Tirocinio avvocato: quando è dovuta l’Irap?

Redazione 21/03/17
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Secondo la Corte di Cassazione, l’Irap, ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, non è dovuta da parte del tirocinante forense. Nella sentenza n.6673/2017, infatti, la Corte ha motivato la decisione affermando che il tirocinio è un’attività svolta sotto la direzione e supervisione di un dominus. L’etero-direzione sarebbe la condizione sufficiente per ritenere non applicabile l’Irap. Ma andiamo con ordine nella ricostruzione della sentenza.

 

Cassazione: il caso di specie

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva preteso la corresponsione dell’imposta per tre annualità da parte di un ormai affermato professionista. Secondo la Commissione tributaria regionale Toscana, in particolare, il contribuente sarebbe stato esente indiscutibilmente per le due annualità, durante le quali avrebbe svolto attività di praticantato sotto la direzione di un dominus. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, il tirocinante non è più esonerato dal pagamento dell’imposta nel momento in cui il tirocinio è terminato, quindi fin dal sostenimento da parte sua dell’esame di abilitazione alla professione: ciò in ragione del fatto che da quel momento, lo stesso è considerabile come lavoratore autonomo.

È su questo punto che il ricorrente si è opposto, affermando di aver meramente prestato la propria opera ad un terzo. La questione è la seguente: quando un’attività può considerarsi autonoma? E in base a quali criteri?

 

Autonomia organizzativa: quando ricorre?

Secondo l’articolo 2 del D.lgs. 446/1997, non ricorre l’autonoma organizzazione quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Infatti, secondo il professionista, l’Agenzia delle Entrate lo aveva assoggettato al regime della libera professione scambiando l’esistenza di un’organizzazione di terzi come indice di autonomia. In realtà, nel caso di specie, gli altri componenti dello studio legale tributario erano gli esclusivi titolari e gestori dell’organizzazione, a favore dei quali il ricorrente erogava la sua prestazione lavorativa.

Infatti, era emerso anche che il professionista non avesse personale dipendente e non possedesse beni strumentali significativi. Aveva sostenuto spese per immobili pari a 584 euro, e non era nemmeno socio dello studio legale presso il quale lavorava.

 

Tirocinanti avvocati: quando devono l’Irap?

Nonostante, infine, si sia giunti alla conclusione secondo la quale il tirocinante non è tenuto ad erogare l’imposta regionale sulle attività produttive, nemmeno a seguito del superamento dell’esame di stato di abilitazione forense, qualora non divenga contestualmente titolare o socio di uno studio legale, si auspica un intervento del Legislatore, che faccia chiarezza sull’applicabilità dell’Irap: in particolare, sarebbe opportuno precisare i casi in cui un soggetto sia tenuto ad erogarla, senza rimettere la valutazione al conteggio dei beni singolarmente posseduti dai professionisti. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che, a ben vedere, il possesso di beni non è automaticamente sintomatico dell’esistenza di autonomia organizzativa.

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