l TAR Calabria- Catanzaro, sez. II, ha emesso l’ordinanza cautelare n. 522/2013 il 10/11/2013 con cui ha sospeso la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Centrache con cui sono stati dichiarati decaduti i consiglieri di minoranza, e la delibera di surroga degli stessi con i primi due non-eletti.
I consiglieri di minoranza hanno impugnato la delibera con cui sono stati dichiarati decaduti per essere stati assenti per tre volte consecutive alle sedute di Consiglio Comunale e la relativa delibera di surroga, oltre che gli articoli del Regolamento Comunale di Centrache che disciplinavano specificatamente i casi di decadenza dei consiglieri comunali.
I consiglieri comunali decaduti hanno proposto, tramite il loro legale, ricorso al TAR Catanzaro chiedendo la sospensiva della delibera di decadenza.
I ricorrenti hanno affermato che le cause di decadenza non possono essere contenute nel Regolamento Comunale, ma esclusivamente dallo Statuto Comunale , così come è previsto dall’art. 43 t.u.e.l.
L’art. 51 Cost. assicura, infatti, in via generale il diritto di elettorato passivo senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadini e che le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale, che presuppone un bilanciamento che deve operare tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, sicché spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l’art. 51 cost., stabilire il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità,”(Corte Costituzionale, n. 276/2012) e, pertanto, le cause di decadenza devono essere giustificate da adeguate motivazioni in conformità anche del principio di parità che si pone come vincolo per l’azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall’ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire (promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell’azione amministrativa), con possibilità per gli attori istituzionali di individuare le modalità per la realizzazione più appropriata dei principi in questione, purché nel rispetto delle basilari esigenze di ragionevolezza, coerenza e adeguatezza motivazionale.” (TAR Cagliari, Sez. II, n. 84/2013)
E’ proprio a tutela delle minoranze e della fondatezza dei motivi di decadenza l’art. 43, co. 4. T.U. Enti Locali, prescrive che “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.”
Il consiglieri ha sempre il diritto di far valere, davanti l’amministrazione comunale, le cause giustificative delle proprie assenze, (che possono anche avere natura politica e/o di manifestazione del proprio dissenso disertando le sedute consiliari).
Il Consiglio di Stato, in relazione alle cause di decadenza dei consiglieri comunali, ha previsto che : 1) le assenze per mancato intervento dei Consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale non debbono essere preventivamente giustificate di volta in volta; 2) le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio Comunale in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte; 3) le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all’esercizio di un munus publicum; 4) gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati con la massima attenzione anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze; 5) le assenze danno luogo a revoca in quanto denotano un atteggiamento di disinteresse, ovvero motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni presi con l’incarico pubblico elettivo, (Cons. di Stato, sez. V, n. 5277/2007; TAR Brescia, sez. II, n. 638/2011).
Inoltre, il procedimento di decadenza nasce con la comunicazione da parte del Sindaco al consigliere assente di avvio del procedimento, disciplinato ex l. 241/1990, e con l’invito di presentare memorie e produrre documenti entro 20 giorni dalla notifica dell’avvio.
In breve, nei confronti del consigliere si apre un procedimento amministrativo regolato dalla l. 241/1990 e retto da tutti i principi fondamentali che regolano il rapporto tra il cittadino e la P.A., tra i quali il principio di partecipazione, previsto dall’art. 10, l. 241/1990, la cui violazione comporta, in via diretta, la violazione del combinato disposto degli artt. 24 e 97 Cost. per cui la difesa è un diritto inviolabile anche nel procedimento amministrativo che deve assicurare il buon andamento e l’IMPARZIALITA’ dell’amministrazione e degli artt. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, (“Diritto ad una buona amministrazione: Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione .Tale diritto comprende in particolare: – il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio; – il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;- l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.”) e dell’art. 6 CEDU , relativo al giusto processo e al giusto procedimento amministrativo.
Il TAR Catanzaro, ritenuta la propria giurisdizione e competenza ha rilevato che ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 267/2000 è lo Statuto che stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure e che lo Statuto comunale prevede che le cause giustificative delle assenze debbano essere trasmesse al Sindaco entro 20 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, come avvenuto nel caso di specie e che la decadenza deve essere pronunciata dall’esistenza di serie, gravi ed obiettive ragioni che nel caso di specie non si rinvengono atteso che due delle assenze sono giustificate da motivi di salute e supportate dai relativi certificati medici ed ha sospeso il provvedimento impugnato e fissato l’udienza per la trattazione di merito.
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