“Tour de X” e “Tour de France”: per il Tribunale Ue i marchi non sono simili

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La VII Sezione del Tribunale UE, nella sentenza del 12 giugno sulla causa T-604/22 in ambito di diritto dei marchi UE, ha rigettato il ricorso della Société du Tour de France contro la registrazione del marchio “Tour de X”: il pubblico non stabilirà alcun nesso tra i marchi, poiché il carattere distintivo accresciuto dall’impiego e dalla notorietà dei marchi “Tour De France” E “Le Tour De France” non si estendono all’elemento comune ai marchi in conflitto, cioè l’elemento “tour de”.

Indice

1. La domanda di registrazione di “Tour de X”


Nel maggio 2017 la catena tedesca di sale fitness FitX ha richiesto all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno figurativo “Tour de X”. L’istanza di registrazione afferiva a differenti prodotti e servizi, tra i quali abbigliamento, scarpe, giochi, giocattoli e apparecchi per videogiochi, articoli sportivi, attrezzature sportive, servizi di educazione sportiva, formazione, divertimento, attività sportive e culturali.

2. L’opposizione della Société du Tour de France


La società francese Société du Tour de France si è opposta alla registrazione, facendo valere alcuni marchi denominativi e figurativi con l’espressione Tour De France O Le Tour De France che aveva già registrato per alcuni prodotti e servizi.

3. Nessun rischio di confusione per l’EUIPO


L’EUIPO ha considerato che, malgrado la circostanza che i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi fossero identici ovvero simili, non sussisteva alcun rischio di confusione. L’impiego del marchio “Tour de X” non avrebbe tratto alcun indebito vantaggio dai marchi della Société du Tour de France, né avrebbe recato loro pregiudizio.

4. L’impugnazione al Tribunale UE


La Société du Tour de France ha impugnato il verdetto dell’EUIPO innanzi al Tribunale dell’Unione europea, il quale ha rigettato il ricorso, confermando la posizione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. In dettaglio, il Tribunale UE ha ritenuto che il pubblico non confonderà i marchi sebbene l’identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi e il carattere distintivo accresciuto dall’utilizzo dei marchi della Société du Tour de France per ciò che afferisce ai servizi di organizzazione di gare ciclistiche. Per lo stesso Tribunale, l’unico elemento comune tra i marchi, cioè l’espressione “tour de”, presenta un debole carattere distintivo e il grado di somiglianza tra i marchi è risultato altrettanto debole.

5. Nessun vantaggio né pregiudizio reciproco


Per il collegio della VII Sezione del Tribunale UE, l’utilizzo del marchio “Tour de X” per i prodotti e i servizi dal medesimo contraddistinti non trarrà indebitamente vantaggio dal carattere distintivo ovvero dalla notorietà dei marchi della Société du Tour de France e non arrecherà loro pregiudizio. Per l’organo giurisdizionale il pubblico non stabilirà nesso alcuno tra i marchi, in quanto, peraltro, il carattere distintivo accresciuto dall’impiego nonché dalla notorietà dei marchi “Tour De France” e “Le Tour De France” non si estendono all’elemento comune ai marchi in conflitto, cioè l’elemento “tour de”. Il Tribunale ha quindi concluso che detto elemento risulta un’espressione descrittiva, impiegata in modo molto comune nell’ambito di gare ciclistiche ed eventi similari, il quale presenta un carattere distintivo molto debole, se non, addirittura, inesistente.

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Avv. Biarella Laura

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