Il tentativo obbligatorio di conciliazione nell’ambito del trasporto aereo

Scarica PDF Stampa

Il presente contributo vuole essere un approfondimento riguardante il tema del tentativo obbligatorio di conciliazione nell’ambito del trasporto aereo.

(A cura di Avv. Francesco Ruggiero e Avv. Marco Direnzo)

Volume consigliato: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Introduzione ed inquadramento normativo

Le controversie tra vettori aerei e utenti / consumatori, anche a causa dell’ingresso nel mercato delle compagnie Low Cost che hanno portato a una massificazione del trasporto aereo, hanno raggiunto nel corso degli ultimi dieci anni una importante, e per certi versi inimmaginabile, crescita.
I diritti sanciti a favore dei passeggeri a livello comunitario, tramite il Regolamento CE n° 261/2004, sono diventati di dominio pubblico (anche in considerazione della chiarezza e facile applicabilità di tale normativa) con la conseguenza che le Compagnie Aeree, a fronte di propri inadempimenti, sono state investite da una impressionante mole di richieste economiche, sfociate, in moltissimi casi, in conteziosi giudiziali. 
Tale ultimo passaggio, ovvero il ricorso immediato alla giustizia ordinaria, è stato, recentemente, inibito dalla Legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), il cui art. 10 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i relativi utenti o i consumatori. Pur delegando all’Autorità di Regolazione dei Trasporti la disciplina attuativa e la gestione delle procedure conciliative, il Legislatore ha precisato tempistiche e rilevanza del tentativo de quo, specificando che lo stesso debba concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e che, solo una volta esaurito tale adempimento, sia possibile ricorrere alla giustizia ordinaria. Si tratta, quindi, di una vera e propria condizione di procedibilità dell’azione civile che preclude l’avvio di qualsiasi attività processuale, ad eccezione di eventuali di provvedimenti cautelari e urgenti.
Con delibera n° 21/2023, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori.
Passiamo ad una breve analisi dei punti salienti di questo provvedimento normativo:
L’Articolo 2, nel definirne oggetto e ambito di applicazione, specifica, per ciò che attiene il trasporto aereo, che le fattispecie sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione sono – esclusivamente – quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tale Disciplina non si applica in caso di controversie promosse ai sensi dell’articolo 37 del Codice del consumo e degli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile.
L’Articolo 3, precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l’istante è libero di agire in sede giurisdizionale. Non è preclusa, in ogni caso, la possibilità di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’Autorità̀ giudiziaria.
L’Autorità di Regolazione dei Traporti, così come previsto dall’Articolo 5, mette a disposizione di utenti e consumatori il proprio Servizio conciliazioni, attraverso la piattaforma ConciliaWeb. Le specifiche tecniche di utilizzo della piattaforma sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità̀. L’utente che intende presentare un’istanza può farlo personalmente, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità̀ elettronica (CIE), ovvero tramite un proprio delegato (Avvocato) o soggetto accreditato (Associazioni dei consumatori / Enti esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti).
Ai sensi dell’Articolo 6, l’istanza di conciliazione, a pena di inammissibilità, deve essere preceduta da un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico che abbiano ricevuto una risposta insoddisfacente ovvero non abbiano ricevuto risposta alcuna entro 30 giorni. L’istanza di conciliazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità̀, entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico.
L’Articolo 9 disciplina lo svolgimento della procedura mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore, il quale ha facoltà di proporre una soluzione conciliativa della controversia. In caso di raggiungimento dell’accordo, il relativo verbale, sottoscritto digitalmente dalle Parti e dal Conciliatore, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/1995.
Ai sensi dell’Articolo 10, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio ovvero in altra procedura di risoluzione non giurisdizionale della controversia aventi, anche parzialmente, il medesimo oggetto, salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Potrebbero interessarti:

