Tassatività degli atti interruttivi della prescrizione

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In tema di possesso ai fini dell’usucapione, gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall’art. 2943 c.c. sono tassativi e non ammettono equipollenti. L’inserimento del bene nella denuncia di successione è priva di efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapionem.

Decisione: Ordinanza n. 6029/2019 Cassazione Civile – Sezione 2

Principio

In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall’art.1165 all’art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.

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Osservazioni

La questione esaminata dalla Suprema Corte riguardava una vicenda relativa all’usucapione di un terreno, reclamata dal figlio dell’affittuario, per aver posseduto il terreno per oltre vent’anni con modalità idonee all’acquisto per usucapione.

Nei primi due gradi di giudizio, i giudici di merito ritenevano che il termine ventennale non fosse decorso poiché i proprietari convenuti avevano indicato il terreno nella denuncia di successione relativa al loro genitore, originario proprietario del fondo, e ai fini della prescrizione era questo l’ultimo atto interruttivo della prescrizione da considerare.

Il Collegio, richiamandosi a precedente giurisprudenza, ha riaffermato il principio di diritto che prevede la tipicità degli atti interruttivi della prescrizione, senza ammettere equipollenti: ne consegue che l’inserimento del bene nella denuncia di successione è priva di efficacia interruttiva del possesso valido ad usucapionem.

La Cassazione, nell’accogliere tale motivo di ricorso, ha rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova decisione che tenga conto di tale principio.


Giurisprudenza rilevante.

  1. Cass. 14659/2012
  2. Cass. 16234/2011
  3. Cass. 13625/2009

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