Telemedicina: in Gazzetta Ufficiale le linee guida

Nella G.U. del 2 novembre 2022 è stato pubblicato il D.M. Salute 21 settembre 2022 recante l’”Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina-Requisiti funzionali e livelli di servizio”.

     Indice

  1. Il decreto che approva le linee guida per i servizi di telemedicina
  2. La telemedicina nell’ambito del PNRR
  3. La ripartizione degli investimenti
  4. Obiettivo e struttura linee guida
  5. Le 3 sezioni del documento
  6. Servizi minimi di telemedicina
  7. I cluster
  8. Le iniziative regionali

1. Il decreto che approva le linee guida per i servizi di telemedicina

Il decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 ha approvato le “Linee guida per i Servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio”, di cui all’art.  12, c. 15-undecies, d.l. n. 179/12, riportate nell’allegato A al medesimo decreto, che ne costituisce quindi parte integrante. Le Linee guida stabiliscono i requisiti tecnici indispensabili per garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione dei  servizi  di telemedicina.

2. La telemedicina nell’ambito del PNRR

La Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dedicata alla Salute, è nata dall’esigenza di colmare il divario tra le disparità territoriali e offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari nei diversi ambiti assistenziali. La Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” ha l’obiettivo di:

  • potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN) allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei  pazienti;
  • rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari;
  • sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio;
  • sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell’assistenza domiciliare.

Nell’ambito della Missione 6 Componente 1 (M6C1) del PNRR e dell’intervento 1.2 “Casa come primo luogo di cura  e  telemedicina”, il sub-investimento 1.2.3 “Telemedicina per un migliore  supporto  ai pazienti cronici” ha l’obiettivo di promuovere e rendere  strutturali nel SSN  servizi  e  prestazioni  di  telemedicina,  a  supporto  dei pazienti con malattie croniche. A tale sub-investimento viene destinato 1 miliardo di euro per  il finanziamento di progetti che consentano interazioni  medico-paziente a distanza e  di  iniziative  di  ricerca  ad  hoc  sulle  tecnologie digitali in materia di telemedicina.

Per approfondimenti sul tema leggi: Telemedicina: dagli scenari attuali agli obiettivi del PNRR

3. La ripartizione degli investimenti

Il decreto del Ministro della salute del 1° aprile 2022, nella ripartizione analitica dei diversi sub-investimenti, ha definito la seguente sub-codifica all’investimento: 1.2.3 “Telemedicina  per  un  migliore  supporto  ai pazienti cronici”:

  • 2.3.1: per la Piattaforma di telemedicina, per un importo pari a 250 milioni di euro,
  • 2.3.2: per i Servizi di telemedicina, per un importo pari a 750 milioni di euro.

4. Obiettivo e struttura linee guida

Le linee guida in questione hanno l’obiettivo supportare, dal punto di vista tecnico, le regioni e le province autonome per la definizione e composizione delle iniziative progettuali sui servizi di telemedicina afferenti al PNRR Missione 6 Componente 1, sub-codifica 1.2.3.2 del sub-investimento 1.2.3.

5. Le 3 sezioni del documento

Il documento risulta articolato in tre sezioni:

  • Requisiti funzionali dei servizi di telemedicina. Tale sezione identifica i requisiti minimi   di   carattere funzionale che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali.
  • Requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina. Tale sezione identifica i requisiti minimi di carattere tecnologico che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali per garantire l’erogazione omogenea dei servizi sanitari in regime di telemedicina.
  • Competenze e formazione. Tale sezione identifica le competenze e la conseguente formazione relativa allo sviluppo e alla efficacia dei servizi di telemedicina nei contesti sanitari regionali per professionisti e utenti.

6. Servizi minimi di telemedicina

I servizi minimi che la infrastruttura regionale di telemedicina deve erogare sono i seguenti:

  • televisita;
  • teleconsulto/teleconsulenza;
  • telemonitoraggio;

7. I cluster

Ciascun servizio minimo risulta composto da un set di micro-servizi logici che ne implementano il relativo perimetro funzionale.  Ciascun micro-servizio viene classificato all’interno di uno dei seguenti cluster:

  • specifici: sono identificati come “specifici” quei micro-servizi logico/funzionali essenziali e propri per l’erogazione dei servizi di telemedicina, in questo  senso  debbono  far  parte dell’implementazione dell’infrastruttura regionale  di  Tali micro-servizi debbono essere sviluppati perché utilizzati esclusivamente per la Infrastruttura regionale di telemedicina (IRT). Si aggiunge che questa deve: usufruire dei servizi abilitanti erogati dall’Infrastruttura nazionale di telemedicina, conferire i dati e gli eventi tramite il Gateway (di cui FSE 2.0) e integrarsi con i servizi “trasversali” di ogni regione, rispettando i processi definiti all’interno delle linee d’indirizzo elaborate a livello nazionale (rif. “Linee guida organizzative contenenti il Modello digitale per l’attuazione    dell’assistenza    domiciliare” e “Indicazioni metodologiche per la perimetrazione delle proposte di PPP per la Piattaforma nazionale di telemedicina”);
  • trasversali: sono identificati come “trasversali” quei micro-servizi logici necessari, nel singolo contesto regionale, per l’integrazione coi servizi funzionali   all’erogazione   delle prestazioni siano esse erogate in presenza e/o in telemedicina. Per esempio, per il micro-servizio “refertazione e firma digitale” non si deve realizzare un modulo ad hoc per la gestione della refertazione e della firma digitale di una prestazione in telemedicina ma si deve prevedere l’integrazione con il modulo regionale, se già presente. Tali servizi risultano a supporto del sistema sanitario regionale per integrare la telemedicina all’interno del modello organizzativo, tecnologico   e   normativo    esistente e, pertanto, devono obbligatoriamente essere inclusi nelle progettualità regionali afferenti alle Infrastrutture regionali di telemedicina;
  • opzionali: vengono identificati come “opzionali” quei micro-servizi che possono essere inclusi all’interno del perimetro di funzionalità delle iniziative progettuali di telemedicina presentate dalle regioni, ma che non rappresentano un presupposto necessario per lo sviluppo dei servizi minimi, in quanto non strettamente necessari per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina. Rientrano in questo cluster di   servizi   tutte   le   componenti   applicative identificate come “sperimentali innovative” all’interno del documento di linee guida piattaforma che andranno a innestarsi sui servizi “specifici” e “trasversali” che sono da  includere  obbligatoriamente fin dalla prima release della soluzione.

8. Le iniziative regionali

La classificazione dei micro-servizi sopra riportata consente a ogni regione di presentare una propria iniziativa (regionale) di telemedicina attraverso la progettazione di  una  soluzione  modulare che possa adattarsi al proprio contesto organizzativo  e  tecnologico in continuità coi piani di ammodernamento e  completamento  degli ecosistemi regionali (es. realizzazione di CUP regionale, servizi  di firma remotizzata, e via dicendo).

Avv. Biarella Laura

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