Tariffa dell’avvocato: non è consentito un compenso supplementare per l’esito favorevole della lite

Non è consentito un compenso supplementare per l’esito favorevole della lite.

 

Non è consentito, in violazione dell’interpretazione dell’art. 45 §1 del Codice Deontologico Forense, pattuire un supplemento di compenso che si aggiunge a quello previsto. Questo è quanto definito dalla Corte di cassazione S.U. che ha rigettato il ricorso di un avvocato che impugnava la decisione del Consiglio Nazionale Forense. L’avvocato pattuisce con il proprio cliente una somma straordinaria da aggiungere al compenso definito, l’extra  non è giustificato neanche dal conseguimento di un risultato eclatante in riferimento alla domanda introduttiva. L’avvocato lamentava la nullità del procedimento del proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) per il mutamento della composizione del COA all’atto della decisione rispetto a quella esistente alla prima udienza. Successivamente il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto inammissibile l’eccezione per due motivi, uno procedurale, in quanto esso non è stato contestato nel corso del procedimento amministrativo, l’altro sostanziale, poiché a tale procedimento non si applica il principio di immutabilità del collegio giudicante. La stessa Corte di cassazione si era pronunciata in precedenza sull’argomento (Corte di Cass. S.U. 4 maggio 2044, n.8431; Corte di Cass. 6 luglio 2005, n.14214 e Corte di Cass. 28 ottobre 2005, n.20997) deducendo che: “In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense, né, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione”.

Per tale violazione il Consiglio Nazionale Forense ha comminato la sanzione della censura in luogo della sospensione dalla professione forense per due mesi irrogata dal COA.

 

CONFRONTA NEL VOLUME 

Alessio Anceschi -Inadempimenti e responsabilità civile,penale e disciplinare dell’avvocato- Maggioli Editore 2011

 

 

Sentenza collegata

21358-1.pdf 782kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Antonio Revelino

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento