Testimonianza indiretta -Scheda di Diritto

Redazione 04/09/24
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La testimonianza indiretta si verifica quando un testimone riporta informazioni che non ha direttamente osservato, ma che ha appreso da terze persone. In altre parole, si tratta di dichiarazioni fatte da un testimone su fatti o circostanze che non ha vissuto personalmente, ma che gli sono stati riferiti da qualcun altro.

Indice

1. Contesto giuridico


La testimonianza indiretta è disciplinata principalmente nel contesto del processo penale, ma trova applicazione anche in quello civile. La sua ammissibilità e il suo valore probatorio variano a seconda del sistema giuridico e della specifica legislazione applicabile.

2. Ammissibilità nel processo penale della testimonianza indiretta

  • Codice di Procedura Penale Italiano (Art. 195): nel diritto processuale penale italiano, la testimonianza indiretta è regolata dall’articolo 195 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che, in linea di principio, il testimone deve riferire solo i fatti di cui ha diretta conoscenza. Tuttavia, è possibile riferire fatti appresi da terzi se non è possibile ottenere direttamente la testimonianza della persona che ha riferito il fatto originario.
  • Condizioni di ammissibilità: perché una testimonianza indiretta sia ammessa, devono sussistere specifiche condizioni, tra cui l’impossibilità di acquisire la testimonianza diretta del soggetto originario (per esempio, perché deceduto, irreperibile, o si rifiuta di testimoniare), e la necessità che la fonte originaria venga indicata dal testimone.

Potrebbe interessarti anche: Ammissibilità della testimonianza indiretta anche in difetto di indicazione della fonte di informazione (Cass.pen.sez.III, 29 gennaio-12 marzo 2008, n.11100)

3. Valore probatorio

  • Testimonianza di secondo grado: la testimonianza indiretta ha generalmente un valore probatorio inferiore rispetto a quella diretta. Il giudice è tenuto a valutare con particolare attenzione la credibilità del testimone e la plausibilità della fonte originaria.
  • Conferma di altre prove: spesso, la testimonianza indiretta necessita di essere supportata da altre prove o testimonianze dirette per assumere un peso significativo all’interno del processo. Il rischio di errore o manipolazione delle informazioni è maggiore, pertanto, i giudici sono solitamente cauti nel basare una decisione esclusivamente su testimonianze indirette.

4. Limiti e restrizioni

  • Diritto al contraddittorio: un aspetto fondamentale da considerare è il rispetto del diritto al contraddittorio. Le parti hanno il diritto di esaminare i testimoni, compresi quelli che forniscono testimonianze indirette. Se la persona che ha fornito l’informazione originaria non è disponibile per essere interrogata, la testimonianza indiretta potrebbe essere considerata meno attendibile.
  • Esclusione delle voci: in molti ordinamenti, le voci di corridoio o le informazioni basate su dicerie sono generalmente escluse dal processo, poiché ritenute inaffidabili e potenzialmente pregiudizievoli per un giusto processo.

5. Esempi di applicazione

  • Processo penale: in un caso di omicidio, un testimone può riferire ciò che un’altra persona gli ha detto di aver visto o sentito in relazione al crimine. Se questa persona non è disponibile per testimoniare direttamente, il giudice dovrà valutare attentamente l’affidabilità della testimonianza indiretta.
  • Processo civile: in una causa di responsabilità civile, un testimone può riportare ciò che gli è stato detto dal danneggiato su come si è verificato l’incidente. Anche in questo contesto, il valore probatorio della testimonianza indiretta sarà valutato con cautela.

6. Differenze tra ordinamenti giuridici


Sistema accusatorio vs. inquisitorio: nei sistemi di tipo accusatorio, come quello statunitense, la testimonianza indiretta è spesso soggetta a limitazioni più rigorose (ad esempio, la regola del “hearsay”). Invece, nei sistemi di tipo inquisitorio, come quello italiano, l’ammissibilità è più flessibile, ma comunque limitata dalla necessità di garantire il diritto al contraddittorio e l’affidabilità delle prove.

7. Normativa di riferimento

  • Codice di Procedura Penale Italiano, Art. 195: disciplina specifica sulla testimonianza indiretta e le sue condizioni di ammissibilità.
  • Art. 111 della Costituzione Italiana: stabilisce i principi del giusto processo e del diritto al contraddittorio, influenzando l’ammissibilità delle prove, compresa la testimonianza indiretta.
  • Normative internazionali: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) all’art. 6 sancisce il diritto a un processo equo, influenzando anche l’uso delle testimonianze indirette nei procedimenti giudiziari.

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