Sospensione udienze processuali fino all’11 maggio 2020: pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Redazione 09/04/20

Termini e udienze processuali: cosa prevedono i DPCM

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quadro con riferimento al differimento delle udienze processuali e alla sospensione dei procedimenti.

Infatti, mentre fino a ieri era previsto il rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali sino al 22 marzo, tale termine è stato ora prorogato sino al 15 aprile; ciò significa che i Capi degli uffici giudiziari dovranno predisporre un nuovo calendario a partire dal successivo 23 marzo.

Questa decisione è stata determinata dal repentino mutamento de quadro sanitario, che impone l’adozione di misure restrittive per un tempo più lungo.

L’iter è iniziato nella notte dell’8 marzo, quando è stato emanato il primo DPCM per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Con riferimento alla professione forense, le disposizioni per gli avvocati prevedono:

In relazione alle udienze: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (9 marzo) e sino al  11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”.

Quindi, dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rinviate tutte le udienze civili; i giudici dovranno comunicare alle parti le date dei rinvii, anche alla luce di quanto verrà stabilito dai Capi ufficio per il periodo successivo, vale a dire a partire dal 23 marzo e sino al 31 maggio.

Occorre precisare che il rinvio delle udienze vale comunque solo per i procedimenti che hanno un’udienza fissata tra il 9 e il 22 marzo; ciò significa che, ad esempio, una causa con udienza prevista per il 23 marzo proseguirà nel rispetto delle regole generali.

Per quanto riguarda i termini processuali, sia relativamente ai giudizi civili che a quelli penali: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (9 marzo) e sino al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”.

Anche in questo caso, occorre considerare che la sospensione vale solo per i procedimenti che hanno un’udienza fissata tra il 9 e il 22 marzo.

L’interpretazione del CNF

Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito chiarimenti sulle disposizione dei regolamenti, chiedendo però un intervento normativo in sostituzione di quanto sinora stabilito, in modo da fare chiarezza e aiutare gli avvocati nell’espletare le attività possibili, senza incorrere in un’errata interpretazione, che comporti l’omissione di atti dovuti in forza dei mandati ricevuti dai propri clienti.

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La decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it.

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Infatti, le disposizioni non sono chiare relativamente a quali atti e a quali procedimenti siano sospesi. Alcuni ipotizzano che, per quanto riguarda i giudizi civili, siano sospesi i termini per le iscrizioni a ruolo, le comparse di costituzione, le memorie e le chiamate di terzo, che scadono nel periodo tra il 9 e il 22 marzo 2020; mentre, per i procedimenti penali, occorre distinguere: a) i procedimenti relativi a reati che possono prescriversi, il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del DPCM e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020. Invece, per i procedimenti relativi all’applicazione di una misura di prevenzione, non opera la sospensione.

Nell’incertezza, è intervenuto il CNF: scarica la scheda di analisi del DPCM.

FRESCO DI STAMPA

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