Il Tribunale di Castrovillari ha emesso la sentenza n.352/2024 del 26.02.2024 in un giudizio intrapreso da un mutuatario ed avente ad oggetto un mutuo ipotecario.
Indice
- 1. Il tasso soglia rilevato dal ministero del tesoro è riferito ai tassi corrispettivi
- 2. La pattuizione del tasso di mora ottenuto maggiorando l’interesse corrispettivo di una percentuale, non costituisce cumulo di interessi
- 3. L’usurarietà del tasso di mora non converte il mutuo da oneroso in gratuito, quando il tasso corrispettivo non sia usurario
- 4. L’usura soggettiva va provata
- 5. Sull’usura sopravvenuta
- 6. L’inesatta indicazione dell’ISC/TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento
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1. Il tasso soglia rilevato dal ministero del tesoro è riferito ai tassi corrispettivi
Il Tribunale calabrese ha statuito che il tasso soglia si determina applicando la maggiorazione prevista dal 4°c., L.108/96 al TEGM rilevato dal Ministero del Tesoro; rilevazioni periodiche che sono “condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi” e non ai tassi di mora come precisato all’art.3, 4°c.D.M.del 21.12.2012.
Il Magistrato ribadisce la distinta determinazione del tasso soglia dell’interesse di mora ottenuto maggiorando il TEGM delle percentuali tempo per tempo indicate, ribadendo la “diversità ontologica e funzionale” tra l’interesse corrispettivo e di mora che restano autonomi tra loro.
2. La pattuizione del tasso di mora ottenuto maggiorando l’interesse corrispettivo di una percentuale, non costituisce cumulo di interessi
Fugando ogni dubbio, la sentenza richiamando la sent.n.26286/2019 C.Cass., chiarisce che, la circostanza che il tasso di mora sia pattuito maggiorando il tasso corrispettivo di una percentuale convenuta, non pone dinanzi ad un “cumulo” di interessi.
3. L’usurarietà del tasso di mora non converte il mutuo da oneroso in gratuito, quando il tasso corrispettivo non sia usurario
La sentenza esclude che nel caso in cui il tasso corrispettivo non sia usurario, la nullità della clausola di pattuizione degli interessi di mora possa determinare la gratuità del mutuo. Il Magistrato precisa infatti che la sanzione della non debenza degli interessi ex art. 1815 c.c. colpisce la “singola” pattuizione di interessi usurari.
4. L’usura soggettiva va provata
Il Tribunale calabrese ha puntualizzato, richiamando Cass civ., Sez. III, 12 settembre 2014, n. 19282, che quando non risulta superato il tasso soglia, la nullità ex art. 1815 c.c. va provata la sproporzione degli interessi convenuti ex art.644, 3°c.,2°periodo, c.p., dimostrando lo squilibrio contrattuale per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti e la condizione di difficoltà economica del promittente gli interessi desumibile dai debiti pregressi, dalla impossibilità di ottenere condizioni migliori.
5. Sull’usura sopravvenuta
Il Magistrato assume con chiarezza che “per una la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge stessa impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati “promessi o comunque convenuti”.”, richiamando anche la Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675.
Pertanto la valutazione della usurarietà degli interessi resta ammissibile solo nel momento in cui il contratto viene concluso.
6. L’inesatta indicazione dell’ISC/TAEG non comporta una maggiore onerosità del finanziamento
La sentenza stabilisce che l’ISC/TAEG indica il costo complessivo del finanziamento, costo che può essere ottenuto sommando gli oneri e le singole voci di costo pattuite nel contratto.
Precisa inoltre che l’ISC/TAEG ha un valore sintetico, non è un tasso, né un prezzo, né una condizione la cui erronea indicazione è sanzionata ex art. 117 TUB. (Cfr. Cass. SS.UU. n. 26724/2007 e Cass. sent. n. 39169/21).
Pertanto, l’assenza o diversità dell’ISC e/o TAEG, non può rappresentare la nullità di cui all’art. 117, comma 6, TUB.
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