Test ammissione a medicina: il Consiglio di Stato salva le prove per l’a.a. 2023/2024

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La VII Sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar Lazio che aveva screditato i test di ingresso a medicina per l’a.a. 2023/24. Per il Tar era illegittimo il criterio di attribuzione del punteggio “equalizzato” perché produttivo di distorsioni in quanto non era garantita una selezione dei concorrenti secondo criteri di merito.

Consiglio di Stato -sez. VII- sentenza n. 8005 del 04-10-2024

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Indice

1. La vicenda: i test TOLC per l’ingresso a medicina


Un uomo aveva partecipato alle prove d’esame per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria. Le prove, denominate TOLC (Test OnLine CISIA), erano state indette con d.m. n. 1107/2022, recante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. In ragione del punteggio nella graduatoria unica nazionale, non utile a immatricolarsi in una delle sedi universitarie prescelte (56,68), l’appellante ha agito innanzi al Tar, che accoglieva in parte l’impugnazione, stabilendo l’illegittimità del criterio di attribuzione del punteggio “equalizzato” (art. 6, c. 4, d.m. n. 1107/2022).

2. Il punteggio cd. equalizzato


È pari alla somma dei punti per le risposte date ai 50 quesiti di cui la prova si compone, secondo la prevista modulazione di 1, 0 e -0,25 punti rispettivamente per ogni risposta esatta, omessa e errata, con l’ulteriore punteggio determinato in base al “coefficiente di equalizzazione della prova”. Nella sua dichiarata finalità di “misura(re) la difficoltà della prova”, suddivisa in due sessioni, ad aprile e luglio, a loro volta articolate in diversi turni, il coefficiente di equalizzazione è ottenuto secondo il “modello scientifico e (il) il sistema di attribuzione dei punteggi equalizzati”, enunciato nell’allegato 2 al d.m. Il sistema che presiede al punteggio equalizzato è stato concepito in funzione del differente livello di difficoltà di ogni quesito, estratto da una banca dati previamente formata e composta da 1700 quesiti, e dunque della prova nel suo complesso.

3. L’obiettivo del TOLC


È di porre i candidati in condizioni di parità, nella prospettiva della ripetibilità della prova stessa oltre che della diversità di quesiti di cui ciascuna di essa si compone. A tale scopo per ogni quesito è stato misurato il relativo livello di difficoltà, tramite l’attribuzione di un coefficiente di facilità fondato su un criterio statistico, incentrato sulla media dei punteggi registrati nella prima sessione, ovvero quella di aprile (ridenominata in base alla normativa concorsuale “periodo di calibrazione”). La somma dei coefficienti di difficoltà dei quesiti di cui si compone ogni prova è stata poi sottratta dal valore massimo ottenibile in base alle risposte esatte (50) e il risultato ottenuto è stato infine aggiunto al punteggio risultante dalle risposte date dal candidato.

4. Le distorsioni rilevate dal Tar


Il Tar ha ravvisato nel sistema di misurazione del livello di difficoltà dei quesiti a base del punteggio equalizzato sommariamente descritto alcune distorsioni, nella misura in cui non era con esso assicurata una valutazione omogenea delle prove e dunque una selezione dei concorrenti secondo criteri di merito. Per il Tar era stata preclusa la possibilità di raggiungere il “punteggio massimo conseguibile”, a causa di un “fattore, non controllabile dal candidato, di premialità o penalizzazione suscettibile, di per sé, di influenzare l’accesso o l’esclusione dai corsi”, oltre che di porre lo stesso candidato “in una situazione di partenza diversa l’uno dall’altro e del tutto affidata al caso”. Per l’effetto erano stati annullati: il d.m. n. 1107/2022; il d.d. n. 1925/2022 recante le modalità di svolgimento della prova e la formazione delle graduatorie; i bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato e la graduatoria unica nazionale per l’a.a. 2023/2024. All’annullamento non era seguita né l’ammissione del ricorrente in soprannumero a un corso di laurea da esso prescelto, per non essere stato dimostrato “un nesso di implicazione diretta tra l’adozione del meccanismo di equalizzazione e la mancata ammissione ai corsi per quanto riguarda parte ricorrente”, né la ripetizione della prova, rispetto alla quale è stato considerato ostativo il conseguente impatto sull’organizzazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato su base annua. Era stato escluso qualsiasi effetto invalidante nei confronti delle immatricolazioni “già avvenute e di quelle in via di perfezionamento” sulla base della graduatoria annullata, e che in base all’annullamento si potesse dare luogo “a ulteriori scorrimenti”.
A questa parte della vicenda abbiamo dedicato l’articolo “Test medicina TOLC: il Tar Lazio annulla le prove

