REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei ******************:
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N.67/06 *******
N.2021 ******
Anno 2005
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– ******************** – Presidente
– ************** – Primo Referendario-Rel.
– ************** – Referendario
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso R.G. n. 2021/2005 sezione I, proposto da: Legambiente, Comitato Regionale Siciliano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, rappresentato e difeso dall’Avv. ***************, presso il cui studio in Palermo, via F.sco Scaduto n.2/d , è elettivamente domiciliato,
C O N T R O
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Commissario delegato per l’emergenza Rifiuti e la tutela delle Acque nella Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. ********** 81 è domiciliato;
E NEI CONFRONTI DI
“Palermo Energia Ambiente” ******** con sede in Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore ing. ****************, elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto 12, presso lo studio dell’avv. *************, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti **************, ****************, ***********, per procura a margine dell’atto di costituzione;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza commissariale del 29 Novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 21 gennaio 2005 con la quale il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:
1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ******à controinteressata;
2) approvato il progetto presentato da detta ******à relativo al sistema di gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata – Sistema Palermo;
3) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati nell’art.2 dell’ordinanza impugnata;
4) autorizzato la ******à alla gestione degli impianti detti.
Visto l’atto di costituzione dalla Legambiente – Comitato regionale ********* – con i relativi allegati, presentato dinanzi a questo Tribunale, a seguito della richiesta della controinteressata di trasposizione, ex art. 10 D.P.R. 1197/71, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla medesima associazione Legambiente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato e degli avv.ti **************, ****************, *********** e *************;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza del 21 febbraio 2006 il Primo Referendario avv.to **************;
Udito l’avv.to **********, in sostituzione dell’avv. ***********, per il ricorrente, l’avv. dello Stato *********, per l’Amm.ne intimata, l’avv. *************, in sostituzione dell’avv. ********, e l’avv. A. Romano, per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’associazione “Legambiente – Comitato *******************” ha impugnato l’ordinanza commissariale del 29 Novembre 2004 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 21 gennaio 2005 con la quale il Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha:
1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla ******à controinteressata;
2) approvato il progetto presentato da detta ******à relativo al sistema di gestione integrato per l’utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata – Sistema Palermo;
3) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati nell’art.2 dell’ordinanza impugnata;
4) autorizzato la ******à alla gestione degli impianti detti.
La Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. ******.), controinteressata, ha chiesto, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso venga deciso in sede giurisdizionale.
Con atto di costituzione notificato in data 13 luglio 2005 e depositato il successivo 12 agosto, l’associazione Legambiente – Comitato ******************* – ha quindi portato dinanzi a questo Tribunale la controversia insorta.
Nel gravame vengono articolate le censure di: 1) Violazione dell’art. 27 D. Lvo 5 febbraio 1997 n. 22. eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi generali posti dagli artt. 4 e 5 D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio. 2) Violazione comma 4 art. 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3334 del 23.1.2004 in riferimento all’art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349 e art. 7 DPCM 27 dicembre 1988 e art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225. 3) Violazione e falsa applicazione direttive 85/337/CEE – 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. 357/1997 – – art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349 – ******** 27 dicembre 1988 – D.P.R. 12 aprile 1996 – Violazione L. 16 marzo 2001 n. 108. Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. 4) Violazione art. 6 e 7 D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Violazione della direttiva 2000/76/CEE. Incompetenza per materia. 5) Violazione di legge per inosservanza delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, nonchè della legge di attuazione delle stesse, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione art. 6 paragrafo 2 della direttiva 92/43/CEE. Principio di prevenzione. Mancata valutazione di Incidenza di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni. Violazione della Direttiva 92/43/CEE. Difetto assoluto di motivazione. 6) Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità e difetto di istruttoria. 7) Violazione dell’art. 174 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, paragrafo 2 e della risoluzione del Parlamento europeo adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione, gli Studi di Impatto ambientale ed i pareri espressi dalla Commissione VIA.
Si è costituita l’amministrazione intimata, nonchè la società controinteressata, che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto. Successivamente all’entrata in vigore delle norme contenute negli artt. 2 bis, ter e quater della legge 27 gennaio 2006, n. 21, la difesa della stessa società controinteressata ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale di questo T.A.R., in favore del T.A.R. – Lazio, sede di Roma.
Alla pubblica udienza di discussione l’avv. ************** ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle sopracitate norme della legge n. 21/06, intervenute nel corso del giudizio, che attribuiscono in via esclusiva al T.A.R. del Lazio la competenza a decidere sulle controversie rientranti nelle ipotesi ivi previste – alle quali è riconducibile anche la presente -, disponendo altresì che la incompetenza del T.A.R. territoriale eventualmente adito debba essere rilevata d’ufficio. L’avv. *********** si è opposta a tale questione ritenendola priva di fondamento.
