Tentata frode in commercio: non richiesto rapporto tra autore del reato e acquirente

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La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 36684 del 5 settembre 2023) ha sancito che il tentativo nel reato di frode in commercio non richiede un rapporto tra l’autore del reato e l’acquirente.

Per approfondimenti si consiglia: Dibattimento nel processo penale dopo la Riforma Cartabia

Indice

Corte di Cassazione – Sez. V – Sentenza n. 36684 del 5 settembre 2023

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1. La questione: tentata frode

La Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Terni, riconosciuta l’ipotesi di cui agli artt. 110, 56, 515 e 517 bis cod. pen., riduceva la pena inflitta all’imputato.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 515 e 517 bis cod. pen..

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini ritenevano come la Corte d’Appello perugina avesse fatto una corretta applicazione dei consolidati arresti secondo cui, ai fini della configurazione del reato di frode in commercio, non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore essendo integrato il reato, nella forma tentata, in presenza di detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell’impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, qualità destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi (Sez. 3, n. 22313 del 15/02/2011,).
Il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, difatti, per il Supremo Consesso, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all’ingrosso, il reato di frode nell’esercizio del commercio, in quanto indicativo della successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, n. 3479 del 18/12/2008), rilevandosi al contempo come quest’ultima pronuncia abbia chiarito che l’art. 515 cod. pen., facendo riferimento a chiunque ponga in essere la condotta sanzionata “nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico”, è finalizzato alla tutela sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti e che l’esposizione al pubblico della merce è, invece, normalmente riscontrabile solo nel caso della vendita al minuto.
Pertanto, al di fuori della vendita al minuto, la valutazione dell’univocità degli atti non può prescindere dalla considerazione delle caratteristiche proprie di tale tipo di attività e delle modalità con le quali normalmente essa si svolge, e ciò per il principio di diritto secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna (cfr. Sez. 3, n. 14161 del 13/12/1999), principio non contradetto dalla pronuncia delle Sezioni Unite M. (Sez. U n. 28 del 25/10/2000) su fattispecie diversa (commercio al minuto).
Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, per i giudici di piazza Cavour, nella fattispecie in esame, correttamente i giudici del merito aveva ritenuto che la detenzione del vino, parte del quale già imbottigliato, rappresentava un fatto di per sè indicativo della immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle pattuite.
Da ciò se ne faceva derivare, come già evidenziato in precedenza, l’infondatezza di siffatta doglianza.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che il tentativo nel reato di frode in commercio non richiede un rapporto tra l’autore del reato e l’acquirente.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, intraprendere una linea difensiva in base alla quale si sostenga l’insussistenza di questo illecito penale solo perché non vi è stato alcun rapporto tra l’autore del reato e l’acquirente.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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