Transazione fiscale nella Composizione negoziale della Crisi: falcidiabilità IVA

La transazione fiscale rappresenta uno strumento cruciale nel contesto delle procedure di gestione della Crisi d’impresa. Recenti modifiche legislative hanno esteso la possibilità di utilizzare questo istituto anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Tuttavia, permangono alcune limitazioni significative, in particolare riguardo alla falcidiabilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Questo articolo esamina le implicazioni di tali limitazioni, con un’attenzione particolare all’intervento della Corte Costituzionale sulle procedure di sovraindebitamento. Per approfondire tutte le novità del Correttivo-Ter, consigliamo il corso per professionisti: Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa: applicazioni pratiche, questioni interpretative e strategie

Indice

1. Inquadramento normativo della transazione fiscale


Il terzo decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha ampliato l’applicabilità della transazione fiscale, includendo strumenti come la composizione negoziata della crisi, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e il concordato attuato nell’ambito della liquidazione giudiziale. Nonostante ciò, il legislatore ha introdotto tre importanti restrizioni:

  • Contributi e premi previdenziali, assistenziali e assicurativi: Non è possibile utilizzare la transazione fiscale per definire questi debiti.
  • Tributi locali: Sono esclusi dall’ambito della transazione fiscale.
  • Tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea: La proposta di accordo non può riguardare questi tributi.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della Crisi prevede che l’imprenditore possa formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, ma esclude esplicitamente i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE.

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2. La nozione di risorse proprie dell’Unione Europea


Le risorse proprie dell’Unione Europea sono le entrate che finanziano il bilancio comunitario, garantendo l’autonomia finanziaria dell’UE. Secondo l’articolo 2 della Decisione n. 2020/2053 del Consiglio dell’Unione Europea, queste risorse includono:

  • Risorse tradizionali: Dazi doganali e prelievi agricoli.
  • Risorse basate sull’IVA: Una percentuale del gettito IVA armonizzato di ogni Stato membro.
  • Risorse basate sul Reddito Nazionale Lordo (RNL): Una percentuale uniforme applicata al RNL di ciascun Paese.
  • Risorse basate sul peso della plastica non riciclata: Un contributo calcolato sul peso dei rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati.

È importante notare che, sebbene l’IVA sia utilizzata come base per calcolare una delle risorse proprie, non è essa stessa una risorsa propria dell’UE.

3. La falcidiabilità dell’IVA nelle procedure concorsuali


Tradizionalmente, vi è stata incertezza sulla possibilità di ridurre l’IVA nell’ambito delle procedure concorsuali. Questo deriva dall’obbligo degli Stati membri, sancito dalla Direttiva IVA e dall’articolo 4 del Trattato sull’Unione Europea, di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio.
In passato, la giurisprudenza aveva interpretato restrittivamente questa disposizione, ritenendo che l’IVA non potesse essere falcidiata poiché costituiva una risorsa propria dell’UE. Tuttavia, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 7 aprile 2016 ha cambiato questo approccio. La Corte ha stabilito che la falcidia dell’IVA è ammissibile nelle procedure concorsuali, purché non costituisca una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’imposta.
Successivamente, la legislazione italiana si è adeguata a questa interpretazione, consentendo la falcidia dell’IVA sia negli accordi di ristrutturazione che nel concordato preventivo.

4. L’intervento della Corte Costituzionale sulle procedure di sovraindebitamento


La Corte Costituzionale italiana è intervenuta sulla questione della falcidiabilità dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento con la sentenza n. 245 del 2019. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, nella parte in cui escludeva la possibilità di falcidiare l’IVA.
La Corte ha riconosciuto che l’impossibilità di ridurre l’IVA nelle procedure di sovraindebitamento violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, oltre a ostacolare il diritto del debitore a una seconda chance. Questo intervento ha aperto la strada alla falcidia dell’IVA anche per i soggetti non fallibili, contribuendo a uniformare il trattamento dei debiti tributari nelle diverse procedure concorsuali.

5. Implicazioni della transazione fiscale per la Composizione negoziale della Crisi


Alla luce di quanto esposto, si può concludere che l’IVA non rientra tra i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea esclusi dalla transazione fiscale nella composizione negoziata della crisi. Pertanto, è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato dell’IVA nell’ambito di tale procedura.
Tuttavia, il legislatore ha imposto ulteriori oneri e cautele per la falcidia dell’IVA, tra cui:

  • Attestazione di convenienza: È richiesta una relazione di un professionista che attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
  • Relazione sulla veridicità dei dati aziendali: Deve essere redatta da un revisore legale per garantire la completezza delle informazioni fornite.

Queste misure, se da un lato mirano a tutelare gli interessi erariali, dall’altro possono appesantire il procedimento, rendendo più complessa e onerosa la composizione negoziata della crisi.

6. Considerazioni finali


La possibilità di falcidiare l’IVA nella transazione fiscale rappresenta un passo avanti significativo per le imprese in difficoltà, permettendo una gestione più flessibile dei debiti tributari. L’intervento della Corte Costituzionale ha contribuito a chiarire e uniformare la disciplina, estendendo questa opportunità anche alle procedure di sovraindebitamento.
Tuttavia, le ulteriori cautele imposte dal legislatore evidenziano una persistente diffidenza verso la disponibilità dell’IVA da parte dello Stato. È auspicabile che future riforme possano semplificare il procedimento, bilanciando la necessità di tutela degli interessi erariali con l’obiettivo di favorire il risanamento delle imprese in crisi.

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Bibliografia

  • Decisione n. 2020/2053 del Consiglio dell’Unione Europea del 14 dicembre 2020.
  • Direttiva IVA (2006/112/CE).
  • Sentenza Corte di Giustizia UE, 7 aprile 2016, causa C-546/14.
  • Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 2019.
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).

Avv. Monica Mandico

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