Il ricorso è stato quindi posto in decisione.
DIRITTO
1.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico della incidenza, nella presente controversia, delle norme contenute nell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, introdotte con la legge di conversione del 27.1.2006 n. 21.
Prevede il comma 2-bis di tale art. 3 che “In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma”.
In definitiva tale recente disposizione di legge introduce una deroga all’ordinario criterio di riparto della competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali, dettato dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in favore del T.A.R. del Lazio, prevedendo altresì, un’ipotesi di competenza funzionale, inderogabile e rilevabile d’ufficio (comma 2 ter).
Pertanto, in forza del regime di competenza introdotto dal riportato comma 2 bis, applicabile anche ai processi in corso, secondo quanto espressamente indicato al successivo comma 2-quater, questo Tribunale, nella presente controversia, dovrebbe limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, in favore del T.A.R. del Lazio.
2.- Ritiene tuttavia il Collegio che le richiamate disposizioni di legge non vadano esenti da dubbi di costituzionalità.
Tali dubbi si pongono in primo luogo con riferimento all’art.3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali (destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria – in genere dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali).
Invero la disposizione in esame prevede, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 co. 1° della legge 24 febbraio 1992 n. 225, l’attribuzione di competenza al T.A.R. del Lazio a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate, nonchè dei provvedimenti dei commissari che agiscano in virtù della delega prevista dal successivo co. 4°; e quindi per atti che possono assumere, e normalmente assumono, un’incidenza limitata a specifici ambiti territoriali.
In definitiva, mentre l’impugnazione di provvedimenti adottati nell’esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del T.A.R. regionale del luogo ove i provvedimenti hanno incidenza (art. 3 della legge n. 1034/1971), ove sia stata dichiarata la situazione di emergenza ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, l’impugnazione dei provvedimenti volti alla cura dei medesimi interessi, idonei a produrre le medesime conseguenze, ed eventualmente a comprimere uguali posizioni soggettive (quale l’autorizzazione prevista dall’art. 27 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n.22, che viene in rilievo nella presente controversia, ordinariamente attribuita alla competenza delle regioni, con la partecipazione procedimentale degli enti territoriali locali), adottati dagli organi governativi o dai commissari all’uopo nominati (che peraltro frequentemente coincidono con le medesime persone fisiche titolari degli uffici a cui spetta in via ordinaria la cura dell’interesse preso in considerazione), rientra nella competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. del Lazio, in forza della norma di legge in esame.
3.- Tale diversità non appare giustificabile dalla eventuale maggiore rilevanza dell’interesse sotteso ai provvedimenti adottati dal governo o dai commissari nominati ai sensi dell’art. 5 comma 4° della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
In primo luogo, nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza tra i diversi Tribunali Amministrativi Regionali in dipendenza della maggiore o minore rilevanza dell’interesse sotteso al provvedimento impugnato; ed ove venisse in ipotesi, introdotta apparirebbe in contrasto con le disposizioni costituzionali che pongono su un piano paritario i diversi Tribunali Amministrativi Regionali, distribuiti su base regionale (art. 125 cost.).
Ma appare decisiva la considerazione che il rilievo dell’interesse preso in considerazione non muta a secondo che venga curato attraverso i normali strumenti ordinamentali, ovvero attraverso strumenti ed organi extra ordinem, che si vengono a sovrapporre alle ordinarie competenze e procedure, per ragioni di particolare urgenza.
Invero le situazioni che giustificano lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, non si caratterizzano per il particolare rilievo dell’interesse considerato, ma per l’urgenza di provvedere nei casi “di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”, eche difficilmente potrebbero essere adeguatamente affrontati in assenza di agili rimedi, immediatamente efficaci.
E se la straordinarietà degli eventi che devono essere fronteggiati giustifica la straordinarietà dei mezzi e dei poteri di carattere sostanziale all’uopo previsti, la sottoposizione degli atti adottati, nell’ambito della rilevata situazione di emergenza, a peculiari regimi di impugnazione appare del tutto irragionevole e sembra comportare un’ingiustificata lesione dell’art. 3 della Costituzione.
Peraltro, che le disposizioni di legge in esame non possano, neanche in tesi, trovare fondamento in una ipotetica – ma a giudizio del Collegio inesistente – maggiore rilevanza dell’interesse curato, è comprovato dal fatto che il regime derogatorio previsto dal comma 2-bis dell’art. 3 della legge 21/2006, quale risulta chiaramente dalla formulazione letterale della norma, riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 comma 1° della legge 24 febbraio 1992 n. 225, ma non i provvedimenti che tali situazioni di emergenza dichiarino e che, ove si riferiscano a situazioni di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del T.A.R. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.
