Magistrato tributario: tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decreti

Lorena Papini 23/02/24

Ogni tecnica argomentativa/redazionale – non solo quella giudiziaria – oggi mira essenzialmente a trovare un punto di equilibrio tra brevità dell’e­sposizione (i.e. sinteticità) e piena chiarezza dell’espressione (i.e. esaustività).
Il presente contributo è tratto dal volume: Concorso Magistratura Tributaria – Tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decreti
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Indice

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2. Tecniche di brevità dell’esposizione (i.e. sinteticità) e chiarezza dell’e­spressione (i.e. esaustività)


Mutuando quanto costantemente predicato – in subiecta materia – dal Con­siglio di Stato nell’applicazione del c.p.a. (ex plurimis vds. Consiglio di Stato, sez. I, 27 febbraio 2014, n. 346; sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622; 9 genna­io 2023, n. 280 e 25 gennaio 2023, n. 843), antesignano in materia del giudi­ce ordinario nel processo civile.
La sinteticità va commisurata a quantità, rilevanza e consistenza delle que­stioni trattate; infatti, secondo il Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045: “L’essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito [c.p.a.], non ri­siede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’at­to che le veicola, in quanto la sinteticità è ‘un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall’altro, la consistenza dell’atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle’ (Cons. di Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) ed è, si deve qui aggiungere, sul piano processuale un bene-mezzo, un valore strumentale rispetto al fine ultimo, e al valore superiore, della chiarezza e della intelligibilità della decisione nel suo percorso motivazionale”.
Per quanto riguarda la esaustività, soccorre lo stesso Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900:
“14.3. Certamente la motivazione del primo giudice denota una eccessiva sinteticità, infatti, ma essa non per questo, ad onta della sua estrema laconici­tà, non ha saputo esprimere la ratio decidendi che sorregge la statuizione reiet­tiva del ricorso in primo grado”.
“14.6. Non basta dunque affermare che una sentenza sia eccessivamente la­cunosa, solo perché ha dedicato all’esame delle censure solo 43 righe, ma oc­corre dimostrare che in queste 43 righe essa non abbia detto tutto e solo quello che vi era da dire sul thema decidendum”.

3. Sinteticità ed esaustività nel processo amministrativo


Giurisprudenza
Come precisato da questo Consiglio di Stato (sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6890; sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190), la violazione dei limiti dimensionali pre­visti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di per sé, non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità dell’intero atto processuale, bensì comporta una degradazione della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera fa­coltà di esaminare. L’inammissibilità risulta, invece, predicabile nelle ipotesi in cui, per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l’atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungi­mento del suo scopo, non permettendo di comprendere le effettive censure alla sentenza gravata: in tali ipotesi, l’inammissibilità non discende, di per sé, dal­la violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell’atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un’oscura esposizio­ne dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata (Con­siglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).”. Cons. di Stato, sez. VI, 29 agosto 2022, n. 7508.
“La parte che, per le esigenze difensive di cui all’art. 5, comma 1, necessiti di esporre le sue argomentazioni difensive debordando dai limiti dimensiona­li degli atti processuali scolpiti dall’art. 3, [c.p.a.], deve domandare un’apposi­ta autorizzazione, formulando, a tale fine, istanza motivata ‘in calce allo sche­ma di ricorso’. La medesima istanza, che, di regola, andrebbe proposta in via preventiva, può ‘per gravi e giustificati motivi’, essere presentata in via succes­siva, ossia a superamento dei suddetti limiti già avvenuta, ed essere decisa dal giudice della controversia”. Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040.
“Lo sforamento dei limiti dimensionali deve essere correlato prevalentemente al numero dei caratteri, il solo che abbia carattere vincolante, anziché al numero delle pagine (che ha natura orientativa), e deve essere comunque sempre valu­tato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperi in modo equilibrato, e non esasperato, l’obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizio­nale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine.”. Cons. di Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6043.


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4. Sinteticità ed esaustività nel processo civile


Il principio di chiarezza e sinteticità, di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. 104/2010 [c.p.a.]: “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, se­ condo quanto disposto dalle norme di attuazione))” è stato ripetuto all’art. 121, co. 1, secondo alinea, del codice di procedura civile dalla c.d. “Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 recante attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile): “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”; i medesimi canoni redazionali sono stati previsti, a pena di inammissibilità, anche per il ricorso per cassazione di cui all’art. 366, co. 1, c.p.c., nn. “3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.
Il comune assetto normativo processuale, sia per le novelle apportate sia per i rinvii dinamici del processo tributario, mettono certamente a fattor comune dei riti amministrativo, civile e tributario la giurisprudenza sui cennati principi, ma non sempre quella sulle relative sanzioni processuali.
Già, secondo la Suprema Corte, “la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati” (Cass., ord. n. 9996/2020).
La Cassazione, con successiva ordinanza 16 marzo 2023, n. 7600, ammonisce come l’inosservanza del dovere di chiarezza e sinteticità esponga il ricorrente alla declaratoria di inammissibilità, atteso che il ricorso è prolisso; infatti “i motivi sono formulati in maniera farraginosa, disordinata, confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile, appesantita da continue e ridondanti ripetizioni (…)”.
La violazione dei canoni redazionali di sinteticità ed esaustività, quindi, pregiudica l’intellegibilità delle questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte, rendendo poco perspicua l’esposizione dei fatti e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, in violazione dell’art. 366, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
In attuazione dell’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile, il Ministero della giustizia ha recentemente predisposto lo schema di decreto ministeriale il cui apodittico incipit è: “Tutti gli atti espongono gli argomenti in modo chiaro e sintetico”.
Con Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del ministro della giustizia del 7 agosto 2023, n. 110, contenente il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’artico­lo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile; come previsto all’articolo 12 del decreto, il regolamento sarà applicato ai procedi­menti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

5. Sinteticità ed esaustività nel processo tributario


Le tecnicalità argomentative/redazionali sono strumentali all’applicazione delle prescrizioni processuali tributarie – già ex se, consonanti a quelle civi­li – che, in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, sono così integrate: “I giudici tributari applicano le norme del presente decre­to e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codi­ce di procedura civile”.
L’esaustività è funzionale alla piena comprensione di tutto quanto sotte­so all’esposizione, senza ridondanze espressive, secondo un lineare percor­so argomentativo, che il legislatore tributario prescrive per la sentenza a vol­te come conciso, altre volte come succinto, senza essere per ciò involuto. In­fatti, l’art. 36, co. 2, n. 2, d.lgs. 546/1992, dispone che la sentenza tributaria deve contenere “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” (e con il n. 3, aggiunge: “le richieste delle parti”) in funzione narrativa, come presup­posto logico alla parte motiva di cui al n. 4: succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, cui si raccorda eziologicamente il dispositivo di cui al n. 5.

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Lorena Papini

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