Ogni tecnica argomentativa/redazionale – non solo quella giudiziaria – oggi mira essenzialmente a trovare un punto di equilibrio tra brevità dell’esposizione (i.e. sinteticità) e piena chiarezza dell’espressione (i.e. esaustività).
Il presente contributo è tratto dal volume: Concorso Magistratura Tributaria – Tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decreti
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Indice
- 1. Come prepararsi al concorso per Magistrati Tributari: corso per la preparazione
- 2. Tecniche di brevità dell’esposizione (i.e. sinteticità) e chiarezza dell’espressione (i.e. esaustività)
- 3. Sinteticità ed esaustività nel processo amministrativo
- 4. Sinteticità ed esaustività nel processo civile
- 5. Sinteticità ed esaustività nel processo tributario
- Volume di fonte
1. Come prepararsi al concorso per Magistrati Tributari: corso per la preparazione
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2. Tecniche di brevità dell’esposizione (i.e. sinteticità) e chiarezza dell’espressione (i.e. esaustività)
Mutuando quanto costantemente predicato – in subiecta materia – dal Consiglio di Stato nell’applicazione del c.p.a. (ex plurimis vds. Consiglio di Stato, sez. I, 27 febbraio 2014, n. 346; sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622; 9 gennaio 2023, n. 280 e 25 gennaio 2023, n. 843), antesignano in materia del giudice ordinario nel processo civile.
La sinteticità va commisurata a quantità, rilevanza e consistenza delle questioni trattate; infatti, secondo il Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045: “L’essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito [c.p.a.], non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l’ampiezza dell’atto che le veicola, in quanto la sinteticità è ‘un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall’altro, la consistenza dell’atto – ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle’ (Cons. di Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900) ed è, si deve qui aggiungere, sul piano processuale un bene-mezzo, un valore strumentale rispetto al fine ultimo, e al valore superiore, della chiarezza e della intelligibilità della decisione nel suo percorso motivazionale”.
Per quanto riguarda la esaustività, soccorre lo stesso Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900:
“14.3. Certamente la motivazione del primo giudice denota una eccessiva sinteticità, infatti, ma essa non per questo, ad onta della sua estrema laconicità, non ha saputo esprimere la ratio decidendi che sorregge la statuizione reiettiva del ricorso in primo grado”.
“14.6. Non basta dunque affermare che una sentenza sia eccessivamente lacunosa, solo perché ha dedicato all’esame delle censure solo 43 righe, ma occorre dimostrare che in queste 43 righe essa non abbia detto tutto e solo quello che vi era da dire sul thema decidendum”.
3. Sinteticità ed esaustività nel processo amministrativo
Giurisprudenza
“Come precisato da questo Consiglio di Stato (sez. IV, 5 dicembre 2018, n. 6890; sez. V, 11 aprile 2018, n. 2190), la violazione dei limiti dimensionali previsti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di per sé, non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità dell’intero atto processuale, bensì comporta una degradazione della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare. L’inammissibilità risulta, invece, predicabile nelle ipotesi in cui, per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l’atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, non permettendo di comprendere le effettive censure alla sentenza gravata: in tali ipotesi, l’inammissibilità non discende, di per sé, dalla violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell’atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un’oscura esposizione dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1164).”. Cons. di Stato, sez. VI, 29 agosto 2022, n. 7508.
“La parte che, per le esigenze difensive di cui all’art. 5, comma 1, necessiti di esporre le sue argomentazioni difensive debordando dai limiti dimensionali degli atti processuali scolpiti dall’art. 3, [c.p.a.], deve domandare un’apposita autorizzazione, formulando, a tale fine, istanza motivata ‘in calce allo schema di ricorso’. La medesima istanza, che, di regola, andrebbe proposta in via preventiva, può ‘per gravi e giustificati motivi’, essere presentata in via successiva, ossia a superamento dei suddetti limiti già avvenuta, ed essere decisa dal giudice della controversia”. Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040.
“Lo sforamento dei limiti dimensionali deve essere correlato prevalentemente al numero dei caratteri, il solo che abbia carattere vincolante, anziché al numero delle pagine (che ha natura orientativa), e deve essere comunque sempre valutato, secondo un canone di ragionevolezza che contemperi in modo equilibrato, e non esasperato, l’obbligo di sinteticità con la garanzia della tutela giurisdizionale, alla luce delle esigenze difensive che abbiano indotto la parte a superare il limite massimo delle pagine.”. Cons. di Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6043.
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4. Sinteticità ed esaustività nel processo civile
Il principio di chiarezza e sinteticità, di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. 104/2010 [c.p.a.]: “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, se condo quanto disposto dalle norme di attuazione))” è stato ripetuto all’art. 121, co. 1, secondo alinea, del codice di procedura civile dalla c.d. “Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 recante attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile): “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”; i medesimi canoni redazionali sono stati previsti, a pena di inammissibilità, anche per il ricorso per cassazione di cui all’art. 366, co. 1, c.p.c., nn. “3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso; 4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.
Il comune assetto normativo processuale, sia per le novelle apportate sia per i rinvii dinamici del processo tributario, mettono certamente a fattor comune dei riti amministrativo, civile e tributario la giurisprudenza sui cennati principi, ma non sempre quella sulle relative sanzioni processuali.
Già, secondo la Suprema Corte, “la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati” (Cass., ord. n. 9996/2020).
La Cassazione, con successiva ordinanza 16 marzo 2023, n. 7600, ammonisce come l’inosservanza del dovere di chiarezza e sinteticità esponga il ricorrente alla declaratoria di inammissibilità, atteso che il ricorso è prolisso; infatti “i motivi sono formulati in maniera farraginosa, disordinata, confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile, appesantita da continue e ridondanti ripetizioni (…)”.
La violazione dei canoni redazionali di sinteticità ed esaustività, quindi, pregiudica l’intellegibilità delle questioni sottoposte al vaglio della Suprema Corte, rendendo poco perspicua l’esposizione dei fatti e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, in violazione dell’art. 366, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
In attuazione dell’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile, il Ministero della giustizia ha recentemente predisposto lo schema di decreto ministeriale il cui apodittico incipit è: “Tutti gli atti espongono gli argomenti in modo chiaro e sintetico”.
Con Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto del ministro della giustizia del 7 agosto 2023, n. 110, contenente il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile; come previsto all’articolo 12 del decreto, il regolamento sarà applicato ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
5. Sinteticità ed esaustività nel processo tributario
Le tecnicalità argomentative/redazionali sono strumentali all’applicazione delle prescrizioni processuali tributarie – già ex se, consonanti a quelle civili – che, in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 546/1992, sono così integrate: “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
L’esaustività è funzionale alla piena comprensione di tutto quanto sotteso all’esposizione, senza ridondanze espressive, secondo un lineare percorso argomentativo, che il legislatore tributario prescrive per la sentenza a volte come conciso, altre volte come succinto, senza essere per ciò involuto. Infatti, l’art. 36, co. 2, n. 2, d.lgs. 546/1992, dispone che la sentenza tributaria deve contenere “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” (e con il n. 3, aggiunge: “le richieste delle parti”) in funzione narrativa, come presupposto logico alla parte motiva di cui al n. 4: “succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”, cui si raccorda eziologicamente il dispositivo di cui al n. 5.
Volume di fonte
I modelli proposti non si esauriscono in schemi pratici da compilare, ma sono proposti anche con una funzione didattica, formulando percorsi logici e indicandone ogni riferimento normativo.
Concorso Magistratura Tributaria – Tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decreti
Il presente volume vuole offrire ai candidati una guida utile per la prova pratica del concorso di giudice tributario. Gli Autori hanno messo a disposizione del lettore sintesi di nozioni, giurisprudenza, modelli di provvedimenti, con i contestuali riferimenti normativi di procedura tributaria, e i relativi rinvii pregiudiziali alle Corti superiori.L’opera si rivolge anche agli operatori tributari, estranei alla fase processuale, proponendo linguaggi, logiche e tecnicalità, con l’obiettivo di fornire in tempi brevi una preparazione adeguata a seguirla.Il testo, con un approccio semplice e pratico, contempla:• l’aspetto documentale di tutto ciò che quotidianamente transita negli uffici giudiziari;• le recenti regole di chiarezza e sintesi espositiva per gli atti giudiziari;• i modelli di tutti gli atti processuali emessi dal giudice tributario territoriale, con esempi e riferimenti normativi, disponibili anche online;• come si arriva a redigere una sentenza, a correggerla, impugnarla e utilizzarne il “giudicato”.I modelli proposti non si esauriscono in schemi pratici da compilare, ma sono proposti anche con una funzione didattica, formulando percorsi logici e indicandone ogni riferimento normativo.Completano il volume protocolli d’intesa, convenzioni, circolari e massime di giurisprudenza per agevolare una immediata ed esaustiva consultazione.Salvatore LabrunaPresidente di collegio in Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado. Già Direttore di Uffici regionali del massimario e vicedirettore nazionale. Sperimentatore dell’implementazione dell’archivio TRIBUT di Italgiure. Coordinatore “writers” del progetto Pro.Di.Gi.T. (progetto di A.I. per la giustizia predittiva nel processo tributario). Coordinatore dei massimatori del Progetto Pro.Di.Gi.T., “Implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito”, nell’ambito del sistema informativo del Ministerodell’economia e delle finanze. Pubblicista tributario dal 1982.Mariantonietta MonfrediGiudice monocratico e collegiale in Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado. Già componente dell’Ufficio circoscrizionale del massimario della Lombardia. Sperimentatore dell’implementazione dell’archivio TRIBUT di Italgiure. Pubblicista e cultore della materia.
Salvatore Labruna, Mariantonietta Monfredi | Maggioli Editore 2023
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