Biancamaria Consales
Con interpello n. 20 del 14 giugno 2013, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali.
In particolare, le puntualizzazioni sollecitate dall’istante (l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) riguardano due specifiche fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero e quelli da compiere all’esterno dei confini nazionali ma in territorio italiano (è il caso dei tirocini attivati presso le ambasciate).
Il Ministero ha chiarito che il tirocinio è uno strumento rivolto a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell’ambito di processi formativi (c.d. tirocini curriculari) o nell’ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini non curriculari).
La disciplina dell’istituto trova le sue fonti in disposizioni di legge, sia nazionali che regionali: in particolare, sul piano nazionale vanno menzionati l’art. 18 della L. 196/1997 e relativo D.M. 142/1998, nonché l’art. 11 del D.L. 138/2011 (conv. da L. 148/2011), che ha introdotto i “livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini”.
Tale ultima disposizione è stata, tuttavia, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 287/2012, secondo la quale l’art. 11 citato “si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni”.
A seguito della L. 92/2012 (art. 1, comma 34) sono state, invece, sottoscritte, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” destinate ad orientare la disciplina regionale in materia.
Il quadro normativo che emerge non sembra, però, del tutto compatibile con le fattispecie rappresentate dall’istante, tenuto peraltro conto che le stesse Linee guida non si applicano ai tirocini transnazionali.
Per tali fattispecie occorre, perciò, far riferimento ad un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che:
1. per i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova applicazione, in virtù del principio di territorialità, la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero;
2. per i tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna.
Nella seconda ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18 L. 196/1997 e D.M. 142/1998).
Tale soluzione assicura peraltro, in linea con il principio di parità di trattamento, l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata.
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