Trasferimento della sede sociale in un altro stato membro e perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio

Putzu Simona 14/12/12

Sentenza della Corte di Giustizia Europea

del 6 settembre 2012

 

«******à di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Normativa tributaria – Imposta sul patrimonio – Condizioni di concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio – Perdita della qualità di soggetto passivo dell’imposta sul patrimonio a seguito del trasferimento della sede sociale in un altro Stato membro – Restrizione – Giustificazione – Motivi imperativi d’interesse generale»

Nella causa C-80/11

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal administratif (Lussemburgo), con decisione del 13 luglio 2011, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2011, nel procedimento

DI. VI. Finanziaria di ***************** & *******

contro

Administration des contributions en matière d’impôts,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra **********, dai sigg. ************, ************* e dalla sig.ra ********* (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra *********

cancelliere: sig.ra R. ?ere?, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

– per la DI. VI. Finanziaria di ***************** & *******, da J.-P. Winandy, avocat;

– per il governo lussemburghese, da C. Schiltz, in qualità di agente, assistito da ********, avocat;

– per la Commissione europea, da C. Soulay e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la DI. VI. Finanziaria di ***************** & ******* (in prosieguo: la «DIVI»), società di diritto italiano la cui sede statutaria è situata in Italia, e l’amministrazione tributaria lussemburghese in merito alla revoca, a seguito del trasferimento della sede della società DA. DV. Family Holding Sàrl (in prosieguo: la «DADV») verso uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo, della riduzione dell’imposta sul patrimonio di cui beneficiava quest’ultima.

Contesto normativo lussemburghese

3 La legge del 16 ottobre 1934, relativa all’imposta sul patrimonio, come modificata dalla legge del 21 dicembre 2001, recante modifica di talune disposizioni in materia di imposte dirette e indirette (Mémorial A 2001, 157, pag. 3312; in prosieguo: la «LIP»), disciplina l’imposta diretta sul patrimonio.

4 Da tale legge emerge che gli enti societari sono soggetti a detta imposta diretta.

5 Il paragrafo 8o i detta legge riconosce la possibilità di beneficiare di una riduzione dell’imposta sul patrimonio e ne disciplina le condizioni di concessione per i soggetti passivi indicati al paragrafo 1, primo comma, punto 2, della LIP, fra i quali rientrano gli enti collettivi.

6 Il paragrafo 8o della LIP è del seguente tenore:

«1. I contribuenti di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 2, che si impegnano a iscrivere, tramite destinazione dell’utile di un determinato anno d’imposta, una riserva nel loro bilancio destinata ad essere mantenuta per i 5 anni d’imposta successivi, beneficiano, su domanda da presentare con la dichiarazione dell’imposta sui redditi, di una riduzione dell’imposta sul patrimonio dovuta per il medesimo anno d’imposta. Detta riduzione ammonta ad un quinto della riserva costituita, senza tuttavia superare l’imposta sui redditi delle società, aumentata del contributo per il fondo per l’occupazione, dovuta prima di eventuali imputazioni per il medesimo anno d’imposta. La riserva deve essere costituita in occasione della destinazione del risultato dell’esercizio di gestione, ma al più tardi alla chiusura dell’esercizio di gestione successivo a quello che dà diritto alla riduzione.

(…)

3. In caso di utilizzo della riserva prima della scadenza del periodo quinquennale per fini diversi dall’incorporazione al capitale, il contribuente vede aumentare la propria imposta sul patrimonio per l’anno d’imposta di cui trattasi in ragione di un quinto dell’importo della riserva utilizzata.

(…)

(…)

In caso di fusione o di incorporazione, la società incorporante o una qualsiasi società del gruppo può mantenere la riserva iscritta nel bilancio della società estinta, al fine di soddisfare la condizione relativa al periodo di detenzione quinquennale».

7 La normativa lussemburghese prevede la possibilità, per una società residente, di trasferire la propria sede sociale verso un altro Stato, nonché le conseguenze fiscali di un simile trasferimento, all’articolo 172 della legge relativa all’imposta sul reddito (Mémorial A 1967, 79, pag. 1228; in prosieguo: la «LIR»), come modificata, che rinvia all’articolo 169 della medesima legge.

8 L’articolo 172 della LIR dispone quanto segue:

«1. Qualora un ente societario residente trasferisca la propria sede statutaria e la propria amministrazione centrale all’estero e cessi, per tale ragione, di essere un contribuente residente, si applicano le disposizioni dell’articolo 169. Il presunto valore di realizzo dell’insieme degli elementi attivi e passivi del bilancio al momento del trasferimento dev[e] essere computat[o] a titolo di prodotto netto di liquidazione.

