Le norme nazionali che richiedono che un lavoratore a tempo parziale svolga il medesimo numero di ore di lavoro che svolge un lavoratore a tempo pieno per poter ottenere una remunerazione supplementare, costituiscano una discriminazione vietata ai sensi del diritto dell’UE. Lo ha stabilito la I Sezione della Corte UE, con la sentenza depositata il 19 ottobre 2023 nella causa C-660/20, rispondendo a una questione pregiudiziale sollevata da una Corte tedesca nell’ambito di una controversia tra un pilota e Lufthansa CityLine.
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Indice
1. La vicenda: lavoro a tempo parziale e remunerazione maggiorata
Un pilota tedesco lavora, a tempo parziale, per una compagnia aerea. Il relativo contratto prevede una remunerazione di base che dipende dal tempo di servizio di volo, oltre a una remunerazione supplementare per le ipotesi ove effettui, in un mese, un certo numero di ore di servizio di volo, oltrepassando le soglie fissate al riguardo nel contratto di lavoro. Tali soglie risultano identiche per i piloti che lavorano a tempo pieno e per quelli che lavorano a tempo parziale. Il pilota in questione ha ritenuto che, in quanto lavoratore a tempo parziale, le soglie dovrebbero essere ridotte tenendo conto del numero di ore che lo stesso effettua. Lo stesso ritiene che, ove le soglie di attivazione fossero ridotte in proporzione al tempo di lavoro svolto, egli le oltrepasserebbe, con l’effetto che avrebbe diritto alla remunerazione supplementare.
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2. La questione pregiudiziale
La Corte federale del lavoro tedesca, investita della controversia tra lo stesso pilota e Lufthansa CityLine, pone una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo se norme nazionali che richiedono che un lavoratore a tempo parziale svolga il medesimo numero di ore di lavoro che svolge un lavoratore a tempo pieno per poter ottenere una remunerazione supplementare, costituiscano una discriminazione vietata ai sensi del diritto dell’UE.
3. Il responso della Corte UE
La Corte concorda con l’inquadramento, rispondendo affermativamente al quesito: la stessa rileva che, nell’ambito del loro impiego, i lavoratori a tempo parziale esercitano le medesime mansioni dei lavoratori a tempo pieno oppure occupano il loro stesso posto. Pertanto ritiene che le situazioni di tale due categorie di lavoratori risultino comparabili, con la conseguenza che il giudice nazionale è chiamato a verificare tale aspetto. Ulteriormente, la Corte ha constatato che la sussistenza della medesime soglie per l’attivazione di una remunerazione supplementare rappresenta per i piloti a tempo parziale, rispetto al loro tempo di lavoro totale, un servizio di ore di volo più lungo che per i piloti a tempo pieno. Da ciò discende che i piloti a tempo parziale hanno un carico maggiore e soddisferanno ben più raramente le condizioni del diritto alla remunerazione supplementare rispetto ai colleghi operanti a tempo pieno. La Corte dichiara quindi che norme nazionali di questo tipo danno luogo a un trattamento meno favorevole dei piloti a tempo parziale, e che ciò risulta collidere col diritto dell’Unione, a meno che tale trattamento sia giustificato da una ragione obiettiva. Il giudice nazionale è chiamato a verificare anche questo aspetto, tenendo conto al contempo delle considerazioni svolte al riguardo dalla Corte UE, che ha espresso riserve quanto alle giustificazioni addotte dalla compagnia.
4. Il verdetto
In dettaglio, I Sezione della Corte UE ha dichiarato che:
- La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, deve essere interpretata nel senso che: “una normativa nazionale che subordina la corresponsione di una remunerazione supplementare, in modo uniforme per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori a tempo pieno comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, quale il servizio di volo di un pilota, costituisce un trattamento «meno favorevole» dei lavoratori a tempo parziale, ai sensi di tale disposizione”;
- la clausola 4, punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81, deve essere interpretata nel senso che: “essa osta a una normativa nazionale che subordina la corresponsione di una remunerazione supplementare, in modo uniforme per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori a tempo pieno comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, quale il servizio di volo di un pilota, al fine di compensare un particolare carico di lavoro connesso a tale attività”.
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A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023
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