Di tal che, ad esempio, nella fattispecie in esame, mentre il provvedimento governativo ( deliberazione del Consiglio dei Ministri e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: art. 5, c.1, l. 24 febbraio 1992, n. 225) concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell’ambito della Regione Siciliana, nei settori considerati, ed il conseguente atto di nomina del Commissario delegato, rimarrebbero suscettibili di impugnativa nell’ordinaria sede territoriale periferica competente ( T.A.R.-Sicilia), i provvedimenti adottati dall’autorità straordinaria per ultimo citata rientrerebbero nella esclusiva cognizione del T.A.R. – Lazio, sede di Roma.
L’irragionevolezza del disegno complessivo che ne consegue, oltre ad elidere qualsiasi possibilità di individuare valide ragioni a supporto della deroga introdotta, tali da non portare alla conclusione che le disposizioni in esame determinano, puramente e semplicemente, un’ingiustificata disparità di trattamento, non può non essere autonomamente valutata anche per la lesione al principio costituzionale di ragionevolezza, che deve presiedere alla redazione dei testi di legge.
4. – Il Collegio ha ben presente la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/1992, con la quale è stato ritenuto compatibile con il dettato costituzionale l’art. 4 della legge 12 aprile 1990 n. 74, che attribuisce al T.A.R. Lazio la competenza esclusiva sull’impugnazione degli atti del C.S.M.
Ma in quella circostanza, a giustificazione della deroga alla ordinaria competenza prevista dalla legge n. 1034/1971, è stata posta in rilievo la particolare posizione che il Consiglio Superiore della Magistratura occupa nell’ordinamento costituzionale, oltre che la peculiare funzione svolta dai magistrati ordinari, che li rendono non assimilabili o comparabili ad altre categorie di pubblici dipendenti; circostanze del tutto estranee alle vicende per le quali trova applicazione la norma in esame.
Peraltro non sembra secondario rilevare che il foro previsto per i pubblici dipendenti dal comma 2° dell’art.3 della legge n. 1034/1971, costituisce già una deroga, seppur di carattere generale, alla prioritaria regola prevista dal medesimo comma, che individua, quale principio cardine della distribuzione di competenza tra i diversi Tribunali Amministrativi Regionali, l’ambito di efficacia del provvedimento impugnato.
Da ciò consegue che, in dipendenza del particolare ruolo costituzionale rivestito dal C.S.M. e della particolare funzione svolta dai magistrati ordinari, non appare irragionevole che, rispetto a provvedimenti che hanno efficacia sull’intero territorio nazionale, il Legislatore ritenga più opportuno seguire il criterio prioritario di distribuzione di competenza tra i diversi Tribunali, piuttosto che il criterio derogatorio costituito dal foro speciale per i pubblici dipendenti.
Ma anche tale linea argomentativa sarebbe del tutto inutilizzabile rispetto alla vicenda in esame, nella quale viene derogato proprio il criterio principale di distribuzione della competenza tra i diversi Tribunali Amministrativi Regionali, fondato sulla incidenza territoriale del provvedimento impugnato.
Invero, la deroga prevista dai commi 2 bis e seguenti dell’art. 3 del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006 n. 21, rispetto alle regole generali di distribuzione della competenza indicate dall’art. 3 della legge n. 1034/1971, non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra situazioni eguali, con conseguente lesione dei principi desumibili dall’art. 3 della Costituzione.
5.- Le disposizioni di legge in esame appaiono inoltre in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto l’attrazione delle controversie ivi previste alla competenza del T.A.R. del Lazio indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e di costi a cui devono andare incontro i soggetti incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai commissari, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che intendano tutelare in giudizio le loro posizioni soggettive, con riguardo ai provvedimenti localizzati in ambiti territoriali non ricadenti nella regione Lazio.
La lesione al principio desumibile dall’art. 24 della Costituzione risulta ancor più significativa se si tiene conto della molteplicità e della varietà dei provvedimenti che rientrano nella previsione di legge, tali pertanto da toccare interessi idonei a frazionarsi in molteplici ed eterogenee posizioni soggettive.
6. – Viene altresì vistosamente conculcato anche il principio, enunciato in Costituzione, del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa, attuato, fin dal 1971 (l. 6 dicembre 1971, n. 1034), con l’attribuire ai Tribunali Amministrativi Regionali la cognizione di tutte le controversie scaturenti dalla contestazione di atti della P.A. destinati ad esaurire i propri effetti “in loco”.
Sotto questo aspetto, le norme in esame risultano quindi in contrasto anche con l’art. 125, comma 2°, della Costituzione.