2. Tentativo obbligatorio di conciliazione e trasporto aereo: rilievi critici

L’introduzione di uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie nell’ambito del trasporto aereo può senz’altro essere accolta con favore se non altro per la celerità e l’agilità che è in grado di assicurare rispetto al contenzioso ordinario.
Purtroppo, però, l’impianto normativo attuale, forse figlio di pressioni ricevute dalle Compagnie aeree, appare visibilmente sbilanciato a favore di queste ultime rispetto ai consumatori /utenti, i quali, è bene ricordarlo, rappresentano le parti lese da eventuali inadempimenti dei vettori.
A tal proposito, occorre, in primis, constatare l’assenza di una qualsivoglia tipologia di sanzione a carico dei vettori aerei che non partecipino al procedimento di conciliazione obbligatoria.
Se da un lato di sovraccarica il passeggero di adempimenti (che lo costringono alla proposizione del reclamo seguita dalla presentazione dell’istanza di conciliazione), si lasciano libere, dall’altro lato, le Compagnie aeree di decidere se rispondere ovvero aderire alle istanze di quest’ultimo.
Si potrà, quindi, assistere al paradosso per il quale un passeggero vittima di un disservizio aereo (cancellazione, negato imbarco, ritardo prolungato) dopo aver inviato un reclamo e formulato domanda di conciliazione volta all’ottenimento della compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 del Regolamento CE n° 261/2004, si veda costretto ad intraprendere un giudizio per poi conoscere solo in tale sede le motivazioni del disservizio ed apprendere l’esistenza di eventuali esimenti favorevoli al vettore, nel frattempo rimasto silente durante la fase stragiudiziale.
È evidentemente ingiusto porre a carico del consumatore / utente il costo di una iniziativa giudiziaria derivante dall’inerzia della Compagnia aerea, che in tali casi, a prescindere dall’analisi del merito della controversia, dovrebbe essere costretta al pagamento delle spese di lite per il sol fatto di non aver aderito alle iniziative stragiudiziali del passeggero.
Altro profilo problematico, a parere degli scriventi, appare quello connesso alla mancata previsione di un compenso a favore dei professionisti incaricati delle parti di assisterle nella procedura (sulla scorta di quanto avviene ad esempio nella mediazione obbligatoria), con possibilità di ribaltare tale costo sulla parte inadempiente.
La normativa di cui al Regolamento CE n° 261/2006, sebbene risulti facilmente intellegibile sotto il profilo dei diritti riconosciuti ai passeggeri, sconta una giurisprudenza interpretative ed applicativa (della Corte di Giustizia Europea e degli Organi nazionali) in continua evoluzione e di difficile comprensione per soggetti sprovvisti di competenze tecniche.
A conferma di ciò, si osserva come tutti i vettori aerei si facciano rappresentare, in sede di conciliazione dinanzi alla Autorità di Regolazione dei Trasporti, da avvocati o, in un minor numero di casi, da paralegal, ovvero soggetti dotati di specifiche conoscenze tecniche e giuridiche.
Anche in questo caso si assiste ad una situazione di estremo sfavore per i consumatori (parti economicamente più deboli) i quali devono scegliere se interloquire, in proprio, con soggetti dotati di competenze di cui loro risultano sprovvisti ovvero sopportare la spesa di affidarsi ad un consulente giuridico, in evidente contrasto con i dettami di cui all’art 24 della Costituzione della Repubblica Italiana.
L’ultimo rilievo critico riguarda il tema del rimborso dei biglietti aerei non usufruiti in caso di cancellazione aerea o negato imbarco.
Si tratta, quindi, dei casi in cui il vettore aereo incassi il prezzo del biglietto aereo ma non esegua la prestazione di trasporto.
L’art. 8, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento CE n° 261/2004, sancisce l’obbligo a carico delle Compagnie aeree di eseguire, in tali casi, il rimborso entro sette giorni (dalla cancellazione o dal negato imbarco).
Ebbene, anche tali fattispecie sono state sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione, così come espressamente previsto dalla delibera n° 21/2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
La conseguenza è che per ottenere un semplice rimborso, in caso di inerzia del vettore, si costringono i passeggeri ad attendere almeno sessanta giorni (lasso temporale minimo intercorrente tra presentazione del reclamo e conclusione del procedimento conciliatorio) prima di intentare eventuali azioni di recupero credito.
Si determina, quindi, un contrasto tra la normativa interna, impositiva, a carico dei passeggeri, del tentativo obbligatorio di conciliazione, e la preesistente normativa comunitaria (direttamente applicabile), di cui al Regolamento Ce n° 261/2004, impositiva, a carico dei vettori aerei, dell’obbligo di rimborso entro 7 gg).
Non è da escludere, quindi, che laddove il passeggero decida di adire direttamente le vie giudiziarie, senza eseguire il tentativo obbligatorio di conciliazione, possa invocare la disapplicazione, da parte del giudice nazionale adito, della normativa nazionale in favore di quella comunitaria (a lui più favorevole).

Volume consigliato

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita(D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).
Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.

FORMATO CARTACEO

Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.La Negoziazione assistita ha subìto un restyling estendendone la portata anche alle controversie di lavoro e, in materia di famiglia, alle controversie sullo scioglimento delle unioni civili, sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, oltre alle vertenze in materia alimentare. Le convenzioni di negoziazione assistita potranno altresì prevedere il ricorso a strumenti di “istruzione stragiudiziale”, quali l’acquisizione di dichiarazioni di terzi e le dichiarazioni confessorie.Per la Mediazione civile e commerciale, le principali aree di intervento hanno riguardato: la nuova disciplina del procedimento, l’estensione delle materie soggette a obbligatorietà, la formazione dei mediatori e la qualità del servizio fornito sia dagli organismi di mediazione che dagli enti formatori.Con riferimento all’Arbitrato si è puntato soprattutto a fornire un quadro unitario della materia (con riordino dell’impianto sistematico delle disposizioni e introduzione nel codice di rito delle norme dedicate all’arbitrato societario), a disciplinare i poteri cautelari del collegio arbitrale e a rafforzare le garanzie di imparzialità degli arbitri, apportando diverse modifiche alle relative disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.È previsto un aggiornamento online del volume per i mesi successivi alla pubblicazione.Elisabetta MazzoliAvvocato, mediatore docente abilitato dal Ministero della giustizia per la formazione di mediatori civili e commerciali. Professore a contratto di Diritto della mediazione presso l’UNICUSANO di Roma per gli a.a. dal 2010/2011 al 2022/2023. Componente della Commissione “ADR, Mediazione, Arbitrato” dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.Daniela SavioAvvocato del foro di Padova, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare e counselor. Formatrice per mediatori civili e commerciali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di ADR.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Docente accreditato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla materia della mediazione e responsabile scientifico di vari enti. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosivolumi. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia.

Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2023

Francesco Ruggiero

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento