Indice
- Il fatto
- I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
- Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
- Conclusioni
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 168, co. 1, n. 1)
1. Il fatto
Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena poiché, qualora la sentenza fosse stata tempestivamente depositata e puntualmente notificata all’imputata, il termine di passaggio in giudicato sarebbe stato anteriore a quello verificatosi per le lungaggini dell’ufficio giudiziario che non possono essere addebitate alla detenuta.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che denunciava la violazione di legge, in relazione all’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché i tempi processuali, che riguardavano l’acquisizione di definitività del provvedimento giudiziario che, a loro volta, aveva concesso il beneficio oggetto di revoca «di diritto», a suo avviso, non rilevavano rispetto alla decorrenza del termine quinquennale previsto dalla norma citata, dovendosi unicamente avere riguardo alla data di passaggio in giudicato della sentenza e a quella di commissione del successivo reato.
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3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era ritenuto fondato con particolare riguardo al fatto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo costantemente affermato che «in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall’art. 168 cod. pen. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio, ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa» (Sez. 4, n. 1963 del 25/11/1998; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004; Sez. 1, n. 22882 del 27/06/2006; Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016) sicché, essendo irrilevante il lasso temporale che intercorre tra la condanna e l’irrevocabilità, ad avviso del Supremo Consesso, a nulla rilevava il tempo intercorso tra la lettura del dispositivo e il deposito della motivazione.
Tal che se ne faceva conseguire che, in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. deve calcolarsi partendo dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza, a nulla rilevando il tempo medio tempore trascorso per la celebrazione del giudizio e i relativi adempimenti processuali concernenti il deposito della sentenza.
L’ordinanza impugnata veniva, dunque, annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché, facendo applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, procedesse a nuovo esame della richiesta del pubblico ministero
4. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. deve calcolarsi partendo dalla data di passaggio in giudicato della relativa sentenza, a nulla rilevando, nè il tempo medio tempore trascorso per la celebrazione del giudizio e i relativi adempimenti processuali concernenti il deposito della sentenza, né la prima applicazione del precedente beneficio.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di calcolare correttamente il termine quinquennale previsto dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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