Telecamera in negozio senza i cartelli informativi

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Viola la privacy l’installazione di una telecamera all’interno dei un negozio senza i necessari cartelli informativi.
Volume consigliato per approfondire: I ricorsi al Garante della privacy

Garante privacy -Provvedimento n. 69 del 9-03-2023

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Indice

1. I fatti


La guardia di finanza aveva inviato al Garante per la protezione dei dati personali un verbale relativo ad un controllo effettuato presso una ditta individuale che svolgeva un’attività commerciale, dal quale emergeva che durante detto controllo era stata accertata la presenza di una telecamera all’interno del negozio, in assenza dei necessari cartelli informativi.
In particolare, i militari avevano accertato che la telecamera era attiva e funzionante e riprendeva degli spazi interni del negozio in cui lavoravano dei dipendenti della ditta individuale. Tuttavia, non era emerso che la ditta individuale avesse ottenuto la apposita autorizzazione dell’ispettorato del lavoro territorialmente competente.
In considerazione di ciò, il Garante notificava alla ditta individuale la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, invitandola a fornire scritti difensivi.
La ditta si difendeva sostenendo che al momento del controllo la telecamera non sarebbe stata funzionante e neppure collegata al sistema informatico del negozio, aggiungendo inoltre che la stessa non sarebbe mai stata operativa e sarebbe stata installata a soli fini di deterrenza. Infine, la ditta dichiarava che la telecamera era comunque stata eliminata, così come era stato eliminato il relativo monitor, e depositava apposita documentazione fotografica attestante le avvenute eliminazioni.


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2. Le valutazioni del Garante


Preliminarmente, il Garante ha ricordato che l’impiego di impianti di videosorveglianza può comportare un trattamento di dati personali in ragione del posizionamento delle telecamere e della qualità delle immagini che vengono dalle medesime riprese.
In tal caso, il soggetto compie un vero e proprio trattamento di dati e pertanto deve effettuarlo nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa in materia di privacy e soprattutto nel rispetto del principio di trasparenza. In base a detto principio, gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. Per poter rispettare detto principio, quindi, il titolare del trattamento deve apporre degli idonei cartelli informativi.
In particolare, il titolare deve indicare le informazioni più importanti all’interno di detti cartelli (così detti segnali di primo avvertimento) e può invece indicare le altre informazioni attraverso altri strumenti (così detti di secondo livello). Secondo le linee guida del comitato europeo per la protezione dei dati personali, dette informazioni di primo livello debbono essere ben visibili, intellegibili e chiaramente leggibili e possono essere fornite in combinazione con un’icona. Inoltre, il cartello deve essere posizionato in modo da permetter all’interessato di riconoscere facilmente il fatto che sta per accedere ad una zona videosorvegliata, prima che lo stesso entri all’interno di detta zona (in modo da poter evitare, se vuole, di essere ripreso).
In secondo luogo, il Garante ha evidenziato che, quando il sistema di videosorveglianza è installato all’interno di un luogo di lavoro, la normativa prevede delle garanzie ancora più stringenti per i lavoratori.
In particolare, i trattamenti dei relativi dati possono essere effettuati dal datore di lavoro soltanto se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso e devono rispettare, tra gli altri principi, anche il principio di liceità. In base a detto principio, il trattamento è lecito soltanto se è conforme alla disciplina di settore applicabile. Ebbene, in base allo “Statuto dei lavoratori”, i sistemi di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti tale procedura preventivamente all’installazione del sistema di telecamere, detta installazione è illecita e comporta, oltre alla illiceità del relativo trattamento dei dati personali, anche una rilevanza penale.

3. Il Parere del Garante


A seguito dell’istruttoria eseguita, il Garante ha accertato che la telecamera di videosorveglianza era attiva e funzionante e non erano stati apposti i cartelli informativi, così come non era stata ottenuta l’autorizzazione del competente ispettorato del lavoro.
A tal proposito, il Garante ha evidenziato che, nonostante quanto dichiarato dalla ditta individuale nelle proprie note difensive (cioè che la telecamera non era funzionante e neppure collegata al sistema informatico del negozio), nel verbale redatto dalla Guardia di finanza durante il controllo presso l’esercizio commerciale era invece stato dichiarato dai militari che la telecamera riprendeva in tempo reale e registrava e che le immagini erano a colori, nitide e idonee a riprendere l’intera parte del negozio aperta al pubblico (e quindi idonea a riprendere sia in clienti del negozio che i dipendenti); nonché che il titolare del negozio era in grado di accedere alla immagini registrate.
Il Garante ha quindi ricordato che il verbale redatto da un pubblico ufficiale (come, nel caso di specie, dai militari della Guardia di finanza) fa piena prova, fino a querela di falso, della veridicità delle dichiarazioni in esso contenute e dei fatti accertati dai verbalizzanti ed avvenuti in loro presenza.
In considerazione di quanto sopra, per il Garante è risultato provato il compimento di un trattamento di dati personali da parte del titolare, in assenza della apposita informativa agli interessati e in assenza della necessaria autorizzazione del competente ispettorato del lavoro all’installazione del sistema di videosorveglianza.
Il Garante ha quindi ritenuto di non poter considerare detta violazione come “minore” ed ha irrogato a carico del titolare una sanzione amministrativa pecuniaria.
Per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, il Garante ha valutato, da un lato, la gravità della condotta del titolare del trattamento e il suo inadempimento all’obbligo di rendere l’informativa agli interessati e di ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, dall’altro lato, l’assenza di precedenti a carico del titolare e l’avvenuta rimozione della telecamera nonché la limitate condizioni economiche della ditta individuale. In conclusione, il Garante ha quindi comminato a carico del titolare del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria di €.3.000,00 (tremila).     

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