Tar Napoli, (V sez.) , Sentenza n. 1768/2009 in materia di sversamento di rifiuti

sentenza 16/04/09
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta
 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2008, proposto da:
*** rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto in Napoli, via Duomo, n. 348;
contro
Comune di Castello di Cisterna, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto in Napoli, via dei ******,23 presso lo studio dell’*****************;
per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale del 26 novembre 2007, n. 75 recante l’ordine di caratterizzazione, classificazione, messa in sicurezza, prelievo e smaltimento dei rifiuti abusivamente sversati da terzi ignoti sul fondo di proprietà della ricorrente.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Cisterna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
La sezione ritiene fondata la censura con cui parte ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/06 in quanto non sarebbero dimostrati i profili di dolo o colpa necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino in capo al proprietario o al titolare di altro diritto di godimento sull’area interessata.
Infatti l’art. 192 d.lgs. n. 152/06, (attualmente vigente e che ha riprodotto le disposizioni previste nell’art. 14 d.lgs. n. 22/97) dispone che chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputa-bile a titolo di dolo o colpa, base agli accertamenti effettuati, in contradditto-rio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
In particolare dalla norma in esame risulta che la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento presuppone l’addebitabilità ad essi, a titolo di dolo o colpa, della violazione posta in es-sere dal responsabile. Nel provvedimento impugnato non sono nemmeno dedotti, in concreto, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa, in capo al ricorrente, necessari per l’imposizione dell’obbligo di rimozione dei rifiuti fermo restando che, a tal fine, non è sufficiente una generica “culpa in vigilando” (C.d.S. Sezione V, 8 marzo 2005, n. 935).
Per questi motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto indicato in epigrafe.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
**************, Presidente FF, Estensore
*****************, Consigliere
****************, Consigliere
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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