Cancellazione del volo: termine per il rimborso del biglietto

L’estate 2022 si sta rivelando caratterizzata da una importante ripresa dei flussi turistici a seguito della depressione del settore generata dalla pandemia da COVID-19.

L’incremento della domanda di servizi turistici ha, però, molto spesso trovato gli operatori impreparati e privi di idonea organizzazione tecnica, specialmente a causa della carenza di personale derivante dai licenziamenti eseguiti nel periodo di contrazione del mercato.

Nell’ambito del trasporto aereo si sta assistendo ad un vero e proprio caos generato da improvvise e non motivate cancellazioni dei voli con intuibili disagi a carico dei viaggiatori.

Alcuni organi di stampa hanno stimato che saranno almeno 1,5 milioni i passeggeri costretti a richiedere il rimborso alle compagnie aeree per voli non eseguiti (benché regolarmente pagati).

A tal fine è certamente utile ripercorrere i passi, da un punto di vista squisitamente giuridico, che occorre attuare affinché il diritto al rimborso venga efficacemente azionato.

La Sentenza n. 1455 del 29 luglio 2021, emessa dal Giudice di Pace di Bari, ha affrontato in maniera chiara ed esaustiva la spinosa questione del dies a quo da cui far decorrere il termine per il rimborso del biglietto aereo non fruito a causa della cancellazione del volo da parte della Compagnia aerea.

La vicenda processuale

La controversia traeva origine dalla richiesta di restituzione del prezzo pagato da due viaggiatori, per un importo complessivo di € 958,26 per l’acquisto dei titoli di viaggio relativi alla tratta a/r Roma/Mosca/Dubai.

Il viaggio era stato prenotato con largo anticipo, nel mese di febbraio 2020, ed avrebbe avuto essere eseguito nelle date del 27 dicembre 2020 (volo di andata) e del 5 gennaio 2021 (volo di ritorno).

Con tre distinte comunicazioni, rispettivamente del 15, del 27 e del 29 settembre 2020, provenienti dal servizio clienti della compagnia aerea, gli istanti venivano informati della cancellazione dei voli Roma/Mosca e Mosca/Dubai del 28 dicembre 2020 e Dubai/Mosca del 5 gennaio 2021.

In assenza di una soluzione di viaggio alternativa, ormai perso l’interesse all’intero viaggio, gli attori provavano invano a contattare il call center della compagnia aerea per ottenere il rimborso dei titoli di viaggio.

Eseguita la rituale costituzione in mora, si rendeva indispensabile l’avvio del contenzioso tramite notifica dell’atto di citazione volto ad ottenere il reintegro delle somme, immotivatamente, detenute dal vettore aereo.

Quest’ultimo provvedeva, finalmente, al rimborso dei titoli di viaggio, ma, contestualmente, invitava la parte attrice ad abbandonare il giudizio con compensazione delle spese processuali.

Secondo la tesi difensiva della compagnia aerea l’azione giudiziale sarebbe risultata intempestiva e, quindi, ingiustificata.

Il rimborso, infatti, avrebbe potuto essere accordato agli istanti non prima della data prevista per l’esecuzione del volo, nella quale si sarebbe effettivamente e realmente concretizzato l’evento della cancellazione (a nulla valendo, quindi, le precedenti comunicazioni inviate ai passeggeri).

Gli attori, di contro, chiedevano al Giudice di Pace di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il pagamento della intera sorte capitale azionata, pronunciandosi sulle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, ossia operando, secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte, una valutazione, astratta e ipotetica, sull’esito del giudizio qualora fosse proseguito.

La decisione dell’Organo giudicante

Il Giudice di Pace, nel pervenire alla sua definitiva pronuncia, preliminarmente osservava come, nel caso di specie, nonostante la convenuta fosse un vettore extra-UE, trovasse applicazione il Reg. (CE) n° 261/2004, in virtù di quanto sancito dal relativo art. 3 (Ambito di applicazione – 1. Il presente regolamento si applica: a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato…).

Infatti, nel caso in esame, i passeggeri si sarebbero dovuti imbarcare su un volo nascente dall’aeroporto di Roma e diretto a Dubai, con scalo intermedio a Mosca.

Quanto alle tempistiche del rimborso, veniva evocato l’art. 8, paragrafo 1, lett. a), del cennato Regolamento comunitario, a mente del quale: «1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: – un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile».

In ragione di tanto, il Giudicante affermava che «il rimborso in favore degli attori avrebbe dovuto essere disposto … nei sette giorni rispettivamente dalle date del 15, del 27 e del 29 settembre 2020, in cui veniva comunicata la cancellazione dei voli».

Reputava, quindi, del tutto ininfluente la data in cui avrebbe dovuto essere effettivamente eseguita la prestazione contrattuale di trasporto, così screditando le argomentazioni difensive del vettore aereo che veniva, conseguentemente, condannato alla refusione delle spese di lite in favore della propria controparte.

Risvolti pratici della pronuncia giudiziale

Il testo della sentenza in esame appare senz’altro idoneo a valorizzare il principio di tutela e protezione dei consumatori sotteso alla succitata normativa comunitaria.

In tale prospettiva, laddove il vettore comunichi la cancellazione di un volo senza fornire, come nel caso che ci occupa, una soluzione di viaggio alternativa, viene sancito il diritto del passeggero ad essere reintegrato delle somme sborsate per l’acquisto dei titoli di viaggio in tempi brevissimi (entro sette giorni dalla comunicazione della cancellazione), proprio al fine di consentirgli di reperire, autonomamente, un’altra soluzione di viaggio avendone la relativa disponibilità economica.

Di contro, viene stigmatizzata la condotta di quelle compagnie aeree che tendono a trattenere, oltre il termine temporale sopra indicato e senza alcuna valida ragione, gli importi percepiti per l’acquisto di titoli di viaggio relativi a voli aerei successivamente cancellati.

Avv. Francesco Ruggiero e Avv. Marco Direnzo

Francesco Ruggiero

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