Trasporti pubblici: a proposito della sentenza della Corte Costituzionale 03/03/2006 n.80

La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza 3 marzo 2006 n. 80 (pres. Marini, red. Se Siervo) è intervenuta sulla delicata e complessa materia del trasporti pubblici, così come normata da talune disposizioni legislative regionali,  dichiarando l’incostituzionalità, in relazione all’art. 117, primo e secondo comma lettera e) della Costituzione,:
 
  • dell’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17/06/2003 n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31, recante norme in materia di trasporto pubblico locale);
  • dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004 n. 30 (Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni);
  • dell’art. 1, comma 11, lettere b) ed f) della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004 n. 36 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999 n. 23 recante “Norme per il trasporto pubblico locale” )
  • dell’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005 n. 8 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia).
 
La Corte, riconoscendo la sostanziale identità della materia e l’analogia delle questioni prospettate nei ricorsi formulati avverso le predette disposizioni legislative regionali dal Presidente del Consiglio dei Ministri,  ha riunito i giudizi in parola per affrontarli congiuntamente e deciderli con una unica sentenza.
 
A ben vedere tutte le censure sollevate hanno in comune il fatto di riguardare disposizioni regionali che variamente introducono proroghe degli affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al termine ultimo, previsto dal legislatore statale, per l’entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica.
 
 Ad avviso della Corte Costituzionale tutte le disposizioni censurate, seppure in ambiti più o meno ampi e a condizioni tra loro differenziate, derogano in modo palese alla disciplina statale.  
 
Più precisamente, le richiamate norme regionali sono in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto “ suscettibili di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi”, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, nonché con l’art. 117, secondo comma, lettera e) perché violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
 
 
Il D.Lgs. n. 422/97 all’art. 18, comma 3 bis, come introdotto dall’art. 1, comma 6, del D.lgs. 20/09/1999 n. 400, fissa il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale, introducendo altresì “l’obbligo”, per tale periodo transitorio, “di affidamento di quote di servizi o di servizi speciali mediante procedure concorsuali”.
 
Scaduto tale periodo tutti i servizi devono comunque essere affidati esclusivamente per il tramite di procedure concorsuali.
 
Inizialmente la scadenza del periodo transitorio era stata fissata al 31 dicembre 2003.
 
Ciò significava che le Regioni avevano la facoltà di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari fino alla data del 31/12/2003.
 
 
Tale termine è stato più volte modificato dal legislatore statale.
 
Infatti:
 
l’art. 11, comma 3, della L. 01/08/2002 n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) ha previsto la possibilità di prorogarlo per un biennio per i servizi di trasporto ferroviario;
 
l’art. 23 del D.L. 24/12/2003 n. 355 (Poroga di termini previsti da disposizioni legislative)  convertito in L. 27/02/2004 n. 47, lo ha direttamente prorogato al 31/12/2005 per i trasporti automobilistici;
 
la L. 23/12/2006 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge finanziaria 2006) con il comma 394 dell’unico articolo che la compone ha nuovamente modificato il termine di cui al comma 3 bis dell’art. 18 del D.lgs. 422/97, spostandolo al 31 dicembre  2006, ed ancora il comma 393 ha introdotto, dopo il richiamato comma 3 bis, altri cinque commi che disciplinano la possibilità per le Regioni di prevedere a determinate condizioni alcuni tipi di ulteriore proroga dell’affidamento fino ad un massimo di altri ulteriori dodici mesi.    
 
E’ questa la disciplina specifica che si applica al settore del trasporto pubblico locale e non già quella contenuta nell’art. 113 comma 15 bis del T.U n. 267/00 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che individua nel 31 dicembre 2006 la data entro cui cessano le precedenti concessioni in tema di servizi pubblici locali.
 
Ciò per due ordini di ragioni:
 
innanzitutto perché è lo stesso comma 15 bis dell’art. 113del T.U.267/00 ad escludere la propria applicabilità nel caso in cui siano previsti per i singoli settori congrui periodi di transizione (così come avviene per il trasposto pubblico locale per effetto del D.lgs 442/97 art. 18 comma 3 bis);
 
inoltre perché è lo stesso art. 1 comma 48 della L. 15/12/2004 n. 308 a prevedere che al settore del trasporto pubblico locale si applica la disciplina del D.lgs. n. 422/97 e non le disposizioni del T.U. 267/00.
 
La ratio di tutto ciò si ravvisa nella precipua finalità che il decreto delegato in materia di trasporto pubblico locale si propone di conseguire, vale a dire la definizione delle modalità per l’incentivazione del superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano.
 
Lo stesso conferimento di poteri a Regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di trasporto locale è finalizzato dall’art. 18, comma 2, del D.lgs 422/97 all’incentivazione di cui si è detto sopra e all’introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale.
 
Alla luce di ciò, si comprende come la previsione di un termine massimo entro cui deve concludersi la fase transitoria, assume un valore decisivo perché garantisce il raggiungimento, entro termini certi, dell’effettiva apertura alla concorrenza in questo particolare settore, attraverso l’affidamento generalizzato mediante procedure concorsuali dei relativi servizi di trasporto locale in perfetta armonia con la normativa europea in materia di liberalizzazione dei servizi di trasporto locale.
 
La Corte Costituzionale ha ulteriormente ritenuto che le competenze esclusive statali come quella relativa alla tutela della concorrenza che si configurino come “trasversaliincidono naturalmente nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse possano ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano.
 
Né il legislatore regionale può avere la pretesa di modificare, anche solo parzialmente, disposizioni come quelle contenute nel comma 3 bis dell’art. 18 del D.lgs. n. 422/97, dalla chiara e inderogabile formulazione normativa, e che ulteriormente, prevede al suo interno un ruolo delimitato per lo stesso legislatore regionale.
 
D’altronde le Regioni sono eccezionalmente legittimate a ritardare in parte l’applicazione immediata delle disposizioni sulla nuova legislazione di liberalizzazione del settore a certe     condizioni ed entro un periodo massimo.
 
Questo il ragionamento seguito dalla Corte Costituzionale che l’ha portata a ritenere che le disposizioni regionali impugnate , proprio perchè contenenti disposizioni legislative che comunque derogano a questa norma che è espressione dell’esclusivo potere del legislatore statale a tutela della concorrenza, siano costituzionalmente illegittime.
 
Né può, sempre ad avviso della Corte, giungersi a conclusione diversa in considerazione della recente modificazione  del termine ultimo di cui all’art. 3 bis dell’art. 18 ad opera dell’art. 1 commi 393 e 394 della L. 266/2005, “dal momento che , per il tenore sostanziale delle impugnazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri , ciò che in questa sede rileva non è soltanto il rispetto di un mero termine temporale per le proroghe degli affidamenti preesistenti, ma la complessiva conformità della legislazione regionale ad una disposizione statale posta a tutela della concorrenza, nella quale si individuano anche una serie di limiti e condizioni per l’eventuale intervento legislativo regionale al fine di disciplinare la fase transitoria.        
 
 avv. Roberta Chiarella

Chiarella Roberta

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