Troppe volte nel corso della giornata riceviamo chiamate da operatori di call center e spesso, soprattutto ultimamente, anche da bot automatizzati, che ci propongono offerte di marketing imperdibili per cui non ricordiamo di avere mai prestato il consenso. E poiché il consenso è l’unica base giuridica legittima per le attività di marketing (e deve essere libero, informato, inequivocabile, revocabile in qualsiasi momento), possiamo ragionevolmente desumere che queste telefonate siano illegittime.
Il Garante per la Privacy ha pesantemente sanzionato i colossi dell’energia e delle telecomunicazioni in merito (ricordiamo tra i casi più eclatanti la multa di 12.000.000 di euro a Vodafone nel 2020, la multa di 26.500.000 di euro a Enel Energia a gennaio di quest’anno e quella di “soli” 3.500.000 a Sky lo scorso ottobre), ma nonostante le cifre da capogiro le telefonate non si fermano. Gli operatori svolgono il loro lavoro, questo è certo, ma è chiaro che gli utenti che si sentono letteralmente bombardare, non potendo difendersi in altro modo (il modo ci sarebbe, per la verità, ed è l’esposto al Garante per la privacy, per l’appunto, ma nella pratica viene poco utilizzato), finiscono per prendersela con gli incolpevoli chiamanti.
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Fino ad oggi, o meglio fino al 27 luglio. A breve, grazie all’iscrizione della nostra utenza mobile nel Registro delle opposizioni (finora era possibile iscrivere solo i numeri di rete fissa e nonostante fosse stata deliberata la possibilità di estendere il Registro anche ai cellulari, l’applicazione pratica ha tardato anni ad arrivare) potremo bloccare le chiamate moleste.
Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, Simone Baldelli, ha annunciato che avranno accesso al Registro sarà di circa 78 milioni di numeri. L’iscrizione al Registro, di fatto, servirà come atto proattivo di revoca di ogni eventuale consenso prestato in precedenza, magari incautamente, firmando moduli con informative nebulose e poco chiare o senza leggere ciò a cui stavamo effettivamente acconsentendo.
Come funziona il Registro delle opposizioni?
Si tratta di un servizio raggiungibile online sul sito www.registrodelleopposizioni.it al quale i cittadini possono iscriversi gratuitamente, inserendo i propri dati ed il numero su cui intendono revocare il consenso o comunque esprimere un espresso diniego al trattamento per fini di marketing. L’iscrizione al Registro impedirà agli operatori, sia fisici sia automatici, di contattare quel numero. Oltre quindi ad esprimere un espresso divieto di essere contattati, iscrivendo il nostro numero revocheremo anche i consensi rilasciati in precedenza e sanciremo il divieto di cessione a terzi dei nostri dati per le medesime finalità di marketing.
Chi non avesse dimestichezza con il registro online può telefonare al numero verde 800 265 265 e richiedere l’iscrizione telefonicamente, oppure inviare una email con il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo iscrizioni@registrodelleopposizioni.it.
Sembra quasi troppo bello per essere vero. Pochi secondi e l’incubo delle telefonate moleste cancellato per sempre. Ma sarà veramente così?
Per funzionare correttamente ci sarà bisogno di una presa di coscienza da parte dei servizi che svolgono il servizio di telemarketing, ovvero una verifica preventiva dell’utenza che si sta per chiamare. E non è difficile pensare che, nonostante l’iscrizione al Registro, le telefonate proseguiranno comunque, perché nel bilanciamento tra costi e benefici, forse sarà più conveniente, soprattutto per i grandi colossi, affrontare il rischio di una sanzione, piuttosto che rinunciare ad una vasta platea di potenziali contatti commerciali.
Altre possibili soluzioni da coordinare con il Registro delle opposizioni
Non solo, ma spesso i players illegali utilizzano numeri bot, che non sono richiamabili dall’utente, o peggio ancora numeri clonati. I nostri dati sono talmente dispersi nella rete, sia che noi ne siamo a conoscenza sia che, come più spesso accade, non ce ne rendiamo nemmeno contro, che per noi risulta estremamente complicato risalire a chi abbiamo fornito i consensi e praticamente impossibile esercitare i nostri diritti. Anche quando chiediamo di “parlare con un responsabile” alla persona che ci sta chiamando, si rivela una perdita di tempo, in quanto nel momento in cui l’operatore riattacca per noi è impossibile richiamare o individuare da dove arrivava la telefonata.
Anche in termini contrattuali, spesso firme e consensi vengono falsificati, rendendo sempre più complicato per chi non abbia competenze specifiche, difendersi non solo dal telemarketing selvaggio, ma anche da possibili truffe peggiori.
La soluzione potrebbe essere quella di affiancare al Registro, che è comunque un solido punto di partenza, ma di certo non può essere considerato di arrivo, l’utilizzo di tecnologie adeguate: sistemi di identificazione ed autenticazione dei chiamanti, utilizzo di numerazioni certificate come affidabili, firma dei contratti tramite autenticazione multi fattore ed eventualmente anche smart contracts.
Tra l’altro, l’adozione di comportamenti virtuosi di questo genere, oltre a tutelare maggiormente gli utenti contro le azioni illegali, premierebbe le aziende che si comportano correttamente, trattando i dati con trasparenza, nel rispetto dei principi di compliance del GDPR, le quali avrebbero sicuramente una platea di consumatori da contattare molto più ristretta, ma allo stesso tempo maggiormente qualificata, interessata ed in target, e con conseguente maggiore tasso di conversione.
Una soluzione che accontenterebbe tutti e che, soprattutto, porrebbe fine ad un tormento, quello del telemarketing aggressivo, selvaggio e non controllato, che negli anni nessuna regola e nessuna multa, per quanto astronomica, è stata in grado di arginare.
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L’attività promozionale e commerciale può essere svolta attraverso molteplici strumenti e canali (e-mail, SMS, messaggi diretti sui social o push notification) e mediante diverse iniziative e operazioni (come organizzazione di contest e eventi gratuiti o pubblicazione di immagini e contenuti su blog o su social network) da cui deriva un trattamento di dati personali che obbliga, fin dalla fase di pianificazione e pro- gettazione, a tenere in considerazione le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.n. 196/2003 (Codice privacy), così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (decreto di adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE 2016/679).Il volume si rivolge, pertanto, sia agli operatori commerciali che ai loro consulenti, con l’obiettivo di chiarire le regole da seguire per svolgere attività di marketing nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, indicando i profili di maggior rilievo da dover considerare per non commettere errori e, di conseguenza, per evitare sia il rischio di sanzioni e responsabilità, sia quello – non meno rilevante – di compromettere l’immagine aziendale o professionale.ROBERTA RAPICAVOLIAvvocato, Master di primo livello in “Diritto delle tecnologie informatiche” organizzato dall’Osservatorio CSIG di Messina, esercita l’attività professionale nel settore della privacy, del diritto informatico e del diritto applicato a internet e alle nuove tecnologie. In tali settori del diritto presta assistenza e consulenza a imprese e professionisti.È autrice di libri e si dedica ad attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di privacy e di diritto informatico su riviste di settore e siti web e partecipando, quale relatrice e docente, a eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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