(…)».

9 L’articolo 169 della LIR prevede quanto segue:

«1. L’utile netto conseguito durante la liquidazione degli enti societari di cui è sopravvenuto lo scioglimento è soggetto a tassazione.

(…)

5. L’attivo netto investito, al momento dello scioglimento, è quello della chiusura dell’esercizio di gestione precedente a tale scioglimento, come dichiarato ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle società. Se la tassazione non è avvenuta su tale base, essa è stabilita d’ufficio tramite liquidazione. L’attivo netto investito dev’essere diminuito fino a concorrenza dell’utile dell’esercizio precedente distribuito dopo la chiusura dell’esercizio.

(…)».

Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

10 La DADV è una società costituita secondo il diritto lussemburghese. Fino al 12 ottobre 2006 essa aveva la propria sede sociale in Lussemburgo. In tale data, essa ha trasferito detta sede in Italia.

11 Per l’anno 2004, la DADV ha beneficiato di una riduzione dell’imposta sul patrimonio di EUR 50 965, corrispondente all’importo dell’imposta sul patrimonio dovuta da tale società in ragione di una base imponibile di EUR 10 193 000. L’importo della riserva non distribuibile costituita, ai sensi del paragrafo 8a, primo comma, della LIP, tramite destinazione dell’utile dell’anno d’imposta 2004, era di EUR 254 825.

12 Dalla dichiarazione d’imposta compilata dalla DADV per l’esercizio 2005 emerge che quest’ultima ha indicato una base imponibile di EUR 9 364 604, dalla quale è derivata un’imposta sul patrimonio di importo pari ad EUR 46 820; per ottenere l’esenzione da quest’ultima, essa ha costituito una riserva non distribuibile ammontante ad EUR 234 100.

13 Per l’anno 2006, la DADV ha dichiarato una base imponibile di EUR 249 987, da cui è derivata un’imposta sul patrimonio di importo pari ad EUR 1 245.

14 Nel corso del mese di dicembre 2006, la DIVI si è fusa con la DADV, incorporandola.

15 In qualità di successore della DADV, per il periodo in cui quest’ultima è stata contribuente in Lussemburgo, la DIVI ha chiesto, ai sensi del paragrafo 8a della LIP, la riduzione dell’imposta sul patrimonio dovuta dalla prima società per gli esercizi 2005 e 2006.

16 L’administration des contributions en matière d’impôts ha respinto tali domande con la motivazione che non sussistevano le condizioni previste all’articolo 8a della LIP.

17 Pertanto, il 15 luglio 2009, l’ufficio d’imposizione ha emesso nei confronti della DADV un avviso di imposizione per ciascuno degli anni interessati. Nel primo avviso, relativo all’esercizio 2005, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che la base imponibile di tale società, al 1° gennaio 2005, fosse di EUR 9 364 000 e, di conseguenza, ha determinato l’importo dell’imposta sul patrimonio dovuta in EUR 46 820.

18 Nel secondo avviso, relativo all’esercizio 2006, tale amministrazione ha fissato la base imponibile al 1° gennaio 2006 ad EUR 9 131 000 e l’importo dell’imposta sul patrimonio dovuta ad EUR 45 655.

19 Peraltro, in quest’ultimo avviso, l’ufficio d’imposizione ha dichiarato che la DADV aveva distribuito anticipatamente la riserva costituita ai sensi del paragrafo 8a della LIP tramite destinazione dell’utile dell’esercizio 2004. Di conseguenza, detto ufficio ha preteso dalla DADV il pagamento di una somma di EUR 50 965, equivalente alla riduzione dell’imposta sul patrimonio di cui tale società aveva beneficiato per l’esercizio 2004.

20 Con reclamo presentato il 9 ottobre 2009, la DIVI ha chiesto la modifica o l’annullamento dei due avvisi di imposizione menzionati, sostenendo che essa avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione d’imposta in applicazione del paragrafo 8a della LIP, dal momento che aveva costituito una riserva non distribuibile come quella prevista da tale disposizione.

21 Dato che l’administration des contributions en matière d’impôts non ha risposto a tale reclamo, la DIVI, il 15 ottobre 2009, ha proposto un ricorso dinanzi al tribunal administratif diretto alla modifica o all’annullamento dei suddetti avvisi di imposizione.