5. L’impugnazione


La sentenza è stata appellata in via principale dal ricorrente vittorioso in primo grado per non avere disposto la sua ammissione ai corsi di laurea in sovrannumero e non avere nemmeno ordinato la ripetizione della prova. Vi hanno resistito le parti pubbliche e private che hanno appellato la sentenza del Tar in via incidentale: oltre a contestare nel merito l’accoglimento del ricorso nel merito, ne hanno censurato la mancata dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, in ragione del mancato superamento della prova di resistenza, e per non avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della salute.

6. Il ribaltamento del Consiglio di Stato


La pronuncia del Tar aveva giudicato illegittimo il modello scientifico che presiede al sistema di attribuzione del punteggio equalizzato sulla cui base viene definito l’ordine di graduatoria. In base all’allegato 2 al d.m. n. 1107/2022 l’equalizzazione interviene in funzione correttiva del punteggio derivante dalle risposte date ai quesiti dal candidato, per omogeneizzare i punteggi finali per tenere conto del diverso grado di difficoltà dei quesiti di cui si compone ciascuna prova. Il fulcro del sistema di equalizzazione è dato dall’omonomo coefficiente, il cui valore si aggiunge al punteggio ottenuto dal candidato per le risposte date. Il coefficiente di equalizzazione ha lo scopo di misurare il livello di difficoltà della prova e ha un fondamento di carattere statistico, riconducibile alle risposte date dai candidati per ogni quesito nel periodo di rilevazione. Precisati i cardini su cui si fonda il sistema di attribuzione del punteggio, il Consiglio di Stato ha smentito l’assunto a base della sentenza del Tar secondo cui l’esito della prova sarebbe rimesso a un fattore non controllabile dal candidato e pertanto non dipendente dalle sue capacità, a causa del diverso coefficiente di equalizzazione applicabile a ciascuna prova, per cui difetterebbero i requisiti di legittimità propri una selezione concorsuale pubblicistica sulla base del merito tra candidati posti in condizioni di parità. Lungi dal costituire un fattore erratico, l’equalizzazione del punteggio così strutturata trova invece il proprio fondamento in un inoppugnabile e non contestato sistema di misurazione della difficoltà dei quesiti avente base statistica. La difficoltà è desunta a posteriori, sulla base dello scostamento medio di punteggio registratosi rispetto al massimo teorico. Un maggiore scostamento, indice di maggiore difficoltà del quesito, si traduce in un punteggio aggiuntivo maggiore a quello per le risposte date rispetto al punteggio invece attribuibile laddove lo scostamento sia minore, e dunque il quesito si sia dimostrato di agevole soluzione. Pertanto, attraverso il sistema di formazione del punteggio finale si corregge un potenziale fattore di alterazione della parità di trattamento dei candidati, insito nell’estrazione causale dalla relativa banca dati di quesiti di diverso livello di difficoltà e dunque nel potenziale differente livello di difficoltà di ciascuna prova nel suo complesso.

7. La meritocrazia è salva


Il meccanismo di attribuzione dei punteggi si pone in coerenza coi canoni di par condicio e di selezione imparziale e di stampo meritocratico che sul piano della legittimità amministrativa presiedono al funzionamento dei concorsi pubblici. Il coefficiente di equalizzazione è il perno su cui poggia il riequilibrio della posizione di ogni concorrente e la sua razionalità rimonta al criterio di carattere statistico attraverso cui è stato misurato il grado di difficoltà di ogni quesito.

8. Il verdetto


L’appello principale è stato essere respinto, mentre sono stati accolti gli appelli incidentali. Per l’effetto, la sentenza di primo grado è stata riformata nel senso che il ricorso deve essere respinto. In sintesi, il Consiglio di Stato ha così provveduto:

  • ha respinto l’appello principale;
  • ha accolto gli appelli incidentali;
  • in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso,
  • ha compensato le spese del doppio grado.

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Avv. Biarella Laura

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