Ritiene invero questo Giudice remittente che, con la previsione di organi di giustizia amministrativa di primo grado in ambito regionale, il Costituente abbia inteso garantire una distribuzione territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali tale da agevolare il ricorso alla Giustizia Amministrativa, in sostanziale coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall’art. 24 della Costituzione.
Se è vero che il T.A.R. del Lazio fa comunque parte del complesso della Giustizia amministrativa di primo grado, articolata su base regionale, è pur vero che l’attribuzione a tale T.A.R. di controversie in nessun modo connesse a criteri di distribuzione territoriale, finisce per svuotare di contenuto la previsione dell’art. 125 della Costituzione, violando il senso del principio in esso espresso, e creando una sorta di gerarchia tra i T.A.R. territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione e realizzando anche un non irrilevante “vulnus” del principio generale del “giusto processo”, quale desumibile dal testo novellato dall’art. 111 della Costituzione.
7. – Infine le norme di legge in esame risultano in contrasto con l’art. 23 dello Statuto speciale della Regione Siciliana – regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, convertito il l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i. – che prevede che “Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione”; norma di rango costituzionale, in attuazione della quale, con il decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 654 e s.m.i., è stato istituito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che svolge funzioni di giudice d’appello per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal T.A.R. della Sicilia.
Invero non appare discutibile che i provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con efficacia territoriale limitata alla Regione Siciliana, costituiscano “…..affari concernenti la Regione”, e rientrino pertanto nel novero di quelli attribuiti alla competenza del C.G.A. dall’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, così come si verifica per gli analoghi provvedimenti adottati dagli organi ordinari dello Stato, aventi efficacia limitata al territorio della Regione Siciliana.
Lo spostamento di competenza per le controversie di primo grado, dal T.A.R. della Sicilia al T.A.R. del Lazio, comporta conseguentemente anche il mutamento del Giudice d’appello, e quindi la sottrazione al C.G.A. di alcune delle controversie ad esso attribuite dalla richiamata disposizione di rango costituzionale, con inevitabile violazione del suo disposto. Non sembra superfluo ricordare, a questo riguardo, come ormai costituisca “jus receptum”, sia in giurisprudenza che in dottrina, che il plesso giurisdizionale “T.A.R. – Sicilia, C.G.A. per la Regione Siciliana” costituisca, per effetto delle norme statutarie citate, un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell’ambito territoriale della Regione siciliana e nello stesso ambito esaurentisi, sicchè una eventuale deroga – come nella specie – non assistita da adeguato supporto parimenti di rango costituzionale, allo stato inesistente, non può sfuggire alle censure qui ipotizzate.
Senza dire che appare quanto meno in controtendenza, rispetto ad un momento caratterizzato da una avanzata elaborazione di significative riforme nell’assetto costituzionale della Repubblica, tendente ad accentuare il carattere “pluralistico” (federale) della medesima, introdurre in materia di giurisdizione amministrativa modifiche di segno vistosamente accentratore.
8. – Si rileva , infine, come, susciti dubbi di costituzionalità anche il regime transitorio previsto dalle disposizioni di legge in esame, che trova applicazione alla controversia oggetto del presente giudizio.
Invero, lo spostamento di competenza che comporta il comma 2-quater dell’art. 3 anche per i giudizi in corso al momento della entrata in vigore delle disposizioni in esame, legittimamente instaurati presso i diversi T.A.R. territoriali, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della loro proposizione, appare in contrasto con l’art. 25 della Costituzione, determinando la sottrazione del giudizio al “giudice naturale precostituito per legge”.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sede di Palermo – Sezione Prima – dichiara rilevante per la definizione del presente giudizio e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di costituzionalità delle norme dell’art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27.1.2006 n. 21.
Conseguentemente solleva la questione di legittimità costituzionale delle norme citate per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 della Costituzione, nonchè per violazione dell’art. 23, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Siciliana (R.D. Lvo 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella l. cost. 26 febbraio 1948, n. 21 e s.m.i., in relazione anche al D.Lvo 6 maggio 1948 n. 654, e s.m.i.) nella parte in cui prevedono la competenza in primo grado, esclusiva ed inderogabile, estesa anche ai giudizi in corso, del T.A.R. del Lazio sui ricorsi giurisdizionali proposti avverso le ordinanze ed i provvedimenti adottati nell’ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5 comma 1°, della legge 24 febbraio 1992 n. 225.
Sospende il presente giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Manda alla Segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ad ai Presidenti della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2006
******************** Presidente
Primo Referendario-Estensore
************** Segretario
Depositata in Segreteria il 06 marzo 2006
Il Segretario
**************
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