Test medicina TOLC: il Tar Lazio annulla le prove

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Sono state portate all’esame del Tar Lazio (Sezione Terza, Sentenza 17 gennaio 2024, n. 863) le prove di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria, che nell’annullare gli atti ha delimitato le conseguenze per l’annualità corrente.

TAR Lazio -sez. III- sentenza 863 del 17-01-2024

TAR-DEL-LAZIO-SENTENZA-N.-863-DEL-17-GENNAIO-2024-PDF.pdf 212 KB

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Indice

1. Il sistema Tolc-Med (test di Medicina)


Per il Collegio il meccanismo dei test introdotto dall’amministrazione presenta elementi di alea che:

  • da un lato, non sono giustificati da esigenze oggettive della selezione,
  • dall’altro, non consentono un ordinamento degli aspiranti sulla base della sola performance, essendo la relativa posizione influenzata, in maniera anche significativa e determinante l’accesso ai corsi di laurea, dall’attribuzione di un fattore di parametrazione del punteggio che limita, in modo per ciascuno diverso, il punteggio massimo raggiungibile e che mina, pertanto, la par condicio tra i candidati.

Il funzionamento del sistema Tolc-Med è stato descritto dal CISIA nelle memorie e, con maggiore approfondimento, nella relazione tecnica depositata a seguito di ordinanza istruttoria della Sezione. Gli aspetti fondamentali del meccanismo sono stati così riassunti:

  • è stata predisposta una banca dati composta di 1.700 quesiti;
  • sarebbero state composte prove (intese come insieme di quesiti da sottoporre ai candidati) valutate ex ante analoghe in termini di difficoltà assegnata dagli esperti e identiche per struttura;
  • all’esito della prima sessione di esami è stato calcato il coefficiente di equalizzazione dei singoli quesiti, e quindi delle prove, sottraendo dal numero dei quesiti, 50, la somma dei punteggi medi (arrotondati ai centesimi) ottenuti dai quesiti nel periodo di calibrazione. Il punteggio equalizzato è, quindi, ottenuto sommando il punteggio grezzo, dato dalla sommatoria del risultato ottenuto sulla base delle risposte esatte (1 punto), omesse (0 punti) o errate (-0,25 punti), e il coefficiente di equalizzazione;
  • il coefficiente di equalizzazione è stato calcolato sottoponendo ciascun quesito a una popolazione, suddivisa in cluster, analoga alla popolazione nazionale iscritta al test;
  • il coefficiente calcolato al termine della sessione di aprile è stato utilizzato anche per la determinazione del punteggio equalizzato nella sessione di luglio.

Secondo il collegio tale meccanismo evidenzia un aspetto che, alla luce delle risultanze agli atti, appare incontestabile: le prove somministrate ai candidati non erano omogenee quanto a difficoltà complessiva individuata attraverso il coefficiente di equalizzazione. Una differenza tra i coefficienti di equalizzazione delle prove può, a seconda della posizione in graduatoria del candidato, corrispondere a una differente collocazione di decine, centinaia ovvero migliaia di posti.

2. La mancata omogeneità delle prove


Che le prove non possano essere omogenee sulla base del punteggio equalizzato è, per il collegio, implicito nelle premesse di funzionamento del sistema. Essendo il punteggio equalizzato calcolato a valle della prima sessione di esami, risulta impossibile che le prove, composte ex ante dalla commissione, possano risultare omogenee sulla base del tasso concreto di successo nelle risposte accertato in fatto ex post. Peraltro, l’astratta, omogenea difficoltà ex ante dei quesiti predisposti dalla Commissione, oltre che apparentemente smentita dalle risultanze statistiche espresse dall’equalizzatore, non vale, di per sé, a escludere la violazione della par condicio tra i candidati, atteso che anche nella sessione di luglio (quella successiva al cd. periodo di calibrazione) l’amministrazione non ha approntato alcuno specifico correttivo nel sistema di predisposizione dei test, in modo da tener conto del fatto che agli stessi era stato definitivamente assegnato un determinato coefficiente di difficoltà suscettibile di incidere, in concreto, sulla determinazione del punteggio massimo conseguibile.

3. L’annullamento degli atti


Il Tar Lazio ha annullato, nei limiti e per gli effetti precisati nell’ottica di una modulazione dell’effetto caducatorio:

  • il d.m. 1107/2022, il d.d. 1925/2022,
  • i bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2023/24 delle Università intimate,
  • la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2023/24, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023.

4. Le conseguenze


Il Collegio ha esposto che “deve a questo punto farsi carico di precisare le conseguenze del predetto annullamento che, va sin d’ora precisato, per le ragioni che si esporranno non possono condurre alla totale caducazione degli atti posti in essere in esecuzione degli atti annullati e, in particolare, delle immatricolazioni già avvenute e di quelle in via di perfezionamento per il predetto anno accademico, nei termini in appresso indicati”:

  • è stato escluso che, quale conseguenza dell’annullamento, il ricorrente possa essere ammesso in soprannumero al corso di laurea presso l’Ateneo indicato come prima scelta o presso altre Università;
  • è stato escluso che, in conseguenza dell’annullamento degli atti sopra indicati, possa disporsi la totale caducazione di tutti gli atti esecutivi e, in particolare, delle immatricolazioni avvenute o comunque in corso di perfezionamento.

E’ stato quindi precisato che l’accertata illegittimità non può rimanere senza conseguenze per l’annualità in corso: se gli effetti già prodottisi in esecuzione degli atti impugnati non possono essere eliminati, per un principio di rispetto del dato sostanziale concernente la vita e i beni dei cittadini (factum infectum fieri nequit) e in funzione della salvaguardia di primari principi costituzionali, che ostano a una soluzione meramente demolitoria dell’azione amministrativa non arrecante alcun beneficio concreto all’interesse sotteso al ricorso, va escluso che gli atti di cui è stata accertata l’illegittimità possano essere portati a ulteriori conseguenze. Non si potrà, pertanto, procedere a ulteriori scorrimenti della graduatoria, salvo quelli la cui finestra di perfezionamento risulti ancora aperta alla data di pubblicazione della sentenza in disamina.

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Avv. Biarella Laura

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