Il trattamento ABA (Applied Behaviur Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), in virtù di quanto disposto all’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’istituto superiore di sanità. Tali prestazioni hanno natura mista, sanitaria e socio-assistenziale e, per l’effetto, abbracciano un ambito assistenziale differente rispetto a quello sanitario-riabilitativo tradizionale. Lo ha sentenziato il Consiglio di Stato (sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708) ribaltando la pronuncia del Tar Marche.
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Indice
1. Il rigetto dell’ASR
Un’Azienda Sanitaria Regionale aveva rigettato l’istanza formulata da due genitori, esercenti la potestà sul figlio minore, intesa a ricevere, in via diretta o indiretta, dall’Azienda medesima, l’erogazione di una terapia secondo i principi dell’Applied Behaviur Analysis(ABA), ovvero l’analisi applicata del comportamento in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, sul rilievo che “l’intervento educativo comportamentale domiciliare, richiesto per il minore, non rientra nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla regione (LEA), ma è previsto un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia”.
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2. Il rigetto del TAR
Contro tale provvedimento la parte appellante ha proposto ricorso, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo che il trattamento A.B.A. rientra in via interpretativa nei LEA. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, le invocate prestazioni rientrano nei LEA in base all’esegesi della giurisprudenza del Consiglio di Sato (sezione III, sentenza n. 2129/2022). Il T.A.R. per le Marche ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso e, per il resto, lo ha respinto, mentre il Consiglio di Stato ha accolto la tesi dei due genitori.
3. L’ABA nei LEA per il Consiglio di Stato
In accoglimento dell’appello proposto, la sentenza impugnata è stata riformata e, conseguentemente, annullato l’atto dell’amministrazione sanitaria. Per il Consiglio di Stato devono concorrere, anche tramite l’erogazione indiretta e strumentale, a realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA, poiché, diversamente si giungerebbe a imporre all’amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in una forma di intuizionismo insindacabile. La Corte costituzionale (sentenza n. 5/2018) aveva infatti già chiarito che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza”, poiché il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i L.E.A., ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
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A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022
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