22 Dinanzi a tale giudice, la DIVI ha sostenuto che l’ufficio d’imposizione aveva applicato erroneamente il paragrafo 8a della LIP. Essa ha affermato che la DADV aveva costituito nel proprio bilancio una riserva speciale per l’imposta sul patrimonio corrispondente a cinque volte l’importo dell’imposta dovuta per gli anni 2004, 2005 e 2006. A seguito del trasferimento della propria sede sociale in Italia, la DADV avrebbe mantenuto tale riserva in bilancio. Dopo la fusione, la riserva sarebbe stata ulteriormente mantenuta nella riserva di fusione e si ritroverebbe nelle scritture contabili della società incorporante al 31 dicembre 2008.

23 A tale riguardo, dinanzi al giudice del rinvio, l’administration des contributions en matière d’impôts ha affermato che la riduzione d’imposta richiesta era stata negata non già a causa di una distribuzione anticipata della riserva ai sensi del terzo comma del paragrafo 8a della LIP, ma in quanto il contribuente che domanda, in base al paragrafo 8a della LIP, una riduzione dell’imposta sul patrimonio deve essere stabilito in Lussemburgo nel momento in cui costituisce detta riserva e deve permanervi per la durata del mantenimento di tale riserva, corrispondente ai cinque anni d’imposta successivi. Orbene, nella fattispecie, la DADV non sarebbe stata soggetta all’imposta sul patrimonio per l’intero periodo quinquennale di detenzione della riserva, come prescritto al primo comma del paragrafo 8a della LIP.

24 Secondo il giudice del rinvio, gli avvisi di imposizione di cui trattasi sarebbero stati emessi a causa del mancato rispetto del requisito relativo all’assoggettamento all’imposta lussemburghese sul patrimonio per l’intero periodo previsto dal paragrafo 8a della LIP.

25 Tuttavia, la DIVI sostiene che l’interpretazione del paragrafo 8a della LIP adottata dall’ufficio d’imposizione è contraria al diritto dell’Unione, segnatamente alla libertà di stabilimento.

26 Il giudice del rinvio rileva che il paragrafo 8a della LIP e, in particolare, la condizione che subordina il beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio al mantenimento della riserva iscritta a bilancio per i cinque anni d’imposta successivi implica necessariamente che una società che chiede di beneficiare di tale riduzione resti soggetta all’imposta sul patrimonio durante tale periodo. Una simile disposizione potrebbe rendere meno attraente, per le società residenti, lo stabilimento in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo.

27 Pertanto, il tribunal administratif ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione come quella di cui al paragrafo 8a della [LIP], che subordina, al suo primo comma, la concessione del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato all’imposta lussemburghese sul patrimonio per i cinque anni d’imposta successivi».

Sulla questione pregiudiziale

Sull’applicabilità delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento

28 Nel procedimento principale, è pacifico che la DADV, che è una società costituita in Lussemburgo, ha successivamente trasferito la propria sede sociale dal Lussemburgo all’Italia. Il giudice del rinvio indica che, a seguito di tale trasferimento, la DADV non ha più soddisfatto il requisito relativo all’assoggettamento all’imposta lussemburghese sul patrimonio per l’intero periodo previsto al paragrafo 8a della LIP, ragion per cui le sono stati notificati gli avvisi di imposizione di cui al procedimento principale.

29 In tali circostanze, si deve osservare che la normativa di cui alla causa principale si limita a ricollegare, per le società costituite in conformità con il diritto nazionale, conseguenze fiscali alla situazione in cui tali società si trovano quando cessano di essere soggette all’imposta lussemburghese sul patrimonio, in particolare a seguito di un trasferimento della loro sede in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

30 Ne consegue che la DADV, che, in quanto società costituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro ed avente la propria sede sociale all’interno dell’Unione europea, beneficia, in forza dell’articolo 54 TFUE, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento, può avvalersi dei diritti che le derivano dall’articolo 49 TFUE al fine di mettere in discussione la legittimità della revoca, operata a causa del trasferimento della sua sede in un altro Stato membro, di un vantaggio fiscale al quale poteva aspirare in ragione del periodo durante il quale aveva avuto la propria sede sociale in Lussemburgo e si trovava perciò soggetta all’imposta sul patrimonio in tale Stato membro.

31 Ne consegue che le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento si applicano a una situazione come quella di cui al procedimento principale.

Sulla sussistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

32 L’articolo 49 TFUE impone la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento. Anche se, secondo la loro formulazione, le disposizioni del Trattato in tema di libertà di stabilimento mirano ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato membro di provenienza ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione (sentenza National Grid Indus, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

33 Da costante giurisprudenza risulta altresì che vanno considerate restrizioni alla libertà di stabilimento tutte le misure che ne vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio (v. sentenze del 5 ottobre 2004, CaixaBank France, C-442/02, Racc. pag. I-8961, punto 11; del 6 dicembre 2007, Columbus Container Services, C-298/05, Racc. pag. I-10451, punto 34; del 23 ottobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C-157/07, Racc. pag. I-8061, punto 30, e del 15 aprile 2010, CIBA, C-96/08, Racc. pag. I-2911, punto 19).

