Termine presentazione querela: da quando decorre?

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Da quando decorre il termine per la presentazione della querela
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 124, co. 1)
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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Palermo confermava una pronuncia di condanna resa in primo grado.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. in relazione agli artt. 124 c.p. e 336 e 529 c.p.p., sostenendosi che l’azione penale avrebbe dovuto ritenersi improcedibile per tardività della querela.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte reputava il motivo summenzionato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, facendo prima di tutto presente che la giurisprudenza della stessa Cassazione ha da lunghissimo tempo chiarito, sulla questione, che il termine di tre mesi per esercitare il diritto di querela decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, senza che a tal fine sia sufficiente un mero sospetto (Sez. 3, n. 339 del 29/01/1964).
Pertanto, per la Corte di legittimità, a differenza di quanto assunto dalla difesa della ricorrente, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi e, di conseguenza, ove siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all’art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall’esito di tali indagini, abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014).
In sostanza, ad avviso del Supremo Consesso, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato (v., tra le altre, Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019; Sez. 2, n. 2863 del 27/01/1999).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito da quando decorre il termine per la presentazione della querela.
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 124, co. 1, cod. pen. dispone che, salvo “che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso e consolidato orientamento nomofilattico, che il termine di cui all’art. 124 c.p. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma quando dall’esito di tali indagini, abbia conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.
In altri termini, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì da quello in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell’esistenza del reato.
Tale provvedimento, quindi, poichè rappresentativo, come appena visto, di un indirizzo interpretativo che si è consolidato nel tempo, ben può essere preso nella dovuta considerazione al fine di appurare se il lasso temporale, menzionato nell’art. 124, co. 1, cod. pen., sia (o meno) decorso.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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