Tassazione pensioni svizzere: imposta sostitutiva del 5%

Alle pensioni svizzere è applicabile la tassazione nella misura del 5% prevista dall’articolo 76 della legge 413/91. C

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Alle pensioni svizzere è applicabile la tassazione nella misura del 5% prevista dall’articolo 76 della legge 413/91. Con la risposta n. 125/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di tassazione delle somme erogate dalle gestioni previdenziali del primo pilastro AVS e del secondo pilastro LPP, affrontando un tema di crescente interesse per tutti coloro che percepiscono redditi pensionistici dalla Confederazione elvetica e che vogliono trasferire la propria residenza fiscale in Italia. Per approfondimenti vedi il volume: Novità di Fiscalità Internazionale alla luce della Riforma

La decisione dell’Agenzia delle Entrate

Indice

1. L’istanza del contribuente


Nell’istanza di interpello il contribuente chiariva di aver svolto la propria attività di lavoro dipendente in Svizzera, a fronte della quale aveva versato i relativi contributi. Decideva poi di trasferirsi in Italia, cambiando residenza. Riferiva, inoltre, di aver fatto richiesta di erogazione anticipata dell’AVS che sarebbe stata corrisposta sotto forma di rendita mensile. Le somme della gestione LPP, invece, sarebbero state corrisposte sotto forma di riscatto una tantum. Ciò posto, l’Istante chiedeva all’Agenzia delle Entrate delucidazioni in merito all’applicazione dell’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, così come successivamente modificato. In particolare, chiedeva se la tassazione del 5% potesse essere applicata all’intero ammontare delle somme relative al secondo pilastro svizzero, comprendendo sia la parte obbligatoria sia quella “sovra obbligatoria”, come definita dalla normativa elvetica. Per approfondimenti vedi il volume: Novità di Fiscalità Internazionale alla luce della Riforma

FORMATO CARTACEO

Novità di Fiscalità Internazionale alla luce della Riforma

Il libro affronta principalmente la riforma della fiscalità internazionale introdotta dal decreto legislativo n. 209/2023, senza tralasciare i temi di attualità a partire dal 2024, a questa collegati. Si è optato per contenuti e considerazioni ad ampio respiro per supportare la maggior parte dei professionisti nella conoscenza della nuova normativa e dei suoi risvolti. Si presentano in primis le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche, della società e degli enti quali i trust. Viene in seguito trattata la disciplina delle controlled foreing companies e le connesse semplificazioni introdotte dalla novella. Un capitolo è dedicato altresì al tema dei dividendi provenienti da paradisi fiscali, disciplina che è stata influenzata, seppur indirettamente, dal D.Lgs. 209/2023 attraverso una modifica di definizione del requisito del “livello impositivo effettivo”. Vengono poi esaminati i più interessanti argomenti di attualità, in ambito internazionale, quali la rivalutazione delle partecipazioni detenute all’estero da soggetti residenti, il nuovo regime di partecipation exemption per le partecipazioni in società italiane possedute da società non residenti, le disposizioni contenute nella Multilaterale BEPS (MLI), la cui entrata in vigore è attesa nei prossimi anni. La Multilaterale, infatti, modificherà in via automatica alcune prescrizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, con particolare riferimento al tema della “stabile organizzazione”. Sono stati analizzati infine il regime degli impatriati, di cui al nuovo art. 5 D.Lgs. 209/2023, oltre che l’agevolazione c.d. reshoring, che ha l’obiettivo di attrarre in Italia imprese estere. Ennio VialDottore commercialista, opera nel settore della consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie, di riorganizzazione di patrimoni familiari e di trust. È relatore per svariati enti di formazione. Pubblica da oltre 25 anni articoli e libri su temi di sua competenza. Amministratore di Trust Company.Silvia BettiolDottore commercialista, si dedica alla consulenza in materia di fiscalità internazionale, di operazioni straordinarie e di trust. Ha maturato una significativa esperienza in tema di comunicazioni delle holding e adempimenti del Trust. È relatrice e autrice di pubblicazioni su temi di sua competenza. Procuratrice di Trust Company.

 

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2. La soluzione interpretativa prospettata


Nella soluzione interpretativa prospettata, riteneva che la tassazione nella misura del 5%, prevista dall’articolo 76 della legge 413/91, dovesse essere applicata sia alle somme erogate sotto forma di rendita dall’assicurazione AVS, sia all’intero ammontare di quelle erogate sotto forma di capitale dalla gestione LPP.

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3. Il parere dell’Agenzia delle Entrate sulle pensioni svizzere


Secondo l’amministrazione finanziaria, il quadro giuridico di riferimento è rappresentato dal Trattato internazionale tra Italia e Svizzera, ratificato con la legge n. 943/1978. Gli articoli 18 e 21 della Convenzione stabiliscono che i redditi pensionistici sono tassati esclusivamente nello Stato di residenza del percettore, escludendo, quindi, una doppia imposizione sulle somme ricevute. Per quel che concerne l’assoggettamento ad imposizione in Italia degli emolumenti pensionistici, in base alla vigente normativa interna, il comma 1 ter dell’articolo 76 della legge 413/91 estende l’applicazione dell’imposizione sostitutiva con aliquota del 5% di cui ai commi 1 ed 1 bis dello stesso articolo di legge alle somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS).  Tale aliquota si applica anche alla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nella Confederazione. In relazione alle modalità di assolvimento degli obblighi tributari e dichiarativi, è stato osservato che il contribuente può autoliquidare in dichiarazione l’imposta dovuta, indicando le somme incassate nell’anno di riferimento e provvedendo a versare l’importo dell’imposta utilizzando il Modello F24, con codice tributo “1242”.

Samuele Valente

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