Tra trasparenza e protezione dei dati personali,l’adozione dell’albo online da parte della PA, un altro tassello del Piano E-gov 2012

Le Pubbliche Amministrazioni , a partire dal primo gennaio di quest’anno sono tenute a dover garantire le indicazioni dell’articolo 32 della legge n.°69 del 18 giugno 2009″Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che, nell’ottica non solo della massimizzazione delle risorse assegnate ad ogni ente e di una gestione della res publica orientata al risparmio, ma anche e soprattutto per garantire al cittadino una maggiore trasparenza dell’operato dell’intera macchina pubblica, prevede di adottare il c.d. albo pretorio on line come il solo strumento di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi.

L’obbligo , in realtà, era originariamente decorrente a partire dal 2010 , ma è stato posticipato per permettere un maggiore arco temporale di adeguamento da parte dei singoli enti.

A far data dal primo giorno dell’anno, quindi, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di ogni amministrazione pubblica sono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito web dell’ente stesso o su quello di altre amministrazioni.

La tradizionale pubblicazione cartacea, con il documento affisso alla bacheca dell’ente, delle notizie e degli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, come ad esempio i bandi di concorso, permessi di costruzione, deliberazioni , elenco dei beneficiari di provvidenze economiche, non ha più valenza legale, ma è sostituita dalla pubblicazione on line.

Si concretizza così un importante tassello della Riforma Brunetta della Pubblica Amministrazione, che però sarà gestito completamente solo tra due anni; infatti , solo a partire dal gennaio del 2013 tale procedura riguarderà anche due particolari tipologie di atti pubblici , i bandi di gara e i documenti di bilancio.

Per questi, infatti , l’analogo obbligo di pubblicità esclusivamente on line decorre solo dal 1 gennaio 2013; a partire da tale data , che costituisce il vero termine, quindi, decorso il quale tutta l’attività della PA sarà agevolmente accessibile telematicamente.

Successivamente a tale data la più che nota pubblicità attraverso la stampa quotidiana sarà solo facoltativa e potrà avvenire esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati ad ogni ente.

Ma come gestire quest’onere rispettando tutte le direttive che la pubblica Amministrazione deve al riguardo osservare, da quella sulla trasparenza a quella sulla privacy, alla tempistica e così via….?

Al momento è lapalissiano osservare che ogni ente segue la strada e l’interpretazione che ritiene più opportuna, e anche in un ambito territoriale circoscritto le risultanze di tale onere consultabili dal web sono diverse tra di loro, perché sono in uso interpretazioni non uniformi della questione.

Sarebbe quindi opportuno al più presto uno specifico intervento regolatorio , magari attraverso l’adozione di una circolare operativa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Possiamo però citare uno sforzo meritorio in materia : per facilitare l’adozione uniforme della pubblicazione telematica degli atti pubblici e individuare le opportune regole tecniche, i criteri, i formati e le informazioni obbligatorie per tale procedimento, è stata recentemente presentata al Dicastero della Funzione Pubblica una bozza di dpcm, scritta da giuristi, esperti di informatica e archivistica e funzionari pubblici, della cui presentazione siamo in attesa dell’esito .

Riassumendo, quindi, da un mese nella pubbliche amministrazioni è stata messa al bando la carta, e seguendo le direttive del rinnovato Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, come di recente riformato dalla L.235/2010) ognuna di loro dovrà riorganizzare al più presto le procedure di pubblicazione, garantendo allo stesso tempo sia la trasparenza del proprio operato che la tutela della legge sulla privacy

Tale ultima questione, cioè l’annoso dilemma su come operare il bilanciamento tra privacy e trasparenza, è però un problema da dirimere con la massima urgenza, per evitare che venga violata la riservatezza di informazioni più che sensibili che possono essere oggetto di atti pubblici e che , se mal gestite, come nel caso ormai noto delle determinazioni pubblicate on line dalla Regione Puglia, possono essere anche causa di sanzione per l’amministrazione pubblica.

La problematica è ormai da molti anni oggetto di attenzione da parte dei giuristi e della copiosa giurisprudenza, in special modo quella che si è occupata dell’accessibilità ai documenti pubblici.

E di questa questione si è anche ripetutamente occupata l’Autorità Garante, che ha anche adottato il 19 aprile del 2007 il Provvedimento GeneraleInternet: sui siti di comuni e province trasparenza, ma con dati personali indispensabili”, con il quale sono state fornite specifiche indicazioni operative, come ad esempio per quanto riguarda la conoscibilità dei dati relativi ai concorsi pubblici o ai beneficiari di provvidenze economiche, sottolineando il divieto assoluto di diffondere, quindi di pubblicare dati di salute.

Ma su come comporre il possibile conflitto tra le contemporanee esigenze di pubblicità e riservatezza, e quindi su quali cautele debbano essere adottate al riguardo dagli enti pubblici nel pubblicare tramite il sito web gli atti soggetti a forme di pubblicità, l’Autorità Garante è recentemente ritornata a dire la sua, rendendo pubblico il 15 dicembre 2010 il documento rubricato “Schema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici”.

Lo schema , è stato sottoposto fino al 31 gennaio 2011 ad una consultazione pubblica finalizzata ad una eventuale integrazione o modifica prima della definitiva adozione.

Tale schema è senza alcun dubbio orientato a rendere efficace la trasparenza come strumento necessario per “assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici”.

Il documento però richiama l’attenzione sul rischio di una interpretazione troppo dilatata e non gestita in modo attento e vigilato di tale principio di trasparenza, che potrebbe rendere possibile , per esempio, una conoscibilità troppo prolungata nel tempo dei dati, o una loro conoscibilità indiscriminata anche da parte di chi non ne abbia il diritto, o una errata interpretazione delle informazioni contenute nei documenti pubblicati, dovuta ad una loro conoscenza “decontestualizzata” attraverso motori di ricerca generalisti.

L’ Autorità, al riguardo, fornisce con lo schema indicazioni operative sugli accorgimenti tecnici che le amministrazioni possono utilizzare per limitare opportunamente l’accessibilità ai dati e per garantire il rispetto del diritto alla riservatezza.

Lo schema di linee guida richiama l’attenzione su un principio di proporzione dei tempi di pubblicazione on line dei dati, rimettendo alle amministrazioni interessate la valutazione caso per caso della congruità dei tempi di pubblicazione, laddove essa non sia prevista dalla disciplina di settore, e fornisce inoltre esempi pratici, come ad esempio la rimozione dal sito web dell’atto amministrativo dopo il periodo massimo di pubblicità legale o il suo trasferimento in sezione più recondita del sito web dell’ente.

Lo schema, quindi , rappresenta un vero e proprio intervento regolatore “a tutto campo” della pratica operatività del principio di bilanciamento degli interessi, individuato nel Capo I- Accesso ai documenti amministrativi del Titolo IV- Trattamenti in ambito pubblico del Decreto Legislativo n.196 del 2003.

Anche stavolta, così come già successo con le Linee Guida in materia di Fascicolo e di Dossier Sanitario l’Autorità prende posizione su tematiche ancora in via di definizione dal punto di vista normativo.

Le sue determinazioni, la cui mancata osservanza è comunque fonte di responsabilità per il funzionario della Pubblica Amministrazione, saranno certamente fonte di ispirazione per i successivi interventi normativi che, nel portare a compimento la “rivoluzione digitale” che le pubbliche amministrazioni sono ineluttabilmente chiamate a compiere per rendere la loro attività effettivamente rispondente alle necessità di una burocrazia moderna e responsabile, sono comunque tenute a garantire anche i diritti della protezione dei dati della persona.

Polito Filomena

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento