni ricorrenti dal mese di novembre 2002 sino al mese di Marzo 2004,? con accessori come per legge dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.

Condanna l?Amministrazione resistente, nonch? le altre Amministrazioni convenute secondo le rispettive competenze di legge, alla immediata restituzione e pagamento delle somme di cui al punto precedente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Catania nella camera? di consiglio del 24 novembre 2005

L’ESTENSORE????????? ?????????????????????????IL PRESIDENTE

?????????????????????? Depositata nella Segreteria

?????????????????????? del T.A.R.S. Sez. di Catania

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? il 26 gennaio 2006.

?

?

composto dai ******************:

sentenza

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