Telegram, gruppi no green pass si ipotizza l’istigazione a delinquere

Redazione 19/11/21
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Ventinove perquisizioni, a carico di appartenenti a un gruppo “No Green Pass” che si esponeva sui canali Telegram, nei cui confronti vengono ipotizzati diverse tipologie di reati tra cui: la costituzione e partecipazione ad associazione segreta; l’istigazione; l’interruzione di pubblico servizio e l’associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti.

In particolare sono state eseguiti 24 perquisizioni disposte dalla Dda della Procura della Repubblica di Genova. L’indagine è stata avviata nel più ampio contesto degli accertamenti volti a identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali e a un medico infettivologo.

In che cosa consiste l’istigazione a delinquere

L’istigazione rileva anche sotto un aspetto, vale a dire in qualità di reato autonomo, diverso da quello commesso da altre persone a seguito dell’istigazione stessa.

Secondo il codice penale, chiunque istiga pubblicamente a commettere uno o più reati è punito, per il fatto dell’istigazione:

  • Con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti (con pena aumentata della metà se i delitti sono quelli di terrorismo o si tratta di crimini contro l’umanità).
  • Con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni (art. 414 c.p.).
  • Con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, se l’istigazione concerne pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.).
  • Con la reclusione sino a un anno e sei mesi o con la multa sino a seimila euro, se l’istigazione è relativa agli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  • Con la reclusione da sei mesi a quattro anni, quando l’istigazione è relativa agli atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Art. 604-bis c.p.).

A differenza dell’istigazione come comportamento che rileva in presenza di  concorso di persone nello stesso reato, nell’ipotesi sopra menzionata l’istigazione, quando è pubblica, rileva in modo automatico, indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di istigazione sia stato commesso on non sia stato commesso.

Ad esempio se una persona nella pubblica piazza si comincia a sobillare le persone, dicendo loro di fare del male, di rapinare, di rubare o di commettere qualsiasi altro delitto, si compie un reato, anche se nessuno le dovesse dare retta.

La stessa cosa succede se una persona si  metta a difendere o ad esaltare la commissione di determinati crimini, perché l’apologia viene equiparata all’istigazione.

Nell’epoca odierna la comunicazione risulta essere molto più facile rispetto al passato.

La gente oggi comunica attraverso internet.

In passato per comunicare si utilizzavano i vecchi metodi dei discorsi per strada, dei comizi, delle discussioni nei locali

Nei casi nei quali l’istigazione venga commessa attraverso gli strumento informatici o telematici, la legge prevede un aumento di pena.

Se una persona dovesse utilizzare la sua pagina facebook o di un altro social network per incitare le altre persone a commettere un delitto, dovrà rispondere del reato di istigazione a delinquere aggravata.

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