34 Nella controversia principale, si deve rilevare che una società di diritto lussemburghese che trasferisce la propria sede sociale al di fuori del territorio lussemburghese durante il periodo di cinque anni successivo all’anno d’imposta nel corso del quale le è stata concessa una riduzione dell’imposta sul patrimonio, come quella di cui al procedimento principale, è soggetta a un trattamento sfavorevole rispetto a una società simile che mantiene la propria sede sociale in Lussemburgo.

35 Infatti, ai sensi della normativa nazionale di cui al procedimento principale, il trasferimento, in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo, della sede sociale di una società di diritto lussemburghese nel corso del suddetto periodo determina la revoca immediata del beneficio della riduzione d’imposta, mentre siffatta revoca non interviene qualora una simile società mantenga la propria sede all’interno del territorio lussemburghese. Il beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio concessa a una società che mantiene la propria sede sociale all’interno dello Stato membro interessato viene revocato solamente se la riserva prevista dal paragrafo 8a, terzo comma, della LIP viene utilizzata, prima della scadenza del periodo quinquennale, per fini diversi dall’incorporazione nel capitale sociale.

36 Tale disparità di trattamento per quanto riguarda il regime del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio di cui al procedimento principale, che potrebbe avere ripercussioni negative sul patrimonio delle società che intendono trasferire la propria sede sociale al di fuori del Lussemburgo, è idonea a scoraggiare le società di diritto lussemburghese dal procedere al trasferimento della propria sede in un altro Stato membro durante il periodo di cinque anni successivo all’anno d’imposta nel corso del quale è stata loro concessa la riduzione dell’imposta sul patrimonio (v., in tal senso, sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant, C-9/02, Racc. pag. I-2409, punto 46, del 7 settembre 2006, N, C-470/04, Racc. pag. I-7409, punto 35, e del 6 settembre 2012, Commissione/Portogallo, C-38/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

37 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo lussemburghese, la disparità di trattamento in tal modo constatata non si spiega con un’oggettiva differenza di situazioni. Infatti, rispetto ad una normativa di uno Stato membro diretta a riconoscere una riduzione dell’imposta sul patrimonio generato sul suo territorio, la situazione di una società costituita secondo la normativa di tale Stato membro che trasferisce la propria sede in un altro Stato membro è simile a quella di una società parimenti costituita secondo la normativa del primo Stato membro e che in tale Stato membro mantenga la propria sede, per quanto riguarda la riduzione dell’imposta sul patrimonio generato nel primo Stato membro prima del trasferimento della sede sociale (v., in tal senso, sentenze National Grid Indus, cit., punto 38, e Commissione/Portogallo, cit., punto 29).

38 Il governo lussemburghese ha inizialmente sostenuto che la perdita del beneficio previsto dal paragrafo 8a della LIP e, segnatamente, la perdita retroattiva della riduzione dell’imposta sul patrimonio per la DIVI, è una conseguenza non già del trasferimento della sede della DADV al di fuori del territorio lussemburghese, ma del mancato rispetto delle due condizioni stabilite al primo e al terzo comma del paragrafo 8a della LIP, che richiedono che la riserva sia mantenuta nel bilancio della società per i cinque anni successivi alla sua costituzione e che non sia utilizzata ad altri fini.

39 Una siffatta argomentazione non può essere accolta. La perdita del beneficio della riduzione dell’imposta sul patrimonio di cui al procedimento principale non è la conseguenza dell’utilizzo della riserva prima della scadenza del periodo quinquennale per fini diversi da quelli previsti dal terzo comma del paragrafo 8a della LIP. Infatti, dagli atti trasmessi alla Corte risulta che la DADV e, successivamente, la DIVI hanno mantenuto nel proprio bilancio la riserva prevista al primo comma del paragrafo 8a della LIP. Ne consegue che, come successivamente riconosciuto dal governo lussemburghese, la perdita del vantaggio di cui al paragrafo 8a della LIP è la conseguenza del fatto che la DADV non è stata assoggettata all’imposta sul patrimonio lussemburghese durante il periodo di cinque anni successivo alla costituzione della riserva prevista al primo comma del paragrafo 8a della LIP. Se la DADV avesse mantenuto la propria sede sociale all’interno del territorio lussemburghese, essa avrebbe continuato a beneficiare di tale vantaggio fiscale.

