L’art. 46, comma 1 bis, del D.lgs n. 163 del 2006 non consente di far derivare l’esclusione per irregolarità di natura formale che non abbiano attinenza con gli elementi essenziali dell’offerta,
peraltro non sancita espressamente a pena di esclusione (a differenza di quanto invece chiaramente prescritto nella lettera di invito con riferimento alla mancata sottoscrizione dell’offerta economica);
che, nel caso di specie, la mancata sottoscrizione di alcune pagine della relazione descrittiva dell’offerta tecnica (posto peraltro che non risulta smentito che il documento principale contenente l’offerta tecnica è stato integralmente sottoscritto) non è riconducibile ad un elemento essenziale dell’offerta né è in grado di ledere i principi che regolano le gare pubbliche;
in ogni caso, non è revocabile in dubbio che la parte dell’offerta tecnica non sottoscritta sia comunque riconducibile alla ricorrente anche in ordine all’obbligo di adempiere agli adempimenti ivi contemplati;
il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto di esclusione impugnato, il che impone alla stazione appaltante di procedere alla riedizione della procedura di valutazione delle offerte (a partire da quella tecnica), attraverso la nomina di una nuova commissione di gara, posto peraltro che le offerte sono state ormai rese pubbliche con la loro apertura nell’apposita seduta di gara.
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