Affinché la convenzione relativa agli interessi possa intendersi validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° co. c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, che nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche “per relationem“, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l’esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (Cass., nn. 12276/2010, 2317/2007, 266/2006); in particolare, debbono considerarsi nulle e non apposte ai sensi dell’art. 117, comma 6 T.U.B. le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati nonché quelli che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Inosservanza dell’indicazione del tasso di interesse
Ai sensi dell’art. 117, comma 7 T.U.B., in caso di inosservanza del comma 4 (e cioè di mancata indicazione del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) e nelle ipotesi di nullità previste dal comma 6 sopra riportato, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive (Stante la natura sanzionatoria di tale norma nei confronti della banca, vanno qualificate come “operazioni attive” quelle di impiego (ossia a credito della banca e a debito del cliente) e come “operazioni passive” quelle di raccolta: alle prime si applicherà il tasso minimo BOT, alle seconde il tasso massimo);
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso delle durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
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Michele M. Cruciano | 2017 Maggioli Editore
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