Il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, reca il T.U. della giustizia tributaria, con vigore dal 29 novembre 2024, tuttavia l’articolo 131 del medesimo testo prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ai tre testi unici fiscali abbiamo dedicato l’articolo Materia tributaria e fiscale: in vigore i tre Testi Unici
Indice
1. La legge di delega
Il T.U. in disamina è stato elaborato sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti al comma 1 dell’articolo 21 della legge n. 111/2023, che ha previsto i seguenti principi e criteri direttivi:
- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore (lett. a); coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge 111/2023 (ovvero quelli adottati per la revisione del sistema tributario) (lett. b);
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali (lett. c).
2. Il contenuto del nuovo Testo Unico
Il decreto legislativo si compone di 3 parti:
- la parte I riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria;
- la parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario;
- la parte III contiene le disposizioni finali.
Il testo ha carattere compilativo ed ha come obiettivo la ricognizione della normativa vigente in materia, tramite la raccolta delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus normativo l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.
3. La parte I
Concerne l’ordinamento della giurisdizione tributaria, è composta dal solo titolo I, relativo agli organi della giurisdizione tributaria, riproducendo il titolo I del decreto legislativo n. 545/1992 (“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione”) che disciplina l’organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, ad eccezione di alcune norme già in precedenza abrogate e dell’intero Capo VI, recante disposizioni transitorie e finali non più attuali. All’interno del titolo I è stato inserito l’articolo 4 della legge di bilancio 2012, istitutivo del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), il cui contenuto è stato attualizzato. Vi sono confluite anche alcune norme della legge n. 130/2022, che reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, segnatamente quelle dell’art. 3, sulla definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione, e dell’art. 8, riguardanti la cessazione dall’incarico di giudice tributario. Il titolo I risulta ripartito in 5 capi:
- il capo I, riguardante gli organi della giurisdizione tributaria, recante norme su composizione, concorso per l’accesso al ruolo della magistratura tributaria, nomina e tirocinio, formazione;
- il capo II, riguardante i componenti delle corti di giustizia di primo e secondo grado, recante norme su requisiti generali, incompatibilità, decadenza, giuramento, assegnazioni e trasferimenti, trattamento economico, sanzioni disciplinari;
- il capo III, riguardante il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, recante norme su composizione, attribuzioni, ineleggibilità, elezione, convocazione, ufficio del massimario;
- il capo IV, riguardante gli uffici di segreteria, relativi sia alle corti di primo e secondo grado che al Consiglio di presidenza, con norme su trattamento economico e amministrazione;
- il capo V, riguardante la sezione civile presso la Corte di cassazione, incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria.
Il titolo I contiene in allegato 4 tabelle:
- Tabella A, relativa agli organi di giurisdizione in materia tributaria, recante l’elenco revisionato delle sezioni delle corti di giustizia tributaria di I e II grado, suddivise per regioni e province, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 aprile 2008;
- Tabella B, relativa all’organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria, recante l’elenco revisionato dei componenti delle corti per ciascuna regione e provincia, di cui al citato decreto 11 aprile 2008;
- Tabella C, relativa al punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di I e II grado nonché nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, di cui alla tabella F della legge 130/2022;
- Tabella D, relativa agli importi degli stipendi rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3 giugno 2024, di cui alla tabella F-bis della legge 130/2022.
4. La parte II
Concerne le disposizioni sul processo tributario, e consta di 3 titoli:
- il titolo I ripropone il titolo I del decreto legislativo n. 546/1992, che reca le disposizioni generali sul processo tributario, al netto delle norme già abrogate in precedenza e delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 220/2023, quali quella sulle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e quella sugli atti processuali, nonché di una disposizione sulla rappresentanza e assistenza dei contribuenti davanti alle corti di giustizia tributaria contenuta nel d.P.R. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Tra le modifiche apportate, si segnala, in particolare, la sostituzione dei riferimenti al solo “collegio” contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con l’espressione “giudice in composizione monocratica o collegiale”, in conseguenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla citata legge 130/2022, che prevedono l’istituzione del giudice tributario monocratico. Il titolo I regola gli ambiti della giurisdizione tributaria, dettando norme sulla competenza, sui poteri delle corti di I e II grado, sulle parti e la loro rappresentanza in giudizio, nonché sulle spese del giudizio, sugli atti e sulle comunicazioni e notificazioni. Il titolo II riproduce il titolo II del d.lgs. n. 546/1992, contenente le disposizioni relative al processo tributario, al netto delle norme già abrogate in precedenza e delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 220/2023, quali quelle sul deposito degli atti nel fascicolo telematico e sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza. Sono state raccolte inoltre alcune norme rilevanti in materia, tra cui quelle relative alle eccezioni di nullità degli avvisi di accertamento e rettifica di cui all’articolo 61 del citato d.P.R. 600/1973 e quelle concernenti l’esecuzione delle sanzioni nonché l’iscrizione di ipoteca giudiziale e l’applicazione di sequestro conservativo a favore dell’ente impositore di cui agli artt. 19 e 22 del d.lgs. 472/1997 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie). Tra le modifiche apportate, si segnala, in particolare, l’espunzione dei riferimenti al passaggio in giudicato della sentenza nei giudizi di ottemperanza, coerentemente con il principio di immediata esecutività delle sentenze tributarie.
- Il titolo II è suddiviso in 4 capi: il capo I, in cui viene disciplinato il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado; il capo II, in cui sono regolamentati i procedimenti cautelare e conciliativo; il capo III, relativo alle impugnazioni; il capo IV, che concerne l’esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria.
- La parte III contiene le disposizioni finali, con la puntuale indicazione, come richiesto da uno specifico criterio di delega, delle disposizioni abrogate in quanto il loro contenuto è stato interamente trasposto nel T.U. o risultano con esso incompatibili.
5. Decorrenza
L’articolo 131 prevede che le disposizioni del T.U. si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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