Detta previsione normativa, infatti, depone a favore della trascrivibilità di tutti gli accordi amichevoli, purchè ascrivibili ad uno degli atti menzionati dall’art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del processo verbale sia accompagnata dall’autenticazione di un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. La previsione legislativa in questione è coerente con la ratio sottesa all’istituto della Mediazione, la quale si propone di promuovere la composizione extragiudiziale delle controversie e di conseguire obiettivi identici o affini a quelli ottenibili mediante l’esito del percorso processuale. Il ricorrente aggiungeva, altresì, che la tesi sostenuta dal Conservatore non fosse condivisibile, atteso che si finirebbe per ritenere che, in materia di divisione immobiliare, il procedimento di mediazione, pur obbligatorio, non potrebbe esitare in un accordo amichevole opponibile ai terzi.
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Le tutele legali nelle crisi di famigliaL’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto. Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore 110.00 € 104.50 € |
La trascrivibilità degli accordi amichevoli
Il Collegio romano ha condiviso le considerazioni effettuate dal reclamante ed ha gettato le basi per la trascrivibilità di tutti gli accordi amichevoli aventi ad oggetto atti o negozi giuridici suscettibili di trascrizione ai sensi del codice civile o da leggi speciali ad esso connesse. Ulteriore interesse desta la trascrizione dell’accordo di Mediazione avente ad oggetto l’usucapione. L’usucapione è “una modalità di acquisto a titolo originario il cui ingresso, nel sistema della pubblicità immobiliare, richiedeva una pronunzia giudiziaria la cui trascrizione, regolata dall’art. 2651 c.c., aveva valore di pubblicità notizia”. Detto istituto giuridico costituiva, in considerazione di quanto detto, un effetto legale e non poteva per definizione essere ricollegato ad una volontà negoziale.
La previsione dell’accertamento dell’usucapione, quale materia obbligatoriamente assoggettata al procedimento di mediazione, diede originariamente adito ad una querelle dottrinaria e giurisprudenziale circa la possibilità di addivenire alla trascrizione dell’accordo raggiunto in tale contesto.
La Dottrina e la Giurisprudenza di merito manifestarono fin da subito la loro contrarietà all’ammissibilità della trascrizione dell’accordo di Mediazione avente ad oggetto l’usucapione. Il Tribunale di Roma, sul punto, evidenziò con decreto del 22 luglio 2011 che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento per intervenuta usucapione “non fosse titolo idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari” in quanto negozio non riconducibile a nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2643 c.c.. L’accordo in questione, alla luce di dette considerazioni, non poteva ricondursi, pertanto, ad un accordo transattivo ovvero ad un negozio modificativo, costitutivo o estintivo di un diritto, bensì ad un mero negozio di accertamento. Detta conclusione era supportata, altresì, dall’utilizzo improprio che dell’accordo di Mediazione le parti avrebbero potuto fare, minando la funzione di certezza dei rapporti giuridici garantiti da una corretta pubblicità immobiliare.
Contrariamente a quanto detto, il Tribunale di Palermo (Sez. Distaccata di Bagheria, ordinanza del 30 dicembre 2011) e il Tribunale di Como (Sez. Distaccata di Cantù, ordinanza del 2 febbraio 2012) hanno sostenuto che l’accordo conciliativo in materia di usucapione sarebbe stato trascrivibile non per il suo contenuto accertativo ma per il suo contenuto dispositivo – transattivo che dava giustificazione e causa all’accordo conciliativo. Utile, al fine di dirimere detti contrasti giurisprudenziali, è stato l’ampliamento degli atti soggetti a trascrizione e, nel caso di specie, l’introduzione del nuovo numero 12 bis all’art. 2643 c.c.. Quest’ultimo prevede, infatti, che “si debbano rendere pubblici con il mezzo della trascrizione” anche “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato”. La collocazione della nuova norma all’interno dell’art. 2643 c.c., tra gli acquisti a titolo derivativo e non quale disposizione integrativa dell’art. 2651 c.c. che disciplina gli effetti della trascrizione della sentenza di usucapione, (quindi acquisto a titolo originario), ha sollecitato gli interpreti ad interrogarsi sulla esatta qualificazione dell’usucapione non “giudizialmente dichiarata”. Ci si chiedeva, infatti, se fosse da considerarsi un acquisto a titolo originario, derivativo ovvero un tertium genus. Sul punto, la dottrina sostiene che risultando trascrivibile l’accordo raggiunto in sede di Conciliazione ai sensi dell’art. 2643 c.c. e non dell’art. 2651 c.c., potrebbe ipotizzarsi la nascita di un tertium genus.
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