40 Ne risulta che la disparità di trattamento cui sono soggette, nell’ambito delle disposizioni nazionali di cui al procedimento principale, le società di diritto lussemburghese, che trasferiscono la propria sede sociale in un altro Stato membro, rispetto alle società di diritto lussemburghese, che mantengono la propria sede sociale all’interno del territorio lussemburghese, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, in linea di principio vietata dalle disposizioni del Trattato FUE.

Sulla giustificazione della restrizione alla libertà di stabilimento

41 Risulta da una giurisprudenza costante che una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (v. sentenza National Grid Indus, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

42 Secondo il giudice del rinvio, la restrizione alla libertà di stabilimento sarebbe giustificata dallo scopo di garantire l’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, conformemente al principio di territorialità.

43 A tale riguardo, occorre ricordare che il mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri è un obiettivo legittimo riconosciuto dalla Corte (sentenza National Grid Indus, cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

44 In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la restrizione alla libertà di stabilimento non può tuttavia essere giustificata dalla necessità di un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri.

45 A tale riguardo, è sufficiente rilevare, come ha fatto la Commissione europea, che il fatto di revocare a una società la riduzione dell’imposta sul patrimonio e il fatto di esigere il pagamento immediato al momento del trasferimento della sede sociale di tale società in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo non garantiscono il potere impositivo di quest’ultimo Stato membro né un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri interessati. Infatti, la natura stessa del meccanismo della revoca di un vantaggio presuppone che lo Stato membro avesse previamente accettato di concedere tale vantaggio e, conseguentemente, di ridurre l’imposta sul patrimonio dei contribuenti residenti in caso di sussistenza delle condizioni previste al paragrafo 8a della LIP.

46 La restrizione di cui trattasi non può neppure essere giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale, riconosciuta dalla Corte come motivo imperativo d’interesse generale (v., in tal senso, sentenze del 28 gennaio 1992, ********, C-204/90, Racc. pag. I-249, punto 28, e Commissione/Belgio, C-300/90, Racc. pag. I -305, punto 21).

47 Affinché possa essere accolta una giustificazione siffatta, occorre infatti che sia dimostrata la sussistenza di un nesso diretto tra il vantaggio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale vantaggio tramite un prelievo fiscale determinato (v. sentenza del 29 marzo 2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, Racc. pag. I-2647, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Un simile nesso diretto è carente nell’ipotesi, in particolare, di imposizioni distinte o del trattamento fiscale di contribuenti diversi (v., in tal senso, sentenze del 18 settembre 2003, Bosal, C-168/01, Racc. pag. I-9409, punto 30, e del 1° dicembre 2011, Commissione/Ungheria, C-253/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77).

48 Orbene, dall’esame della normativa nazionale di cui al procedimento principale emerge che non sussiste nesso diretto tra, da un lato, la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio a una società che soddisfa le condizioni previste al paragrafo 8a, primo comma, della LIP e, dall’altro, gli obiettivi perseguiti da tale normativa, in particolare il fatto di compensare il suddetto vantaggio fiscale con ulteriori ricavi in materia di imposta sul reddito delle società e d’imposta commerciale sull’utile di gestione durante gli anni di mantenimento della riserva prevista al paragrafo 8a, primo comma, della LIP.

49 Ne consegue che, come sottolineato dalla Commissione, il carattere distante e aleatorio di siffatte ulteriori imposizioni non può giustificare l’ostacolo alla libertà di stabilimento determinato dal suddetto paragrafo della LIP.

50 Quanto all’obiettivo principale perseguito dal regime fiscale previsto al paragrafo 8a della LIP, come formulato nei lavori preparatori alla sua adozione, vale a dire la finalità di incrementare le entrate fiscali nazionali, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la ricerca di gettito fiscale non può essere considerata un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un provvedimento che sia, in linea di principio, in contrasto con una libertà fondamentale (v. sentenze del 16 luglio 1998, ICI, C-264/96, Racc. pag. I-4695, punto 28, nonché dell’8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 e C-410/98, Racc. pag. I-1727, punto 59).

51 Dalla suesposta analisi deriva che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

52 Occorre pertanto risolvere la questione posta dichiarando che l’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d’imposta successivi.

Sulle spese

53 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, esso osta alla normativa di uno Stato membro, ai sensi della quale la concessione di una riduzione dell’imposta sul patrimonio è subordinata alla condizione che l’interessato rimanga assoggettato a detta imposta per i cinque anni d’imposta successivi.

Putzu Simona

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