Un principio, questo, suscettibile di estendersi anche oltre i confini del precipuo caso di specie affrontato dalla Suprema Corte, attesa la vastità del fenomeno della “emergenza rifiuti” nel nostro Paese; il che impone, a maggior ragione, un’attenta analisi della riferita pronuncia.
Per ben comprendere i termini della questione, occorre allora partire dalla vicenda che ha dato origine alla decisione qui in commento, ossia l’impugnativa da parte di un noto albergo napoletano della sentenza resa dalla competente Commissione tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l’avviso di pagamento TARSU 2008 notificatogli, e non sussistente il diritto alla riduzione dell’imposta richiesto dal contribuente in ragione della protratto disservizio.
Il ricorrente, così, adiva la Suprema Corte lamentando, tra l’altro, proprio il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tariffa a suo dire dovuto a causa delle note disfunzioni del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli. Resisteva il Comune citato, la cui difesa si incentrava sulla debenza della TARSU nel caso de quo, stante l’assenza di ogni responsabilità in capo all’amministrazione cittadina posto che, nella specie, a causa della riconosciuta emergenza rifiuti l’intera materia e le connesse competenze decisionali erano state all’epoca devolute al Commissario straordinario scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tal senso, dunque, sosteneva il Comune resistente di non avere colpa delle disfunzioni, in quanto derivanti da “imprevedibili impedimenti organizzativi”; sicchè, mancando il requisito della prevedibilità-prevenibilità, non poteva riconoscersi il diritto alla riduzione della tassa.
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Ebbene, la Suprema Corte – partendo dall’analisi dell’art. 59 D.Lgs 507/93 che, in materia di TARSU disciplina le fattispecie di riduzione – ha rilevato come il requisito della non prevedibilità, nonché l’elemento della responsabilità dell’amministrazione comunale, non siano previsti dalla legge.
Sulla scorta della normativa riportata, si ricava piuttosto che la riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta, così da far venire meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell’utente.
Tanto precisato, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che, fermo restando, che il buon svolgimento del servizio di raccolta rifiuti rientra nella responsabilità generale dell’amministrazione comunale, “la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità” e, dunque, anche “indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (‘colpa’ contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale”.
In tal senso, è stato precisato che la riduzione tariffaria del 40% – prevista dalla legge nei casi di prolungata e allarmante crisi del servizio – “non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né, men che meno, quale ‘sanzione’ per l’amministrazione comunale inadempiente; bensì al diverso fine di ripristinare, in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare, un tendenziale equilibrio impositivo tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato”.
Alla luce dei rilievi di cui sopra, la Suprema Corte ha così cassato con rinvio la sentenza impugnata, demandando al giudice di merito di attenersi ai principi enucleati quanto al presupposto della riduzione della TARSU ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.lgs 507/93, con espressa disapplicazione del regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione subordinandone il riconoscimento ad elementi – quali quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio – diversi ed ulteriori da quelle previsti dalla legge.
Spetterà poi al contribuente l’onere della prova circa la sussistenza del diritto alla riduzione TARSU con riguardo al disservizio prolungato, non essendo a ciò sufficiente la notorietà dell’”emergenza rifiuti” vista la complessità e non uniforme manifestazione del fenomeno sul territorio.
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