Massima |
Sia la transazione novativa che quella semplice eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l’interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l’inutilità della pronuncia medesima. |
1. Questione
La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva accolto le domande del dipendente della s.r.l., con inquadramento nella categoria dei quadri e mansioni di responsabile di progetto, di annullamento della sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione comunicatagli il 14 febbraio 2007 e di accertamento del demansionamento da lui subito tra il marzo 2007 e il febbraio 2008, con la conseguente condanna della società a risarcirgli il danno all’immagine professionale subito (in parte ridotto dalla Corte territoriale rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado).
Propone ricorso per cassazione la società. Successivamente, nel corso del giudizio in cassazione ambedue le parti hanno congiuntamente depositato copia del verbale del 9 aprile precedente relativo ad una conciliazione in sede sindacale, coinvolgente anche la controversia all’esame di questa Corte e comportante anche la regolazione delle spese del presente giudizio, chiedendo l’adozione dei conseguenti provvedimenti di conclusione del processo.
Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile, per il venir meno dell’interesse allo stesso, a seguito dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti.
2. Transazione e giudizio di legittimità
La presente pronuncia ha dato continuità all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia resa a sezioni unite, 368/2000, e seguito, tra le altre, dalle pronunce 16341/09, 13565/05, 14250/05, 15081/04, secondo cui, ove nel giudizio di legittimità sia intervenuta una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, la relativa statuizione non comporta una decisione nel merito della causa, e si risolve nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione; trattasi di pronuncia di carattere processuale che, benchè possa richiedere un accertamento dell’accordo transattivo, ha il pregio di contenere una pronuncia sul ricorso e di consentire la produzione dei documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto dal quale dipende la cessazione della materia del contendere e non contiene alcuna statuizione relativa alla sentenza impugnata, di cui è escluso il passaggio in giudicato: infatti, nel caso di accordo transattivo, il nuovo assetto pattizio si sostituisce alla regolamentazione data nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata, eppertanto inidonea a passare in giudicato.
Tale orientamento, peraltro disatteso nella pronuncia 19160/07, nell’ottica di riconoscere alla cessazione della materia del contendere conseguenze di ordine sostanziale sulla domanda e sulle sentenze, da cui la rimozione delle sentenze rese in quanto non più attuali,e la pronuncia di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.c., comma 3, perchè la causa non può essere proseguita (e vedi anche le pronunce 10553/09 e 19533/2011), risulta idoneo a soddisfare l’interesse privato delle parti, inteso a dare valore al nuovo assetto pattizio raggiunto di contro alle statuizioni della sentenza impugnata, di cui le parti non vogliono il passaggio in giudicato e nel contempo, come rilevato dalle stesse sezioni unite nella pronuncia 368/2000, salvaguarda l’interesse pubblicistico dell’economia dei giudizi.
Conclusivamente, avendo le parti allegato e provato l’intervenuta transazione con compensazione delle spese di lite, e chiesta la cessazione della materia del contendere, il ricorso va dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
3. Orientamenti giurisprudenziali
una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, la relativa statuizione non comporta una decisione nel merito della causa, e si risolve nella dichiarazione di inammissibilita del ricorso, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione. In tal caso, la definizione del giudizio per virtù di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pur non contenendo alcuna statuizione relativa alla sentenza impugnata, non produce il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di nullità brevettuale (Cass. civ., Sez. I, 18/05/2012, n. 7915).
Una volta che sia acquisita la prova della transazione o questa risulti dagli atti o sia ammessa dalle parti, il giudice deve dichiarare anche d’ufficio l’inammissibilità della domanda per difetto dell’interesse ad agire qualora la transazione sia intervenuta antecedentemente all’inizio della lite; va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenienza del difetto dell’interesse ad agire nel caso di transazione nel corso del giudizio (Trib. Bologna, 19/04/2011).
Il giudice di legittimità ha il potere di verificare, anche d’ufficio, la sussistenza dell’interesse a ricorrere, sia con riguardo al momento della proposizione del ricorso che con riguardo alla permanenza dell’interesse al momento della decisione, in quanto la carenza originaria dell’interesse a ricorrere (dovuta, nel caso di specie, ad una transazione) ne determina l’inammissibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere (Cass. civ., Sez. lavoro, 07/09/2005, n. 17815).
Quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso, idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (Nella fattispecie, relativa a sanzione amministrativa per abusiva affissione di manifesti di natura politica, la S. C. ha ritenuto doversi assegnare valore e significato preclusivo dell’ammissibilità attuale del ricorso per cassazione, sotto il profilo del venir meno dell’interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia, al deposito da questa effettuato, a termini dell’art.372 cod. proc. civ., di atto di condono previsto dall’art. 17, comma secondo, L. 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto – legge 24 dicembre 2002, n. 282, in una alle ricevute di versamento della corrispettiva imposta, quale fatto “lato sensu” conciliativo diretto a consacrare una definizione generale, con reciproca volontà estintiva e risolutiva dell’insieme dei rapporti controversi e controvertibili traenti origine dall’accertamento sfociato nella determinazione ingiuntiva) (Cass. civ., Sez. I, 24/06/2005, n. 13565).
Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.
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