TEG e TAEG: quali sono le differenze?

Redazione 25/09/18
Per l’accertamento dell’avvenuto superamento o meno del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996 deve farsi riferimento al TEG e non già al TAEG.

Il TAEG

Il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l’indicatore di tasso di interesse di un’operazione di finanziamento, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE; la Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n. 10688 del 4/03/2003, art. 9 comma 2 ha demandato alla Banca d’Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali detto indice, “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente”, debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
L’art. 121 T.U.B. definisce il TAEG nei seguenti termini: ” …m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito. 2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. 3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito..”
Per effetto delle nuove disposizioni di Banca d’Italia sulla trasparenza in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1º giugno 2011 il calcolo del TAEG comprende anche gli oneri fiscali (come ad esempio l’imposta di bollo sui contratti).
Il TAEG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo (esso è infatti regolato nel Titolo VI, Capo II del TUB, intitolato “Credito al consumo”) ed esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.
Inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell’intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto, il TAEG consente di disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato e raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.
Il TAEG include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore, il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito, le commissioni, le imposte, i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza, i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.
Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora, le spese per il trasferimento dei fondi, le spese per assicurazioni o garanzie, a eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l’invalidità, la disoccupazione.
Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato quali, tra gli altri, l’entità del finanziamento o i tempi di restituzione del finanziamento medesimo.

Il TEG

Il TAEG non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG); quest’ultimo fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario.
Mentre il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese.

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